REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 29 maggio 2009, n. 140

Regolamento recante disposizioni per l’autorizzazione e la vigilanza delle attivita’ dei Centri autorizzati di assistenza agricola (Caa), in attuazione del regolamento (CE) 885/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006, recante modalita’ di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del Feaga e del Feasr.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 7 del 13-2-2010

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione n. 23
del 10 giugno 2009)

IL PRESIDENTE

Visto il regolamento (CE) n. 885/2006 della commissione del 21
giugno 2006, recante modalita’ di applicazione del Regolamento (CE)
n. 1290/2005 del Consiglio, per quanto riguarda il riconoscimento
degli organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei
conti del FEAGA e del FEASR ed in particolare la lettera c),
dell’Allegato I, contenente i criteri per il riconoscimento degli
organismi pagatori che prevede le condizioni che devono essere
soddisfatte nel caso in cui l’organismo pagatore deleghi compiti ad
altri organismi;
Visto l’art. 3-bis, del decreto legislativo 27 maggio 1999, n.
165, recante «Soppressione dell’AIMA e istituzione dell’Agenzia per
le erogazioni in agricoltura (AGEA) a norma dell’art. 11, della legge
15 marzo 1997, n. 59» che prevede che gli organismi pagatori possano
incaricare i centri autorizzati di assistenza agricola (Caa), con
apposita convenzione, di svolgere attivita’ di assistenza agli
agricoltori, ai sensi e per gli effetti di cui al punto 4
dell’allegato al regolamento (CE) n. 1663/1995, abrogato e sostituito
dal regolamento (CE) 885/2006;
Visto il decreto ministeriale 27 marzo 2001, che definisce i
requisiti minimi di garanzia e di funzionamento per le attivita’ dei
centri autorizzati di assistenza agricola;
Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole,
alimentari e forestali del 27 marzo 2008, recante «Riforma dei centri
autorizzati di assistenza agricola» che ha ridefinito i requisiti
oggettivi e soggettivi per lo svolgimento delle attivita’ dei centri
autorizzati di assistenza agricola (Caa) e che abroga il precedente
decreto ministeriale del 27 marzo 2001;
Considerato che il proprio decreto 24 luglio 2002, n. 0221/Pres.,
recante «Regolamento per l’abilitazione e la vigilanza dei centri
autorizzati di assistenza agricola, in attuazione del regolamento
(CE) 1663/1995 della commissione del 7 luglio 1995. Approvazione»,
non risulta conforme alla nuova disciplina comunitaria e nazionale in
materia;
Ritenuto opportuno e necessario definire le disposizioni per
l’autorizzazione e per la vigilanza dei Caa in attuazione del
regolamento (CE) n. 885/2006 e in conformita’ del decreto legislativo
n. 165/1999 e del decreto ministeriale 27 marzo 2008;
Considerato che i Caa, in conformita’ dell’art. 3-bis, del
decreto legislativo n. 165/1999, svolgono le seguenti attivita’ di
assistenza agli agricoltori:
a) tenere ed eventualmente conservare le scritture contabili;
b) assisterli nella elaborazione delle dichiarazioni di
coltivazione e di produzione, nelle domande di ammissione ai benefici
comunitari, nazionali e regionali e controllare la regolarita’
formale delle dichiarazioni immettendone i relativi dati nel sistema
informativo attraverso le procedure del SIAN;
c) interrogare le banche dati del SIAN al fine della
consultazione dello stato di ciascuna pratica relativa ai propri
associati;
Considerato che spetta alle regioni e alle province autonome di
Trento e Bolzano la verifica dei requisiti minimi di garanzia e
funzionamento ai fini dell’autorizzazione all’esercizio delle
attivita’ di Caa all’interno del proprio territorio, nonche’ la
vigilanza sugli stessi;
Ritenuto di emanare un «regolamento recante disposizioni per
l’autorizzazione e la vigilanza delle attivita’ dei centri
autorizzati di assistenza agricola (Caa), in attuazione del
regolamento (CE) 885/2006 della commissione, del 21 giugno 2006,
recante modalita’ di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005
del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi
pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA e
del FEASR»;
Vista la deliberazione della Giunta regionale 14 maggio 2009, n.
1109, con cui e’ stato approvato il regolamento recante disposizioni
per l’autorizzazione e la vigilanza delle attivita’ dei centri
autorizzati di assistenza agricola (Caa), in attuazione del
regolamento (CE) 885/2006 della commissione, del 21 giugno 2006,
recante modalita’ di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005
del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi
pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA e
del FEASR;
Visto il decreto del direttore centrale risorse agricole,
naturali e forestali n. 934 del 22 maggio 2009, con cui, ai sensi
dell’art. 7, comma 34, della legge regionale n. 26 gennaio 2004, n. 1
«Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale
della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia (Legge finanziaria
2004)», e’ stata apportata la correzione di un errore materiale alla
lettera c), del comma 12, dell’art. 6, del Regolamento approvato
dalla Giunta regionale con deliberazione 14 maggio 2009, n. 1109;
Visto l’art. 14, della legge regionale n. 18 giugno 2007, n. 17
(Determinazione della forma di governo della Regione Friuli-Venezia
Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell’art. 12,
dello statuto di autonomia) e successive modificazioni ed
integrazioni;
Visto l’art. 42, dello statuto di autonomia della Regione;

Decreta:

1. E’ emanato il «Regolamento recante disposizioni per
l’autorizzazione e la vigilanza delle attivita’ dei centri
autorizzati di assistenza agricola (Caa), in attuazione del
regolamento (CE) 885/2006 della commissione, del 21 giugno 2006,
recante modalita’ di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005
del Consiglio, per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi
pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA e
del FEASR» allegato al presente provvedimento quale parte integrante
e sostanziale.
2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare come regolamento della Regione.
3. Il presente decreto sara’ pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.

TONDO

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2010-02-13&task=dettaglio&numgu=7&redaz=009R0637&tmstp=1266393355568

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