DECRETO LEGISLATIVO 11 aprile 2011, n. 54 Attuazione della direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 96 del 27-4-2011

Capo I Disposizioni generali

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 18 giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli;
Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per
l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia
alle Comunita’ europee – Legge comunitaria 2009, ed in particolare
gli articoli 1, 2, 3, 4 e 36, nonche’ l’allegato B;
Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di
accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la
commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n.
339/93;
Vista la decisione (CE) n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa ad un quadro comune per la
commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione
93/465/CEE;
Visto il regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici;
Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione,
all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele
che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca
modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006;
Visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente «la registrazione, la
valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze
chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze
chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il
regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n.
1488/94 della Commissione, nonche’ la direttiva 76/769/CEE del
Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE,
93/105/CE e 2000/21/CE»;
Visto il regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 ottobre 2004, riguardante i materiali e gli oggetti
destinati a venire in contatto con i prodotti alimentari e che abroga
le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE;
Vista la direttiva 76/768/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976,
concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
relative ai prodotti cosmetici;
Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, recante disposizioni per
l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia
alle Comunita’ europee – Legge comunitaria 1994, ed in particolare
l’articolo 47 che disciplina gli aspetti finanziari relativi alle
attivita’ amministrative finalizzate alla marcatura CE;
Visto il decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 313, attuativo
della direttiva n. 88/378/CEE relativa al ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri concernenti la sicurezza dei
giocattoli;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione dell’11 gennaio 2011;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 10 marzo 2011;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri della
salute, della giustizia, degli affari esteri e dell’economia e delle
finanze; E m a n a
il seguente decreto legislativo: Art. 1
Campo d’applicazione 1. Il presente decreto si applica ai prodotti progettati o
destinati, in modo esclusivo o meno, a essere utilizzati per fini di
gioco da bambini di eta’ inferiore a 14 anni. Non sono considerati
giocattoli i prodotti elencati nell’allegato I.
2. Il presente decreto non si applica:
a) alle attrezzature per aree da gioco per uso pubblico;
b) alle macchine da gioco automatiche, a moneta o no, per uso
pubblico;
c) ai veicoli-giocattolo con motore a combustione;
d) alle macchine a vapore giocattolo;
e) alle fionde e alle catapulte.

