REGIONE LIGURIA LEGGE REGIONALE 5 giugno 2009, n. 23 ( Disciplina dell’attivita’ di acconciatore in attuazione della legge 17 agosto 2005, n. 174.)

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 42 del 31-10-2009

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 10 del
17 giugno 2009)
IL CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Promulga
la seguente legge regionale:
Art. 1
Principi
1. La presente legge, in attuazione della legge 17 agosto 2005,
n. 174 (Disciplina dell’attivita’ di acconciatore), di seguito
denominata «legge statale», nonche’ in conformita’ con quanto
previsto in materia dal decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7 (Misure
urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della
concorrenza, lo sviluppo di attivita’ economiche e la nascita di
nuove imprese, la valorizzazione dell’istruzione
tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli), convertito
con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, disciplina
l’attivita’ professionale di acconciatore, formula i criteri generali
per le iniziative di formazione professionale e detta disposizioni
per l’esercizio delle funzioni amministrative dei comuni.
2. La presente legge si applica a tutte le imprese, che svolgono
l’attivita’ di acconciatore, ovunque tale attivita’ sia esercitata,
in luogo pubblico o privato.

Art. 2 Esercizio dell’attivita’ di acconciatore 1. L’esercizio dell’attivita’ di acconciatore, cosi’ come definita dall’art. 2, comma 1, della legge statale, e’ subordinato al possesso dell’abilitazione professionale di cui all’art. 3 della legge medesima ed e’ soggetto alla dichiarazione di inizio attivita’ da presentare al Comune territorialmente competente. 2. L’attivita’ professionale di acconciatore e’ esercitata in forma di impresa, ai sensi delle norme vigenti. I soggetti che intendono svolgere l’attivita’ di acconciatore in forma di impresa artigiana sono tenuti ad iscriversi all’Albo provinciale delle imprese artigiane di cui alla legge regionale 2 gennaio 2003, n. 3 (Riordino e semplificazione della normativa in materia di artigianato). 3. Per ogni sede dove viene esercitata l’attivita’ di acconciatore deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell’impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso dell’abilitazione professionale di cui al comma 1. 4. L’attivita’ di acconciatore puo’ essere svolta anche presso il domicilio dell’esercente, a condizione che i locali utilizzati abbiano i requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di igiene, sanita’ e sicurezza, con specifico riguardo alla dotazione di ingressi e servizi igienici separati. 5. L’attivita’ di acconciatore puo’ essere esercitata anche presso la sede designata dal cliente, in caso di malattia, difficolta’ fisica di deambulazione, eta’ avanzata, altre forme di impedimento o necessita’ del cliente. E’ ammessa la possibilita’ di esercitare l’attivita’ di acconciatore nei luoghi di cura o di riabilitazione, di detenzione e nelle caserme o in altri luoghi per i quali siano stipulate convenzioni con pubbliche amministrazioni. E’ altresi’ ammesso lo svolgimento dell’attivita’ a fini didattici o di dimostrazione. 6. Non e’ ammesso lo svolgimento dell’attivita’ di acconciatore in forma ambulante o di posteggio. 7. E’ ammessa la vendita o comunque la cessione alla clientela di prodotti cosmetici, parrucche e affini o altri beni accessori inerenti ai trattamenti e ai servizi effettuati. In tal caso non trovano applicazione, ai sensi dell’art. 2, comma 5, della legge statale, le disposizioni contenute nel decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59 concernente «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed Enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa»), e successive modificazioni ed integrazioni e le disposizioni contenute nella legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo Unico in materia di commercio) e successive modificazioni ed integrazioni. Oltre ai trattamenti e ai servizi indicati all’art. 2, comma 1, della legge statale, le imprese di acconciatura possono svolgere esclusivamente prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico, ossia laccatura e limatura di unghie.

Art. 3 Competenze delle Commissioni Provinciali per l’Artigianato 1. Le Commissioni Provinciali per l’Artigianato di cui all’art. 8 della 1.r. n. 3/2003, fatte salve le funzioni ad esse attribuite dalla stessa legge, provvedono: a) all’accertamento delle condizioni previste dall’art. 3, comma 1, lettere a) e b), della legge statale, ai fini della partecipazione all’esame tecnico-pratico di cui allo stesso comma; b) all’accertamento delle esperienze professionali maturate dai soggetti in possesso della qualifica di barbiere che chiedono di ottenere l’abilitazione professionale e il riconoscimento della qualifica di acconciatore ai sensi dell’art. 6, comma 5, lettera a), della legge statale; c) all’accertamento dei requisiti per l’ammissione ai corsi di riqualificazione professionale di cui all’art. 6, comma 5, lettera b), della legge statale e per l’ammissione all’esame di cui alla lettera c) dello stesso comma; d) alla formulazione, ai sensi dell’art. 10, comma 4, del parere obbligatorio ai fini dell’emanazione del provvedimento comunale di divieto di prosecuzione dell’attivita’ di acconciatore.

