…adottata dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.
Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 112 del 15-5-2012
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Viste le risoluzioni 2042 (2012) e 2043 (2012), adottate dal
Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, rispettivamente, il 14
aprile 2012 e il 21 aprile 2012;
Ritenuta la straordinaria necessita’ e urgenza di emanare
disposizioni volte ad assicurare la partecipazione italiana alla
missione di osservatori militari delle Nazioni Unite, denominata
United Nations Supervision Mission in Syria (UNSMIS), di cui alla
citata risoluzione 2043 (2012);
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione dell’11 maggio 2012;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei
Ministri degli affari esteri e della difesa, di concerto con i
Ministri della giustizia e dell’economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Partecipazione italiana alla missione UNSMIS
1. E’ autorizzata, a decorrere dal 14 maggio 2012 e fino al 31
dicembre 2012, la spesa di euro 826.686 per la partecipazione di
personale militare alla missione di osservatori militari delle
Nazioni Unite, denominata United Nations Supervision Mission in Syria
(UNSMIS), di cui alla risoluzione 2043 (2012), adottata dal Consiglio
di sicurezza delle Nazioni Unite il 21 aprile 2012.
2. Al personale che partecipa alla missione di cui al comma 1 si
applicano:
a) l’articolo 3, commi 1, 2, 4, 5, 6 e 9, della legge 3 agosto
2009, n. 108; l’indennita’ di missione e’ corrisposta nella misura
intera incrementata del trenta per cento, se non usufruisce, a
qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti, calcolata sulla
diaria prevista con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi
Uniti e Oman;
b) l’articolo 5, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 30 dicembre
2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio
2009, n. 12, e l’articolo 4, commi 1-sexies e 1-septies, del
decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.
Art. 2
Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni del
presente decreto, pari a euro 826.686 per l’anno 2012, si provvede
mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui
all’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 215,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 13,
riferita, quanto a euro 475.983, alla spesa media annuale
corrispondente alla riduzione di personale e, quanto a euro 350.703,
alla riduzione in pari misura delle spese di funzionamento relative
al supporto logistico.
2. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad
apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 3
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi’ 15 maggio 2012
NAPOLITANO
Monti, Presidente del Consiglio dei
Ministri e Ministro dell’economia e
delle finanze
Terzi di Sant’Agata, Ministro degli
affari esteri
Di Paola, Ministro della difesa
Severino, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Severino
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