Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Con lettera d’invito 5.3.1997, il Comune di Cassino invitava la società ricorrente alla gara mediante appalto concorso per "il Progetto, i relativi lavori di ampliamento ristrutturazione e gestione annuale rinnovabile, del depuratore di Cassino".
Con l’impugnato atto le ricorrenti venivano, peraltro, estromesse dalla gara, sul rilievo della…"mancata produzione nel plico della parte del capitolato speciale relativo alla gestione debitamente sottoscritta in segno di accettazione";…violazione sanzionata con la esclusione dalla gara giusta il punto 6 delle norme di gara (all. n. 1 alla lettera d’invito).
Avverso l’atto di esclusione della commissione di gara è stato proposto il presente ricorso, con cui sono stati dedotti i seguenti vizi: eccesso di potere per travisamento dei fatti e carenza dei presupposti, violazione del principio generale di amplia partecipazione alla gara, stante il carattere di mera irregolarità da attribuire alla contestata omissione; illegittimità della clausola generica di esclusione; illegittimo esercizio del potere di richiesta di chiarimenti e integrazione documentale.
Il Comune di Cassino si è costituito in giudizio, richiedendo la reiezione del proposto ricorso.
Con ordinanza n. 692, emessa nella camera di consiglio del 27.9.2001, il collegio respingeva la proposta domanda incidentale di sospensione.
All’udienza del 20.10.2011, la causa è stata trattenuta a sentenza.
Il presente ricorso ha ad oggetto l’esclusione delle società G.C.I. – S.p.a. e C. S.p.a. (ATI) dalla gara pubblica di appalto concorso per il Progetto, i relativi lavori di ampliamento ristrutturazione e gestione annuale rinnovabile, del depuratore di Cassino.
Con le doglianze proposte, la parte deducente impugna il citato provvedimento di esclusione, assumendo la non essenzialità della surrichiamata produzione, non potendosi univocamente desumere dalla contestata omissione la volontà di mancata accettazione, da parte della ditta partecipante, delle clausole contenute nel capitolato.
Ad avviso della ricorrente rafforza la suesposta conclusione la circostanza che il capitolato speciale, peraltro sottoscritto, non sarebbe stato a ben vedere trascurato, tenuto conto che lo stesso era stato inserito, dall’A.T.I. ricorrente, nella terza busta, contenente l’offerta unitamente all’espressa dichiarazione di accettazione di tutte le clausole contenute nel capitolato.
Detto ordine di idee non può essere condiviso.
Osserva, anzitutto, il collegio che la ricorrente non contesta la sussistenza dell’omissione riscontrata.
In secondo luogo le norme di gara (punto 6, all. 1 alla lettera d’invito) espressamente sanzionavano, con l’esclusione dalla gara, il mancato inserimento nel plico, contenente i documenti, anche del capitolato speciale, debitamente firmato per l’accettazione.
Sul punto la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che l’osservanza di una prescrizione, fissata in via di esclusione, rende inammissibile un" interpretazione volta a stabilire attraverso una indagine sulla finalità della stessa prescrizione, se l’adempimento di questa fosse da ritenere essenziale per il proficuo svolgimento della gara ovvero fosse da ritenere invece meramente formale (cfr. Cons. Stato, VI 25 maggio 1976, n. 237)
La clausola concernente la necessaria inclusione nel plico relativo ai documenti anche della copia sottoscritta del capitolato speciale integra invero un adempimento sostanziale, in quanto oltre ad assicurare la piena e preventiva conoscenza delle regole di gara da parte delle concorrenti, assolve alla specifica esigenza – per l’appalto concorso – che le clausole siano accettate preliminarmente in quanto con l’aggiudicazione automaticamente viene perfezionato il contratto.
Nè sposta i termini del problema all’esame la circostanza che, nella terza busta, era stato inserito il capitolato, per la semplice ragione che il regolare svolgimento dell’iter di gara non consentiva l’apertura preventiva di tale busta.
La contestata inosservanza ha comportato, in altri termini, la violazione di un requisito di partecipazione, rendendo legittimo il provvedimento di esclusione adottato dalla commissione di gara.
In conclusione il ricorso deve essere respinto.
Sussistono peraltro giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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