Art. 4 Abilitazione professionale 1. L’abilitazione professionale di acconciatore si consegue tramite il superamento di un apposito esame tecnico-pratico preceduto, in alternativa tra loro: a) dallo svolgimento di un corso di qualificazione della durata di due anni, seguito da un corso di specializzazione di contenuto prevalentemente pratico ovvero da un periodo di inserimento della durata di un anno presso un’impresa di acconciatura, da effettuare nell’arco di due anni; b) da un periodo di inserimento della durata di tre anni presso un’impresa di acconciatura, da effettuare nell’arco di cinque anni, e dallo svolgimento di un apposito corso di formazione teorica; il periodo di inserimento e’ ridotto ad un anno, da effettuare nell’arco di due anni, qualora sia preceduto da un rapporto di apprendistato ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25 (Disciplina dell’apprendistato) e successive modificazioni ed integrazioni, della durata prevista dal contratto nazionale di categoria. 2. L’abilitazione di cui al comma 1 e’ rilasciata dalla Regione, che puo’ avvalersi di enti od organismi autonomi o strumentali per l’organizzazione e la gestione dei corsi e degli esami. 3. La Giunta regionale, sulla base dei criteri definiti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome ai sensi dell’art. 4, comma 1, della legge statale e sentite le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, stabilisce: a) i contenuti dei programmi dei corsi, la programmazione e l’organizzazione degli esami, compresa la composizione della commissione d’esame; b) gli standard professionali e formativi per il conseguimento dell’abilitazione professionale di acconciatore.

Art. 5
Incentivi per lo sviluppo del settore
1. La Regione favorisce lo sviluppo del settore dell’acconciatura
e, in particolare, persegue le finalita’ previste dall’art. 4, comma
3, della legge statale.
2. Al fine di migliorare la qualita’ dei servizi all’utenza in
ambiti territoriali svantaggiati, la Regione istituisce un fondo cui
possono accedere le imprese che svolgono l’attivita’ di acconciatore
ubicate nei comuni non costieri di minore consistenza demografica.
3. Il fondo di cui al comma 2 opera sotto forma di prestiti
rimborsabili, a fronte di spese per beni materiali e immateriali. I
criteri, le modalita’ ed i termini per la concessione delle
agevolazioni sono stabiliti con provvedimento della Giunta regionale.
4. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse nei
limiti delle disponibilita’ di bilancio annuali e nel rispetto del
regime «de minimis» di cui alla vigente normativa comunitaria.

Art. 6 Dichiarazione di inizio attivita’ 1. L’autorizzazione all’esercizio dell’attivita’ di acconciatore di cui all’art. 2, comma 2, della legge statale e’ sostituita, ai sensi dell’art. 10, comma 2, del d.l. 7/2007, convertito dalla 1. 40/2007, dalla dichiarazione di inizio attivita’ da presentare, ai sensi dell’art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni ed integrazioni, allo Sportello Unico del Comune, laddove esistente, o al Comune territorialmente competente, unitamente alla documentazione attestante il possesso dell’abilitazione professionale di acconciatore e la sussistenza dei requisiti di cui alla presente legge. 2. Nel locale destinato all’attivita’ l’esercente e’ tenuto a esporre copia della dichiarazione di inizio attivita’ munita del timbro di protocollo del Comune competente. Nel caso di attivita’ esercitata presso il domicilio dell’esercente ovvero nei luoghi di cui all’art. 2, comma 5, il titolare o il personale appositamente incaricato e’ tenuto a recare con se’ copia della dichiarazione di inizio attivita’.