Art. 2
Definizioni 1. Ai fini del presente decreto legislativo si intende per:
a) messa a disposizione sul mercato: la fornitura di un
giocattolo per la distribuzione, il consumo o l’uso sul mercato
comunitario nel corso di un’attivita’ commerciale, a titolo oneroso o
gratuito;
b) immissione sul mercato: la prima messa a disposizione di un
giocattolo sul mercato comunitario;
c) fabbricante: persona fisica o giuridica che fabbrica un
giocattolo, oppure lo fa progettare o fabbricare, e lo commercializza
apponendovi il proprio nome o marchio;
d) rappresentante autorizzato: una persona fisica o giuridica
stabilita nella Comunita’ che ha ricevuto da un fabbricante un
mandato scritto che la autorizza ad agire per suo conto in relazione
a determinati compiti;
e) importatore: una persona fisica o giuridica stabilita nella
Comunita’ che immette sul mercato comunitario un giocattolo
proveniente da un Paese terzo;
f) distributore: una persona fisica o giuridica nella catena di
fornitura, diversa dal fabbricante o dall’importatore, che mette a
disposizione sul mercato un giocattolo;
g) operatori economici: il fabbricante, il rappresentante
autorizzato, l’importatore e il distributore;
h) norma armonizzata: una norma adottata da uno degli organismi
europei di normalizzazione indicati nell’allegato I della direttiva
98/34/CE sulla base di una richiesta presentata dalla Commissione
conformemente all’articolo 6 di tale direttiva;
i) normativa comunitaria di armonizzazione: la normativa
comunitaria che armonizza le condizioni di commercializzazione dei
prodotti;
l) accreditamento: lo stesso significato di cui al regolamento
(CE) n. 765/2008;
m) valutazione della conformita’: il processo atto a dimostrare
se i requisiti specifici relativi a un giocattolo siano stati
rispettati;
n) organismo di valutazione della conformita’: un organismo che
svolge attivita’ di valutazione della conformita’, fra cui tarature,
prove, certificazioni e ispezioni;
o) richiamo: qualsiasi provvedimento volto ad ottenere la
restituzione di un giocattolo che e’ gia’ stato messo a disposizione
dell’utilizzatore finale;
p) ritiro: qualsiasi provvedimento volto a impedire la messa a
disposizione sul mercato di un giocattolo nella catena della
fornitura;
q) vigilanza del mercato: le attivita’ svolte e i provvedimenti
adottati dalle autorita’ competenti per garantire che i giocattoli
siano conformi ai requisiti applicabili stabiliti nella normativa
comunitaria di armonizzazione e non pregiudichino la salute, la
sicurezza o qualsiasi altro aspetto della protezione del pubblico
interesse;
r) marcatura CE: una marcatura mediante cui il fabbricante indica
che il giocattolo e’ conforme ai requisiti applicabili stabiliti
nella normativa comunitaria di armonizzazione che ne prevede
l’apposizione;
s) prodotto funzionale: un prodotto che svolge la stessa funzione
e viene impiegato nello stesso modo di un prodotto, un apparecchio o
un impianto destinato ad essere utilizzato da adulti, e che puo’
essere un modello in scala di tale prodotto, apparecchio o impianto;
t) giocattolo funzionale: un giocattolo che svolge la stessa
funzione e viene impiegato nello stesso modo di un prodotto, un
apparecchio o un impianto destinato ad essere utilizzato da adulti, e
che puo’ essere un modello in scala di tale prodotto, apparecchio o
impianto;
u) giocattolo acquatico: un giocattolo destinato a essere usato
in acque poco profonde e che e’ in grado di reggere o sostenere il
bambino sull’acqua;
v) velocita’ di progetto: tipica velocita’ operativa potenziale
determinata dalla progettazione del giocattolo;
z) gioco di attivita’: un gioco per uso domestico nel quale la
struttura di supporto resta ferma durante l’attivita’ e che e’
destinato a permettere a un bambino di svolgere una delle seguenti
attivita’: arrampicarsi, saltare, dondolare, scivolare, cullarsi,
avvitarsi, gattonare o strisciare o qualsiasi combinazione di esse;
aa) giocattolo chimico: un giocattolo destinato alla
manipolazione diretta di sostanze chimiche e destinato ad essere
utilizzato da bambini di uno specifico gruppo di eta’ e sotto la
supervisione di un adulto;
bb) gioco olfattivo da tavolo: un giocattolo il cui scopo e’
quello di aiutare il bambino ad imparare a riconoscere diversi odori
o profumi;
cc) kit cosmetico: un giocattolo il cui scopo e’ quello di
aiutare il bambino a imparare a creare prodotti come profumi, saponi,
creme, shampoo, bagnoschiuma, lucidalabbra, rossetti, e altri
trucchi, dentifrici e balsami;
dd) gioco gustativo: un gioco il cui scopo e’ quello di
permettere al bambino di preparare dolci o piatti che comportano
l’uso di ingredienti alimentari, come dolci, liquidi, polveri e
aromi;
ee) danno: le lesioni fisiche o qualsiasi altro danno alla salute
inclusi effetti sulla salute a lungo termine;
ff) pericolo: una fonte potenziale di danno;
gg) rischio: la probabilita’ di insorgenza di un pericolo fonte
di danni e la gravita’ dei danni;
hh) destinato a essere utilizzato da: indicazione atta a
permettere a un genitore o a un supervisore di valutare se il
giocattolo, in base alle sue funzioni, dimensioni e caratteristiche,
e’ destinato ad essere utilizzato da bambini della fascia di eta’
indicata.

Capo II Obblighi degli operatori economici

Art. 3
Obblighi dei fabbricanti 1. All’atto dell’immissione dei loro giocattoli sul mercato, i
fabbricanti garantiscono che essi siano stati progettati e fabbricati
conformemente ai requisiti di cui all’articolo 9 e all’allegato II.
2. I fabbricanti preparano la documentazione tecnica prescritta
dall’articolo 18 ed eseguono o fanno eseguire la procedura di
valutazione della conformita’ applicabile a norma dell’articolo 16.
Qualora la conformita’ di un giocattolo alle prescrizioni applicabili
sia stata dimostrata da tale procedura, i fabbricanti redigono, a
norma dell’articolo 13, una dichiarazione CE di conformita’, e
appongono la marcatura CE di cui all’articolo 14.
3. I fabbricanti conservano la documentazione tecnica e la
dichiarazione CE di conformita’ per un periodo di dieci anni dopo che
il giocattolo e’ stato immesso sul mercato.
4. I fabbricanti garantiscono che siano predisposte le procedure
necessarie affinche’ la produzione in serie continui a essere
conforme. Tengono debitamente conto delle modifiche della
progettazione o delle caratteristiche del giocattolo, nonche’ delle
modifiche delle norme armonizzate con riferimento alle quali si
dichiara la conformita’ di un giocattolo.
5. Laddove ritenuto necessario in considerazione dei rischi
presentati da un giocattolo, i fabbricanti eseguono, per proteggere
la salute e la sicurezza dei consumatori, prove a campione dei
giocattoli commercializzati, svolgono indagini e, se del caso,
tengono un registro dei reclami, dei giocattoli non conformi e dei
richiami di giocattoli e informano i distributori di tale
monitoraggio.
6. I fabbricanti garantiscono che sui loro giocattoli sia apposto
un numero di tipo, di lotto, di serie, di modello oppure un altro
elemento che consenta la loro identificazione, oppure, qualora le
dimensioni o la natura del giocattolo non lo consentano, che le
informazioni prescritte siano fornite sull’imballaggio o in un
documento di accompagnamento del giocattolo.
7. I fabbricanti indicano sul giocattolo il loro nome, la loro
denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e
l’indirizzo dove possono essere contattati oppure, ove cio’ non sia
possibile, sull’imballaggio o in un documento di accompagnamento del
giocattolo. L’indirizzo indica un unico punto in cui il fabbricante
puo’ essere contattato.
8. I fabbricanti garantiscono che il giocattolo sia accompagnato da
istruzioni e informazioni sulla sicurezza fornite almeno in lingua
italiana.
9. I fabbricanti che ritengono o hanno motivo di credere che un
giocattolo che hanno immesso sul mercato non sia conforme alla
pertinente normativa comunitaria di armonizzazione prendono
immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme
tale giocattolo, per ritirarlo o richiamarlo, a seconda dei casi.
Inoltre, qualora il giocattolo presenti un rischio, i fabbricanti ne
informano immediatamente il Ministero dello sviluppo economico,
indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformita’ e
qualsiasi misura correttiva adottata.
10. I fabbricanti, a seguito di una richiesta motivata delle
autorita’ competenti forniscono tutte le informazioni e la
documentazione necessarie per dimostrare la conformita’ del
giocattolo, in lingua italiana o inglese. Essi collaborano con tale
autorita’, ove richiesto dalle medesime, in ordine alle azioni
intraprese per eliminare i rischi presentati dai giocattoli che essi
hanno immesso sul mercato, compresi il ritiro e il richiamo dei
giocattoli non conformi.

Capo II Obblighi degli operatori economici

Art. 4
Rappresentanti autorizzati 1. Il fabbricante puo’ nominare, mediante mandato scritto, un
rappresentante autorizzato.
2. Gli obblighi di cui all’articolo 3, comma 1, e la stesura della
documentazione tecnica non rientrano nel mandato del rappresentante
autorizzato.
3. Il rappresentante autorizzato esegue i compiti specificati nel
mandato ricevuto dal fabbricante. Il mandato consente al
rappresentante autorizzato di eseguire almeno i seguenti compiti:
a) mantenere a disposizione dell’autorita’ di vigilanza la
dichiarazione CE di conformita’ e la documentazione tecnica per un
periodo di dieci anni dopo l’immissione sul mercato del giocattolo;
b) a seguito di una richiesta motivata dell’autorita’ competente,
fornire tutte le informazioni e la documentazione necessarie per
dimostrare la conformita’ di un giocattolo;
c) cooperare, su richiesta, con l’autorita’ competente, in ordine
a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dai
giocattoli che rientrano nel loro mandato.

Capo II Obblighi degli operatori economici

Art. 5
Obblighi degli importatori 1. Gli importatori immettono sul mercato comunitario solo
giocattoli conformi.
2. Prima di immettere un giocattolo sul mercato gli importatori
assicurano che il fabbricante abbia eseguito l’appropriata procedura
di valutazione della conformita’. Essi assicurano che il fabbricante
abbia preparato la documentazione tecnica, che la marcatura di
conformita’ prescritta sia apposta sul giocattolo, che il giocattolo
sia accompagnato dai documenti prescritti e che il fabbricante abbia
rispettato le prescrizioni di cui all’articolo 3, commi 6 e 7.
3. L’importatore, se ritiene o ha motivo di credere che un
giocattolo non sia conforme ai requisiti di cui all’articolo 9 e
all’allegato II, non immette sul mercato il giocattolo fino a quando
esso non e’ stato reso conforme. Inoltre, quando un giocattolo
presenta un rischio, l’importatore ne informa il fabbricante e
l’autorita’ di vigilanza del mercato.
4. Gli importatori indicano sul giocattolo il loro nome, la loro
denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e
l’indirizzo a cui possono essere contattati oppure, ove cio’ non sia
possibile, sull’imballaggio o in un documento di accompagnamento del
giocattolo.
5. Gli importatori assicurano che il giocattolo sia accompagnato da
istruzioni e informazioni sulla sicurezza almeno in lingua italiana.
Sono fatti salvi gli oneri informativi relativi alla conformita’ dei
processi di lavorazione alle norme in materia di lavoro, con
particolare riguardo al lavoro minorile, e in materia di tutela
ambientale.
6. Gli importatori garantiscono che mentre un giocattolo e’ sotto
la loro responsabilita’, le condizioni di immagazzinamento o di
trasporto non mettano a rischio la conformita’ ai requisiti di cui
all’articolo 9 e all’allegato II.
7. Ove ritenuto opportuno alla luce dei rischi presentati da un
giocattolo, gli importatori, per proteggere la salute e la sicurezza
dei consumatori, eseguono prove a campione dei giocattoli
commercializzati, svolgono indagini e, se del caso, tengono un
registro dei reclami, nonche’ dei giocattoli non conformi e dei
richiami di giocattoli e informano i distributori di tale
monitoraggio.
8. Gli importatori che ritengono o hanno motivo di credere che un
giocattolo che hanno immesso sul mercato non sia conforme alla
pertinente normativa comunitaria di armonizzazione adottano
immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme
tale giocattolo, per ritirarlo o richiamarlo, a seconda dei casi.
Inoltre, qualora il giocattolo presenti un rischio, gli importatori
ne informano immediatamente il Ministero dello sviluppo economico,
indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformita’ e
qualsiasi misura correttiva adottata.
9. Gli importatori conservano per un periodo di dieci anni dopo
l’immissione sul mercato del giocattolo la dichiarazione CE di
conformita’ a disposizione dell’autorita’ di vigilanza del mercato;
garantiscono inoltre che, su richiesta, la documentazione tecnica
possa essere resa disponibile a tale autorita’.
10. Gli importatori, a seguito di una richiesta motivata delle
autorita’ competenti, forniscono tutte le informazioni e la
documentazione necessarie per dimostrare la conformita’ del
giocattolo, in lingua italiana o inglese. Essi collaborano con tali
autorita’, ove richiesto dalle medesime, in ordine alle azioni
intraprese per eliminare i rischi presentati dai giocattoli che essi
hanno immesso sul mercato, compresi il ritiro e il richiamo dei
giocattoli non conformi.

Capo II Obblighi degli operatori economici

Art. 6
Obblighi dei distributori 1. Quando mettono un giocattolo a disposizione sul mercato, i
distributori agiscono con la dovuta attenzione in relazione alle
prescrizioni applicabili.
2. Prima di mettere un giocattolo a disposizione sul mercato, i
distributori verificano che il giocattolo in questione rechi la
marcatura prescritta, che sia accompagnato dai documenti prescritti e
da istruzioni e informazioni sulla sicurezza almeno in lingua
italiana, e che il fabbricante e l’importatore si siano conformati
alle prescrizioni di cui all’articolo 3, commi 6, 7 e 8, e
all’articolo 5, commi 3 e 4.
3. Il distributore, se ritiene o ha motivo di credere che un
giocattolo non sia conforme ai requisiti di cui all’articolo 9 e
all’allegato II, non mette il giocattolo a disposizione sul mercato
fino a quando non sia stato reso conforme. Inoltre, quando un
giocattolo presenta un rischio, il distributore ne informa il
fabbricante o l’importatore, nonche’ il Ministero dello sviluppo
economico.
4. I distributori garantiscono che, mentre un giocattolo e’ sotto
la loro responsabilita’, le condizioni di immagazzinamento o di
trasporto non mettano a rischio la conformita’ alle prescrizioni di
cui all’articolo 9 e all’allegato II.
5. I distributori che ritengono o hanno motivo di credere che un
giocattolo che hanno messo a disposizione sul mercato non sia
conforme alla pertinente normativa comunitaria di armonizzazione si
assicurano che siano adottate le misure correttive necessarie per
rendere conforme tale giocattolo, per ritirarlo o richiamarlo, a
seconda dei casi. Inoltre, qualora il giocattolo presenti un rischio,
i distributori ne informano immediatamente il Ministero dello
sviluppo economico, indicando in particolare i dettagli relativi alla
non conformita’ e qualsiasi misura correttiva adottata.
6. I distributori, a seguito di una richiesta motivata delle
autorita’ competenti, forniscono tutte le informazioni e la
documentazione necessarie per dimostrare la conformita’ del prodotto
e collaborano con tali autorita’, ove richiesto dalle medesime, in
ordine alle azioni intraprese per eliminare i rischi presentati dai
giocattoli che essi hanno messo a disposizione compresi il ritiro e
il richiamo dei giocattoli non conformi.

Capo II Obblighi degli operatori economici

Art. 7
Casi in cui gli obblighi dei fabbricanti sono applicati agli
importatori e ai distributori 1. Un importatore o distributore e’ ritenuto un fabbricante ai fini
del presente decreto, ed e’ soggetto agli obblighi del fabbricante di
cui all’articolo 3, quando immette sul mercato un giocattolo con il
proprio nome, denominazione commerciale o marchio o modifica un
giocattolo gia’ immesso sul mercato, in modo tale che la conformita’
alle prescrizioni previste dal presente decreto potrebbe esserne
condizionata.

Capo II Obblighi degli operatori economici

Art. 8
Identificazione degli operatori economici 1. Gli operatori economici forniscono, su richiesta, all’autorita’
di vigilanza le informazioni relative agli operatori economici che
abbiano fornito loro un giocattolo e agli operatori economici cui lo
abbiano fornito.
2. Gli operatori economici conservano le informazioni di cui al
comma 1 per un periodo di dieci anni dopo l’immissione sul mercato
del giocattolo, nel caso del fabbricante, e per un periodo di dieci
anni dopo la fornitura del giocattolo, nel caso di altri operatori
economici.

Capo III Conformita’ dei giocattoli

Art. 9
Requisiti essenziali di sicurezza 1. I giocattoli immessi sul mercato devono essere conformi ai
requisiti essenziali di sicurezza prescritti dal comma 2 del presente
articolo, nonche’ ai requisiti specifici di sicurezza di cui
all’allegato II.
2. I giocattoli, comprese le sostanze chimiche che contengono, non
devono compromettere la sicurezza o la salute dell’utilizzatore o dei
terzi, quando sono utilizzati conformemente alla loro destinazione o
quando ne e’ fatto un uso prevedibile in considerazione del
comportamento abituale dei bambini. Si deve tenere conto
dell’abilita’ degli utilizzatori e, se del caso, di chi effettua la
sorveglianza, in particolare per quanto riguarda i giocattoli che
sono destinati ai bambini di eta’ inferiore a 36 mesi o ad altri
gruppi di eta’.
3. Le avvertenze di cui all’articolo 10, nonche’ le istruzioni per
l’uso di cui i giocattoli sono corredati, richiamano l’attenzione
degli utilizzatori o di chi effettua la sorveglianza sui pertinenti
pericoli e sui rischi di danno che l’uso dei giocattoli comporta e
sul modo di evitare tali rischi e pericoli.
4. I giocattoli immessi sul mercato devono essere conformi ai
requisiti essenziali di sicurezza per tutta la durata di impiego
prevedibile e normale dei giocattoli stessi.

Capo III Conformita’ dei giocattoli

Art. 10
Avvertenze 1. Laddove cio’ risulti opportuno per la sicurezza dell’uso, le
avvertenze indicano, conformemente alle prescrizioni di cui
all’articolo 9, comma 2, le opportune restrizioni relative agli
utilizzatori, conformemente all’allegato V, parte A. Per quanto
riguarda le categorie di giocattoli di cui all’allegato V, parte B,
vanno utilizzate le avvertenze ivi elencate. Le avvertenze di cui ai
punti da 2 a 10 della parte B dell’allegato V vanno utilizzate nella
versione ivi figurante.
2. I giocattoli non devono recare una o piu’ delle avvertenze
specifiche di cui alla parte B dell’allegato V, qualora esse
contraddicano l’uso al quale e’ destinato il giocattolo, quale
determinato in base alla sua funzione, alle sue dimensioni e alle sue
caratteristiche.
3. Il fabbricante appone le avvertenze in modo chiaramente visibile
e facilmente leggibile, facilmente comprensibile ed accurato sul
giocattolo, su un’etichetta o sull’imballaggio, nonche’, se del caso,
sulle istruzioni per l’uso di cui e’ corredato. Per i giocattoli di
piccole dimensioni venduti senza imballaggio, le avvertenze
appropriate sono apposte sul giocattolo stesso.
4. Le avvertenze, che determinano la decisione di acquistare il
giocattolo, quali quelle che precisano l’eta’ minima e l’eta’ massima
degli utilizzatori e le altre avvertenze applicabili di cui
all’allegato V, devono figurare sull’imballaggio destinato al
consumatore o essere altrimenti chiaramente visibili al consumatore
prima dell’acquisto, anche nelle ipotesi di acquisto per via
telematica.
5. Le avvertenze e le istruzioni di sicurezza devono essere redatte
almeno in lingua italiana. Le avvertenze sono precedute dalla parola:
«Attenzione» o dalla parola: «Avvertenza» o: «Avvertenze» a seconda
dei casi.

Capo III Conformita’ dei giocattoli

Art. 11
Presunzione di conformita’ 1. I giocattoli che sono conformi alle norme armonizzate o a parti
di esse, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale dell’Unione europea, sono considerati conformi alle
prescrizioni di cui all’articolo 9 e all’allegato II contemplate da
tali norme o da parte di esse.

Capo III Conformita’ dei giocattoli

Art. 12
Obiezione formale ad una norma armonizzata 1. Il Ministero dello sviluppo economico, qualora ritenga che,
anche a seguito di segnalazione di altri Ministeri o di parti
interessate, una norma armonizzata non soddisfi pienamente i
requisiti essenziali di sicurezza di cui all’articolo 9 e dei
requisiti specifici di sicurezza di cui all’allegato II, sottopone la
questione al comitato istituito ai sensi dell’articolo 5 della
direttiva 98/34/CE presentando le proprie motivazioni.

Capo III Conformita’ dei giocattoli

Art. 13
Dichiarazione CE di conformita’ 1. Con la dichiarazione CE di conformita’ il fabbricante si assume
la responsabilita’ della conformita’ del giocattolo all’articolo 9 e
all’allegato II.
2. La dichiarazione CE di conformita’ contiene almeno gli elementi
specificati nell’allegato III del presente decreto e dei pertinenti
moduli della decisione 768/2008/CE ed e’ continuamente aggiornata.
3. La dichiarazione CE di conformita’ viene redatta in italiano o
in inglese conformemente all’allegato III.

Capo III Conformita’ dei giocattoli

Art. 14
Marcatura CE 1. I giocattoli prima di essere immessi sul mercato devono recare
la marcatura CE. I giocattoli che recano la marcatura CE si presumono
conformi al presente decreto.
2. La marcatura CE e’ soggetta ai principi generali di cui
all’articolo 30 del regolamento (CE) n. 765/2008.
3. I giocattoli che non recano la marcatura CE o che non sono
altrimenti conformi al presente decreto possono essere presentati ed
utilizzati in occasione di fiere ed esposizioni, purche’
un’indicazione chiara precisi che il giocattolo non e’ conforme al
presente decreto e che non saranno messi a disposizione sul mercato
comunitario prima di essere resi conformi.
4. La marcatura CE e’ apposta in modo visibile, leggibile e
indelebile sul giocattolo o su un’etichetta affissa o
sull’imballaggio. Nel caso di giocattoli di piccole dimensioni o
costituiti da piccole parti la marcatura CE puo’ essere apposta su
un’etichetta oppure su un foglio informativo. Qualora cio’ risulti
tecnicamente impossibile, nel caso di giocattoli venduti in
espositori e a condizione che l’espositore sia stato inizialmente
utilizzato come imballaggio per i giocattoli, la marcatura CE deve
essere affissa sull’espositore stesso. Qualora non sia visibile
dall’esterno dell’imballaggio, la marcatura CE va apposta almeno
sull’imballaggio.
5. La marcatura CE puo’ essere seguita da un pittogramma o da
qualsiasi altro marchio che indichi un rischio o un impiego
particolare.

Capo IV Valutazione della conformita’

Art. 15
Valutazione della sicurezza 1. Prima di immettere un giocattolo sul mercato i fabbricanti
effettuano un’analisi dei pericoli chimici, fisico-meccanici ed
elettrici, di infiammabilita’, di igiene e di radioattivita’ che lo
stesso puo’ presentare, e effettuano una valutazione della potenziale
esposizione a tali pericoli.

Capo IV Valutazione della conformita’

Art. 16
Procedure di valutazione della conformita’ 1. Prima di immettere un giocattolo sul mercato, allo scopo di
dimostrare che il giocattolo e’ conforme ai requisiti prescritti
dall’articolo 9 e dall’allegato II, i fabbricanti applicano le
procedure di valutazione della conformita’ di cui ai commi 2 e 3.
2. Il fabbricante, qualora abbia applicato le norme armonizzate i
cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale
dell’Unione europea riguardanti tutti i requisiti di sicurezza del
giocattolo, segue la procedura di controllo interno della produzione
di cui al modulo A dell’allegato II della decisione n. 768/2008/CE.
3. Il giocattolo e’ sottoposto ad esame CE del tipo, di cui
all’articolo 17, congiuntamente alla procedura di conformita’ al tipo
prevista dal modulo C dell’allegato II della decisione n. 768/2008/CE
nei seguenti casi:
a) qualora non esistano norme armonizzate, i cui riferimenti
siano stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea,
riguardanti tutti i requisiti di sicurezza del giocattolo;
b) quando esistono le norme armonizzate di cui alla lettera a),
ma il fabbricante non le ha applicate o le ha applicate solo in
parte;
c) quando una o piu’ norme armonizzate di cui alla lettera a)
sono state pubblicate con una limitazione;
d) quando il fabbricante ritiene che la natura, la progettazione,
la costruzione o la destinazione del giocattolo richiedono il ricorso
alla verifica di parti terze, cosi’ come individuate ai sensi
dell’articolo 19, comma 1.

Capo IV Valutazione della conformita’

Art. 17
Esame CE del tipo 1. La richiesta di esame CE del tipo, l’esecuzione dell’esame e il
rilascio dell’attestato d’esame CE del tipo sono effettuati
conformemente alle procedure di cui al modulo B dell’allegato II
della decisione n. 768/2008/CE. L’esame CE del tipo e’ effettuato
secondo le modalita’ specificate al paragrafo 2, secondo trattino, di
tale modulo B. In aggiunta a tali disposizioni sono applicati i
requisiti di cui ai commi da 2 a 6.
2. La richiesta di esame CE del tipo include una descrizione del
giocattolo e l’indicazione del luogo di fabbricazione, incluso
l’indirizzo.
3. Quando un organismo di valutazione della conformita’ notificato
conformemente al capo V del presente decreto effettua l’esame CE del
tipo valuta, unitamente al fabbricante, l’analisi dei pericoli che il
giocattolo puo’ presentare effettuata dal fabbricante stesso
conformemente all’articolo 15.
4. Il certificato d’esame CE del tipo include un riferimento alla
direttiva 2009/48/CE, un’immagine a colori e una descrizione chiara
del giocattolo comprensiva delle dimensioni, nonche’ l’elenco delle
prove eseguite con un riferimento ai pertinenti rapporti di prova.
5. Il certificato d’esame CE del tipo e’ rivisto in qualsiasi
momento se ne presenti la necessita’, in particolare qualora si
verifichino modifiche nel processo di fabbricazione, nelle materie
prime o nei componenti del giocattolo, e in ogni caso ogni cinque
anni. Il certificato di esame CE del tipo e’ revocato se il
giocattolo non e’ conforme ai requisiti prescritti dall’articolo 9 e
dall’allegato II.
6. La documentazione tecnica e la corrispondenza riguardanti le
procedure di esame CE del tipo sono redatti in una lingua ufficiale
dello Stato membro in cui e’ stabilito l’organismo notificato o in
una lingua accettata da quest’ultimo.

Capo IV Valutazione della conformita’

Art. 18
Documentazione del prodotto 1. La documentazione tecnica di cui all’articolo 3, comma 2,
contiene tutti i dati necessari o i dettagli relativi agli strumenti
utilizzati dal fabbricante per garantire la conformita’ del
giocattolo ai requisiti di cui all’articolo 9 e all’allegato II. Essa
contiene in particolare i documenti elencati nell’allegato IV.
2. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 17, comma 6, la
documentazione tecnica e’ redatta in una delle lingue ufficiali della
Comunita’.
3. In seguito a una richiesta motivata da parte dell’autorita’ di
vigilanza del mercato, il fabbricante fornisce una traduzione delle
parti pertinenti della documentazione tecnica in italiano o in
inglese. Qualora a un fabbricante sia richiesta la documentazione
tecnica o la traduzione di parti di essa dall’autorita’ di vigilanza
del mercato, questa puo’ fissare un termine pari a trenta giorni, a
meno che rischi gravi e imminenti non giustifichino una scadenza piu’
breve.
4. Nel caso in cui il fabbricante non osservi gli obblighi di cui
ai commi 1, 2 e 3, l’autorita’ di vigilanza del mercato puo’
richiedere che il fabbricante faccia effettuare a proprie spese una
prova, entro un termine determinato, da parte di un organismo
notificato per verificare la conformita’ alle norme armonizzate e ai
requisiti essenziali di sicurezza.

Capo V Notifica degli organismi di valutazione della conformita’

Art. 19
Autorita’ di notifica e Organismo nazionale di accreditamento 1. Il Ministero dello sviluppo economico e’ l’autorita’ competente
per l’autorizzazione e la notifica alla Commissione europea e agli
altri Stati membri degli Organismi autorizzati a svolgere i compiti
di valutazione della conformita’ (CE) di cui al presente decreto.
2. La valutazione e la vigilanza sugli Organismi di valutazione
della conformita’ CE e’ svolta dall’Organismo nazionale italiano di
accreditamento ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della legge 23
luglio 2009, n. 99, e in conformita’ del regolamento (CE) n.
765/2008. L’accreditamento da parte dell’Organismo nazionale italiano
costituisce presupposto dell’autorizzazione di cui al comma 1. Il
Ministero dello sviluppo economico e’ responsabile per i compiti
svolti dall’Organismo nazionale italiano di accreditamento nei
termini e secondo il citato regolamento (CE) n. 765/2008 e le
disposizioni nazionali di attuazione.
3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto le modalita’ di svolgimento dell’attivita’ di cui al
comma 2 da parte dell’Organismo nazionale italiano di accreditamento
sono regolate per mezzo di apposita convenzione, protocollo di intesa
o altro analogo strumento bilaterale stipulato con il Ministero dello
sviluppo economico.

Capo V Notifica degli organismi di valutazione della conformita’

Art. 20
Autorizzazione degli Organismi notificati 1. La valutazione di conformita’ alla direttiva 2009/48/CE e al
presente decreto e’ effettuata dagli Organismi a tale fine
autorizzati e notificati dall’Ufficio competente del Ministero dello
sviluppo economico. L’autorizzazione e’ rilasciata previa
presentazione di apposita domanda corredata della documentazione di
cui al comma 2.
2. La domanda di cui al comma 1 e’ accompagnata da una descrizione
delle attivita’ di valutazione della conformita’, del modulo o dei
moduli di valutazione della conformita’ e del giocattolo o dei
giocattoli per i quali tale organismo dichiara di essere competente,
nonche’ da un certificato di accreditamento che attesti che
l’organismo di valutazione della conformita’ e’ conforme alle
prescrizioni di cui all’articolo 21.
3. Alle spese concernenti le procedure finalizzate
all’autorizzazione anche provvisoria degli organismi, alla notifica e
ai successivi rinnovi della notifica degli organismi di cui al comma
1 ed ai successivi controlli sugli stessi, si applicano le
disposizioni dell’articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52. Con
decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono
determinate le tariffe e le relative modalita’ di versamento, tenuto
conto del costo effettivo del servizio e senza determinare
duplicazioni rispetto alle tariffe da corrispondersi ai fini
dell’accreditamento di cui all’articolo 19, comma 2. Le predette
tariffe sono aggiornate sulla base del costo effettivo del servizio e
con le stesse modalita’, almeno ogni due anni.

Il testo integrale è presente al seguente URL: http://www.gazzettaufficiale.it/

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *