REGIONE ABRUZZO LEGGE REGIONALE 16 ottobre 2009, n. 20 Modifiche alla legge regionale 16 febbraio 2005, n. 10 «Norme di indirizzo programmatico regionale di razionalizzazione ed ammodernamento della rete distributiva carburanti».

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 21 del 29-5-2010

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo
n. 54 del 21 ottobre 2009)

IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga

la seguente legge:
Art. 1

Sostituzione dell’art. 5 della legge regionale n. 10/2005

1. L’art. 5 della legge regionale 10 febbraio 2005, n. 10 e’
sostituito dal seguente:
«Art. 5. (Tipologie nuovi impianti) – 1. I nuovi impianti
devono essere dotati di almeno 3 dei seguenti prodotti: benzine,
gasolio, metano GPL, idrogeno o relative miscele e tutti i nuovi
carburanti per autotrazione, eco-compatibili, in commercio, colonnina
per alimentazione veicoli elettrici nonche’ di:
a) pensiline di copertura delle aree di rifornimento;
b) servizi igienici per gli utenti anche diversamente abili;
c) almeno un posto auto per i disabili;
d) locale di ricovero per il gestore fino ad un massimo di 30
mq;
e) impianto fotovoltaico o sistema di cogenerazione a gas
(GPL o metano) di potenza minima 8 kw;
f) presenza di aree di sosta per autoveicoli.
2. Nei nuovi impianti lo scarico dei prodotti per il rifornimento
dell’impianto e’ effettuato fuori della sede stradale.
3. I nuovi impianti eroganti benzine e gasolio devono essere
dotati del servizio self-service pre pagamento e, per gli stessi
prodotti, possono essere dotati di apparecchiature post pagamento.
4. Per il funzionamento degli impianti dotati di apparecchiature
self-service pre pagamento, funzionanti senza la presenza del
gestore, deve essere comunque garantita adeguata sorveglianza da
parte del titolare dell’autorizzazione.».

Art. 2

Integrazioni all’art. 6 della legge regionale n. 10/2005

1. Al comma 2 dell’art. 6 della legge regionale n. 10/2005, dopo
le parole «tecnico abilitato» sono aggiunte le parole «ai sensi delle
specifiche normative vigenti nei Paesi dell’Unione Europea».
2. Al comma 5 dell’art. 6 della legge regionale n. 10/2005, dopo
la parola «dislocazione» sono aggiunte le parole «parziale o totale».

Art. 3 Abrogazione del comma 2 dell’art. 8 della legge regionale n. 10/2005 1. Il comma 2 dell’art. 8 della legge regionale n. 10/2005 e’ abrogato.

Art. 4

Sostituzione dell’art. 12 della legge regionale n. 10/2005

1. L’art. 12 della legge regionale n. 10/2005 e’ sostituito dal
seguente:
«Art. 12. (Localizzazione degli impianti) – 1. I nuovi
insediamenti sono ammissibili esclusivamente nelle zone 2, 3, e 4
dell’art. 11.».

Art. 5

Sostituzione dell’art. 13 della legge regionale n. 10/2005

1. L’art. 13 della legge regionale n. 10/2005 e’ sostituito dal
seguente:
«Art. 13. (Impianti senza la presenza del gestore) – 1. Gli
impianti funzionanti senza la presenza del gestore devono essere
dotati di una adeguata pensilina di copertura delle attrezzature.»

Art. 6

Sostituzione dell’art. 14 della legge regionale n. 10/2005

1. L’art. 14 della legge regionale n. 10/2005 e’ sostituito dal
seguente:
«Art. 14. (Indici di edificabilita’, corsie, parcheggi) – 1. I
Comuni determinano gli indirizzi urbanistici-edilizi per la
realizzazione o per la modifica degli impianti di distribuzione
carburanti per uso autotrazione, compresi gli indirizzi per le corsie
e i parcheggi.»

