T.A.R. Lazio Roma Sez. I, Sent., 15-07-2011, n. 6361 Procedimento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

con il presente ricorso, i sigg.ri T.P., V.A. e T.M. hanno chiesto l’annullamento dei bandi pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale 23.2.1993 n. 15, con cui il Ministero della Giustizia ha indetto concorsi riservati per esami negli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti;

Rilevato che l’istanza cautelare è stata accolta da questa Sezione, limitatamente alla ammissione con riserva dei ricorrenti alla procedura concorsuale per la immissione nella quinta qualifica, con ordinanza n. 882/1993 e che il relativo appello è stato respinto con ordinanza n. 1083/1993 della Quarta Sezione del Consiglio di Stato;

Rilevato che, con memoria depositata in data 20 maggio 2011, i ricorrenti hanno chiesto che sia dichiarata cessata la materia del contendere, avendo gli stessi preso parte alla procedura concorsuale collocandosi in posizione utile alla immissione in ruolo ed avendo l’amministrazione statale proceduto autonomamente all’immissione nell’anno 1994 senza formulazione di riserva alcuna in ordine all’esito del giudizio;

Rilevato che, dalla documentazione depositata in atti, emerge che i sigg.ri T.M. e T. P. sono stati dichiarati immessi nell’esercizio delle funzioni senza l’apposizione di alcuna riserva relativa all’esito del giudizio in corso, mentre non risulta documentazione relativa al sig. V.A.;

Rilevato che se l’amministrazione, nell’esercizio del potere di riesame, adotti una nuova determinazione non vincolata dalla mera esecuzione dell’ordinanza cautelare e questa sia pienamente satisfattiva per la pretesa sostanziale dedotta in giudizio, deve essere dichiarata la cessata materia del contendere ai sensi dell’art. 34, co. 5, c.p.a.;

Ritenuto che l’immissione nell’esercizio delle funzioni dei sigg.ri M. e P. senza l’apposizione di alcuna riserva in ordine alla definizione del presente giudizio è indice di una manifestazione volitiva dell’amministrazione che non può ritenersi meramente esecutiva della pronuncia cautelare, anche perché quest’ultima è stata limitata alla ammissione con riserva alla procedura concorsuale per la immissione nella quinta qualifica, sicché costituisce un atto successivo ed indipendente dalla esecuzione della misura cautelare;

Ritenuto, pertanto, che, con riferimento ai ricorrenti M. e P., deve essere dichiarata cessata la materia del contendere, mentre, con riferimento al ricorrente Arena, deve essere disposta l’acquisizione in giudizio di copia degli eventuali atti con cui lo stesso è stato immesso nell’esercizio delle funzioni;

Riservata al definitivo ogni ulteriore decisione in rito, nel merito e sulle spese.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima)

riservata al definitivo ogni ulteriore decisione in rito, nel merito e sulle spese, così provvede sul ricorso in epigrafe:

dichiara cessata la materia del contendere con riferimento ai ricorrenti T.M. e T. P.;

ordina al Ministero della Giustizia, con riferimento al ricorso proposto dal sig. V.A., il deposito presso la Segreteria della Sezione della documentazione indicata in motivazione entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o notificazione, se anteriore, della presente sentenza.

Fissa per il prosieguo l’udienza pubblica del 25 gennaio 2012.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *