Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
M.G. è stato sottoposto, a custodia cautelare in carcere con ordinanza del gip del tribunale di Catania per concorso esterno in associazione per delinquere di stampo mafioso (Cosa Nostra), poichè poneva a disposizione di A.V., rappresentante provinciale della stessa, la propria attività di imprenditore edile, versando somme di denaro al sodalizio e partecipando alla distribuzione dei lavori controllati dallo stesso.
Il tribunale del riesame confermava, sulla scorta della intercettazioni ambientali.
Ricorrono i difensori, con distinte impugnazioni.
Con la prima si lamenta il mancato riscontro alle deduzioni avanzate dalla difesa, che designano l’indagato come vittima e non come soggetto colluso. Dagli atti risulta che egli ha versato denaro sol perchè sottoposto a pressioni, come emerge anche dalle dichiarazioni del pentito C..
Non v’è traccia di favori ricevuti dal M. ed è irrilevante la vicenda del parco tematico di Regalbuto, rimasto mero progetto.
Quanto alle esigenze cautelari, le condotte risalgono al 2007.
Con altro ricorso si denuncia, allo stesso modo, il vizio di motivazione, per la mancanza degli estremi del reato gravato.
M. è vittima e non concorrente: egli tenta di sottrarsi al contratto ricercato da B. per conto del sodalizio e lo stesso A. lo descrive come vittima delle angherie e come persona che ha sempre pagato.
Significativa è la vicenda del danneggiamento del suo escavatore in data 12.4.07. R.D., nel corso della conversazione intercettata nella sua auto, commenta negativamente l’atto in questione, poichè M. è sottoposto ad estorsione tanto da parte di Ca., quanto di Enna. Del resto, l’indagato si è costituito parte civile nel procedimento a carico degli estorsori. L "messa a posto" significa che M. ha dovuto piegarsi alle pressioni mafiose, mostrandosi remissivo alle estorsioni consumate ai suoi danni.
Prive di rilievo sono le esternazioni di S. circa la spartizione degli appalti.
Sono stati presentati motivi nuovi in data 20.9.u.s..
Il ricorso è fondato.
Imprenditore colluso è quello che è entrato in rapporto sinallagmatico con la cosca, tale da produrre vantaggi per entrambi i contraenti ..; vittima è quello che, soggiogato dall’intimidazione, non tenta di venire a patti col sodalizio, ma cede all’imposizione e subisce il relativo danno ingiusto, limitandosi a perseguire un’intesa volta a limitare tale danno.
Ne deriva che il criterio distintivo è nel fatto che l’imprenditore colluso ha consapevolmente rivolto a proprio profitto l’essere venuto in relazione col sodalizio mafioso (sez. 1, 11.10.05, n. 46552, D’Orio).
Il tribunale del riesame designa come colluso l’indagato, rimarcando i continui contatti con esponenti di spicco di Cosa Nostra, e segnatamente con A.V., che ne elogia in maniera superlativa la fedeltà e l’affidabilità dimostrate (".. e giungendo perfino a proporgli di sposarne la sorella") e col boss L.R. A..
E tuttavia il tribunale omette di enunciare, dandoli per scontati, i vantaggi conseguiti dal M. grazie a Cosa Nostra, ossia i lavori ottenuti col sistema del cd. tavolino riferito dal collaboratore Si.An., ivi compresi gli appalti di sperati in riferimento al parco di Regalbuto, peraltro rimasto a livello di progetto inattuato.
Non diversamente, andrebbe chiarita la vicenda del danneggiamento dell’escavatore, specificando se esso era volto a vincere la resistenza dell’indagato ed, ancora, se lo stesso sin inserisse in un contrasto tra cosche rivali (il R. sembra indicare il M. come soggetto alle estorsioni dei gruppi criminali di Catania ed Enna).
I vantaggi e le contiguità del M. vengono postulati e non meglio elucidati, sì da confutare adeguatamente le prospettazioni difensive, tese ad infirmare la valenza del compendio indiziario.
L’ordinanza impugnata va annullata, con rinvio al tribunale di Catania, per nuovo esame. La cancelleria curerà gli adempimenti di rito.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata, con rinvio al tribunale di Catania per nuovo esame. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
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