Cass. civ. Sez. III, Sent., 31-01-2011, n. 2294 In tema di Responsabilità civile

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 13 marzo 2002 il Tribunale di Caltanissetta, dichiarata la responsabilità di D.F.M. nella causazione del sinistro all’origine della controversia, lo condannava in solido con la Meie Assicuratrice (ora Aurora S.p.A.) a risarcire, tra l’altro, il danno subito da C.G., quantificato in complessivi Euro 42.938,07.

Con sentenza in data 9 novembre – 2 dicembre 2005 la Corte d’Appello di Caltanissetta elevava ad Euro 84.507,49 l’entità del risarcimento dovuto al C..

La Corte territoriale osservava per quanto interessa: non era censurabile la scelta delle tabelle in uso in Sicilia per quantificare il danno biologico, ma i parametri utilizzati dal primo giudice dovevano essere modificati poichè non corrispondenti alle tabelle richiamate; risultavano corrette la liquidazione del danno morale e la quantificazione nella misura del 40% del concorso nella causazione del danno per il mancato uso del casco; mancava la prova che l’accertata invalidità generica potesse influire in concreto sulla capacità lavorativa del danneggiato.

Avverso la suddetta sentenza il C. ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

L’Aurora S.p.A. ha resistito con controricorso, mentre il D.F. non ha espletato attività difensiva.

Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile poichè non ha rispettato il principio, secondo cui (Cass. Sez. 3^, n. 18421 del 2009) il ricorso per cassazione richiede, da un lato, per ogni motivo di ricorso, la rubrica del motivo, con la puntuale indicazione delle ragioni per cui il motivo medesimo – tra quelli espressamente previsti dall’art. 360 c.p.c. – è proposto; dall’altro, esige l’illustrazione del singolo motivo, contenente l’esposizione degli argomenti invocati a sostegno della decisione assunta con la sentenza impugnata, e l’analitica precisazione delle considerazioni che, in relazione al motivo come espressamente indicato nella rubrica, giustificano la cassazione della sentenza.

Infatti (Cass. n. 18202 del 2008) il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, delimitato e vincolato dai motivi di ricorso e il singolo motivo, anche prima della riforma introdotta con il D.Lgs. n. 40 del 2006, assume una funzione identificativa condizionata dalla sua formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative di censura formalizzate con una limitata elasticità dal legislatore.

Il ricorrente non si è attenuto ai principi sopra enunciati, poichè ha formulato tre motivi trattati congiuntamente in modo da non consentire la immediata e agevole intelligibilità della riferibilità a ciascuno di essi delle argomentazioni addotte (la resistente ha eccepito, ad esempio, che mancano argomentazioni a sostegno della terza censura); ne consegue che il ricorso richiede alla Corte un’attività integrativa e interpretativa che contrasta con l’art. 366 c.p.c., n. 4, a mente del quale i motivi di ricorso debbono spiegare le ragioni per cui viene chiesta la cassazione.

Sotto altro profilo, le tre censure (difetto e/o insufficiente motivazione sul punto relativo alla richiesta del danno patrimoniale per mancato riconoscimento del lucro cessante; violazione della L. n. 39 del 1977, art. 4, nella parte in cui prevede l’applicazione della percentuale pari al triplo della pensione sociale nel caso in cui non sia possibile la quantificazione del reddito, ovvero nel caso che il danneggiato sia privo di reddito; violazione e falsa applicazione degli artt. 1223, 2043, 2056 e 2059 c.c.) sono supportate da argomentazioni generiche, implicanti apprezzamenti di merito, non in linea con gli orientamenti di questa Corte e prive di uno specifico contenuto critico delle statuizioni impugnate.

Pertanto il ricorso è inammissibile. Le spese seguono il criterio della soccombenza.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile. Condanna, il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 2.200,00, di cui Euro 2.000,00 per onorari, oltre spese generali accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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