Art. 7

Sostituzione dell’art. 15 della legge regionale n. 10/2005

1. L’art. 15 della legge regionale n. 10/2005 e’ sostituito dal
seguente:
«Art. 15. (Attivita’ integrative negli impianti) – 1. I nuovi
impianti possono essere dotati, oltre che di autonomi servizi
all’auto e all’automobilista, di autonome attivita’ commerciali o di
pubblici esercizi.
2. I nuovi impianti dotati di dispositivi self-service post
pagamento possono essere forniti, oltre che di autonomi servizi
all’auto e all’automobilista, anche di autonome attivita’ commerciali
o di pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande.
3. Gli impianti gia’ esistenti possono essere dotati di
dispositivi self-service post pagamento, e possono essere forniti
oltre che di autonomi servizi all’auto e all’automobilista anche di
autonome attivita’ commerciali o di pubblici esercizi per la
somministrazione di alimenti e bevande.
4. I nuovi impianti generici, autorizzati dopo l’entrata in
vigore della presente legge, possono essere dotati di dispositivi
self-service post pagamento.
5. L’eventuale somministrazione di alimenti e bevande non rientra
nel contingentamento comunale, e non puo’ essere trasferita ad altra
sede.
6. In tutti i casi previsti nei commi 1, 2, 3, 4 e 5 devono
essere rispettati i criteri relativi agli indici di edificabilita’ di
cui all’art. 14.
7. In tutti i casi previsti nei commi 1, 2 e 3 le attivita’
commerciali sono svolte su una superficie netta di vendita non
inferiore a mq. 30 e non superiore a quello degli esercizi di
vicinato di cui all’art. 4, comma 1, lettera d) del decreto
legislativo n. 114/1998.
8. Nel caso che l’autonoma attivita’ integrativa riguardi i
pubblici servizi per la somministrazione di alimenti e bevande,
l’autorizzazione viene rilasciata in deroga ai singoli piani di
settore comunali.».

Art. 8 Sostituzione dell’art. 20 della legge regionale n. 10/2005 1. L’art. 20 della legge regionale n. 10/2005 e’ sostituito dal seguente: «Art. 20. (Rete degli impianti stradali con GPL e loro localizzazioni) – 1. L’autorizzazione per l’installazione di impianti di distribuzione di Gas di Petroli Liquefatti (GPL) e’ rilasciato nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza in materia, degli indirizzi comunali di cui all’art. 14 e delle norme sanitarie ed ambientali. 2. L’aggiunta della distribuzione di Gas di Petroli Liquefatto (GPL) in un impianto esistente e funzionante e’ altresi’ consentito nel rispetto delle norme di cui al comma 1.».

Art. 9

Sostituzione dell’art. 21 della legge regionale n. 10/2005

1. L’art. 21 della legge regionale n. 10/2005 e’ sostituito dal
seguente:
«Art. 21. (Rete degli impianti di metano e loro localizzazione)
– 1. La Regione favorisce la domanda di gas metano per autotrazione,
al fine di conseguire il risparmio energetico e la salvaguardia
dell’ambiente.
2. L’autorizzazione per l’installazione di impianti di
distribuzione di gas metano e’ rilasciata nel rispetto delle vigenti
norme di sicurezza in materia, degli indirizzi comunali di cui
all’art. 14 e delle norme sanitarie ed ambientali.
3. L’aggiunta della distribuzione di gas di metano in un impianto
esistente e funzionante e’ altresi’ consentito nel rispetto delle
norme di cui al comma 2».

Art. 10 Sostituzione dell’art. 23 della legge regionale n. 10/2005 1. L’art. 23 della legge regionale n. 10/2005 e’ sostituito dal seguente: «Art. 23. (Impianti lacuali, marini e avio) – 1. Gli impianti pubblici per il rifornimento dei natanti e dei velivoli sono autorizzati dal comune alle medesime condizioni e nel rispetto della medesima disciplina applicabili per gli impianti di distribuzione della rete stradale. Tali nuovi impianti devono essere adibiti all’esclusivo rifornimento dei natanti e dei velivoli nonche’ di eventuali mezzi che stazionano abitualmente nei porti e negli aeroporti per i servizi di carico e scarico delle merci.».

Art. 11 Modifica del comma 4 dell’art. 24 della legge regionale n. 10/2005 1. Alla lettera a) del comma 4 dell’art. 24 della legge regionale n. 10/2005 le parole «tecnico iscritto al relativo albo professionale» sono sostituite con le parole «tecnico abilitato ai sensi delle specifiche normative vigenti nei Paesi dell’Unione Europea».

Art. 12

Integrazione dell’art. 30 della legge regionale n. 10/2005

1. Dopo il comma 5 dell’art. 30 della legge regionale n. 10/2005,
e’ aggiunto il seguente comma:
«5-bis. Gli impianti ricadenti su piazze o strade, nelle quali
periodicamente o in occasione dello svolgimento di eventi
particolari, per una intera giornata o per parte di essa, e’
interdetto il traffico veicolare, che di conseguenza non possono
svolgere l’attivita’, possono essere autorizzati a svolgerla,
considerata come recupero delle ore di apertura non utilizzate, il
primo giorno festivo successivo a quello dell’inattivita’.».

Art. 13

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione
Abruzzo.

La presente legge regionale sara’ pubblicata nel Bollettino
ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Abruzzo.
L’Aquila, 16 ottobre 2009

CHIODI

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2010-05-29&task=dettaglio&numgu=21&redaz=009R0750&tmstp=1276847350238

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