Art. 7 Sospensione, trasferimento e cessazione dell’attivita’ 1. L’attivita’ di acconciatore puo’ essere sospesa per un periodo non superiore a sei mesi, previa comunicazione al Comune territorialmente competente. Eventuali proroghe possono essere richieste al Comune solo per gravi motivi, secondo le procedure stabilite con regolamento comunale. 2. In caso di trasferimento dell’azienda in gestione o in proprieta’, per atto tra vivi o per causa di morte, il subentrante deve essere in possesso dell’abilitazione ed e’ tenuto a presentare al Comune la dichiarazione di inizio di attivita’. 3. In caso di decesso, invalidita’ permanente, inabilitazione o interdizione del titolare dell’attivita’, gli eredi possono continuare a titolo provvisorio l’attivita’ per il periodo necessario a conseguire l’abilitazione professionale di acconciatore, purche’ durante tale periodo l’attivita’ sia svolta da persone in possesso dell’abilitazione professionale. 4. La cessazione dell’attivita’ e’ soggetta a comunicazione al Comune territorialmente competente, da effettuarsi entro sessanta giorni dalla cessazione stessa.

Art. 8
Regolamento comunale
1. I comuni, sentite le Associazioni di categoria maggiormente
rappresentative a livello regionale, adottano appositi regolamenti
che prevedono in particolare:
a) i procedimenti relativi alle modificazioni inerenti
l’attivita’ dell’impresa comunicate al Comune ai sensi dell’art. 7,
nonche’ i procedimenti relativi ai provvedimenti di diffida,
sospensione e divieto di prosecuzione dell’attivita’ emanati ai sensi
dell’art. 10;
b) i requisiti urbanistici, le superfici minime ed i requisiti
dimensionali dei locali impiegati per l’esercizio dell’attivita’ di
acconciatore;
c) le destinazioni d’uso dei locali;
d) i requisiti di sicurezza e igienico-sanitari dei locali nei
quali viene svolta l’attivita’ di acconciatore, nonche’ le norme
sanitarie e di sicurezza per gli addetti;
e) le modalita’ di utilizzo e di conservazione delle
attrezzature, degli strumenti e dei prodotti;
f) la disciplina degli orari, la pubblicita’ degli stessi ed il
calendario dei giorni di apertura;
g) l’obbligo e le modalita’ di esposizione delle tariffe
professionali.

Art. 9 Funzioni di vigilanza e sanzionatorie 1. Il Comune esercita le funzioni di vigilanza e controllo in ordine al rispetto dei requisiti per l’esercizio dell’attivita’ di acconciatore, fatte salve le competenze in materia di igiene e sanita’ delle Aziende Sanitarie Locali. 2. Le funzioni relative all’accertamento delle infrazioni e all’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti di chi esercita l’attivita’ di acconciatore in violazione delle modalita’ o in assenza di uno o piu’ requisiti previsti dalla presente legge o dalla legge statale sono delegate ai comuni e ad essi spettano i proventi derivanti dall’applicazione delle sanzioni. Le sanzioni sono irrogate nella misura di cui all’art. 5 della legge statale e secondo le procedure di cui alla legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45 (Norme per l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati) e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 10 Diffida, sospensione e divieto di prosecuzione dell’attivita’ 1. Qualora siano assenti i requisiti igienico-sanitari previsti per l’esercizio dell’attivita’ di acconciatore ovvero questa sia svolta in contrasto con le norme del regolamento comunale, il Comune diffida l’interessato ad adeguarsi alla normativa vigente entro un termine perentorio, imponendo, se del caso, la sospensione dell’attivita’ fino all’avvenuto adeguamento, secondo quanto previsto dal regolamento comunale. 2. Scaduto inutilmente il termine di cui al comma 1, il Comune emana il provvedimento di divieto di prosecuzione dell’attivita’ e ne da’ comunicazione alla Commissione Provinciale per l’Artigianato, nel caso di imprese artigiane, ovvero, nel caso di imprese non artigiane, al Registro delle Imprese, per gli adempimenti di rispettiva competenza. 3. Qualora l’attivita’ di acconciatore sia svolta in assenza dell’abilitazione professionale o di altro requisito necessario per l’esercizio dell’attivita’, ovvero sia svolta in contrasto con altre disposizioni della presente legge o della legge statale il Comune emana il provvedimento di divieto di prosecuzione dell’attivita’, dandone comunicazione, qualora si tratti di imprese artigiane, alla Commissione Provinciale per l’Artigianato, ovvero, nel caso di imprese non artigiane, al Registro delle Imprese, per gli adempimenti di rispettiva competenza. 4. Nel caso di imprese artigiane, il provvedimento di cui al comma 3 e’ emanato previo parere obbligatorio della Commissione Provinciale per l’Artigianato.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2009-10-31&task=dettaglio&numgu=42&redaz=009R0586&tmstp=1257585499800

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