Cass. civ. Sez. V, Sent., 31-01-2011, n. 2287 In tema di Imposta locale sui redditi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La società in nome collettivo Fratelli Perego di Adelio e Gualtiero impugnava l’avviso di rettifica col quale l’Agenzia delle Entrate di Lecco aveva recuperato a tassazione, per l’anno 1995, le deduzioni Ilor esposte ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 120, commi 1 e 2 (T.U.I.R.), sul rilievo che il lavoro in società dei soci non ne costituiva l’attività prevalente. Il ricorso era accolto in primo ed in secondo grado. L’Agenzia ricorre per la cassazione della sentenza della CTR. La società intimata non si è difesa.

Motivi della decisione

Richiamate le tesi giuridiche esposte dalle parti, la CTR ha motivato la decisione impugnata con la frase: "La Commissione ritiene fondate le ragioni svolte dal ricorrente e non condivide l’assunto dell’Ufficio appellante".

Col ricorso si lamenta nullità della sentenza ex art. 112 c.p.c. e art. 360 c.p.c., n. 4. Si assume che la motivazione manca affatto, perchè la CTR non ha in alcun modo esplicitato il proprio pensiero, in quanto "la sentenza non contiene alcuna affermazione diversa dalla mera riproduzione delle opposte tesi", sicchè non da alcun conto della preferenza espressa per quelle del contribuente.

Il motivo è fondato.

Nella parte narrativa della sentenza, la CTR ha riprodotto le contrapposte tesi delle parti, incentrate su di una diversa definizione del concetto di prevalenza dell’attività svolta dal socio nell’ambito della società. