Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Avverso l’atto dell’IACP di Trieste (poi ATER), adottato il 19.6.1994 ai sensi della L.R. Friuli Venezia Giulia n. 75 del 1982, art. 62, diretto al rilascio dell’alloggio di (OMISSIS) la sig.ra C.F.M. propose opposizione ex art. 63 s.l. innanzi al Pretore di Trieste negando legittimità alla revoca della già deliberata cessione dell’alloggio ad essa deducente (erede della assegnataria deceduta il 5.6.1989 e che, ad avviso dell’IACP, non aveva i requisiti per il subentro nel rapporto), e l’adito Pretore con sentenza 7.2.2002 respinse l’opposizione.
Propose appello la C.F. deducendo che il primo giudice non aveva considerato che l’art. 63 applicato era stato dichiarato incostituzionale dalla sentenza 390 del 1996 della Corte Costituzionale. La Corte di Trieste, costituitasi l’appellata ATER di Trieste, con sentenza 14.8.2008 rigettò il gravame affermando: che la pretesa carenza di giurisdizione del G.O. era stata prospettata tardivamente ed era inconsistente, stante la inapplicabilità ratione temporis della norma di cui alla L. n. 80 del 1998 e L. n. 205 del 2000, e la sussistenza di una vicenda di diritto soggettivo quale quella della pretesa al subentro, che dalla dichiarazione di incostituzionalità della norma non derivava nè impedimento all’IACP di emettere decreto di rilascio nè pregiudizio alla sua opponibilità innanzi al G.O. stante la piena applicazione del D.P.R. n. 1035 del 1972, art. 11, che non aveva consistenza la pretesa di aver già maturato il diritto alla cessione dell’alloggio, prima della revoca, posto che nè era stata stipulata la cessione nè il diritto al subentro era trasmissibile jure successionis, che la C.F. non era convivente con l’assegnataria nè aveva i requisiti per l’assegnazione, che pertanto legittimamente l’IACP aveva in autotutela revocata la propria prima determinazione.
Per la cassazione di tale sentenza la C.F. ha proposto ricorso il 29.11.2005, al quale ha resistito l’ATER di Trieste eccependone la inammissibilità sotto due profili e la infondatezza nel merito.
Il nuovo difensore della C.F. ha depositato memoria finale recante procura speciale per la sua costituzione.
Motivi della decisione
Giova, preliminarmente, dichiarare inammissibile la memoria finale e la contestuale procura speciale al difensore (avv. Anna Fast Molinari) che la ha redatta, stante la inapplicabilità alla specie, ra-tione temporis , della modifica all’art. 83 c.p.c., come già precisato da questa Corte (Cass. n. 4130 del 2011 e n. 17604 del 2010). Venendo all’esame del ricorso, ne va indubbiamente dichiarata la inammissibilità. Ed infatti, e come eccepito dall’ATER, il ricorso è certamente tardivo perchè, avverso sentenza pubblicata il 14.8.2004 si notifica l’impugnazione solo il 29.11.2005. Corretto è anche il secondo rilievo di inammissibilità: le censure sono infatti assommate senza alcun riferimento alla decisione di appello e si concludono, a pag. 12, con la trascrizione delle conclusioni rassegnate in appello (vd. punto 5 dove si chiede di annullare la sentenza 7.2.2002 e punto 6 dove si invoca accoglimento dell’appello incidentale). L’atto dunque, quand’anche fosse stato tempestivo, avrebbe rivelato una sua dissonanza tra esposizione di censure e petitum impugnatorio, tale da renderlo inidoneo ai sensi dell’art. 366 c.p.c.. Le spese si regolano secondo la soccombenza.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese legali in favore della controricorrente ATER, che si determinano in Euro 2.200,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi) oltre spese generali ed accessori di legge.
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