Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.
Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 47 del 5-12-2009
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 5 del 16 marzo 2009) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1 1. L’art. 2 della legge regionale 10 agosto 2006, n. 20 (Norme per la tutela della popolazione dall’inquinamento elettromagnetico generato da impianti di telecomunicazione e radiotelevisivi) e’ sostituito dal seguente: «Art. 2 (Ambito di applicazione). – 1. Le disposizioni della presente legge si applicano agli impianti ed alle apparecchiature in grado di produrre campi elettromagnetici di frequenza tra 100 kHz e 300 GHz, impiegati quali sistemi fissi per le telecomunicazioni e radiotelevisivi. 2. Sono esentati dagli adempimenti previsti dalla presente legge: a) le attivita’ di commercializzazione degli impianti e delle apparecchiature di cui al comma 1; b) gli impianti e le apparecchiature di telecomunicazione con potenza al connettore di antenna non superiore a 20 W, utilizzati esclusivamente per fini di soccorso, protezione civile e di servizio di amministrazioni pubbliche; c) gli impianti ed apparecchiature di radiocomunicazione autorizzati ad uso amatoriale con potenza al connettore di antenna non superiore a 7 W e gli impianti per cui sia stata accordata la concessione prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1966, n. 1214, recante: «Nuove norme sulle concessioni di impianto e di esercizio di stazioni di radioamatori». 3. In ogni caso gli impianti e le apparecchiature di cui al comma 2 devono essere impiegati garantendo il rispetto dei limiti di esposizione per la popolazione indicati dalla normativa statale vigente. 4. Per gli impianti di cui al comma 2 rimane l’obbligo della comunicazione all’Agenzia regionale per la protezione ambientale del Molise per le finalita’ di cui all’art. 7. 5. Fatti salvi i casi previsti al comma 2, gli impianti di telecomunicazione e radio televisione di cui al comma 1 sono soggetti all’autorizzazione prevista dall’art. 5».
Art. 2
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione
Molise.
La presente legge sara’ pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della Regione Molise.
Campobasso, 11 marzo 2009
IORIO
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.
Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2009-12-05&task=dettaglio&numgu=47&redaz=009R0345&tmstp=1260347504105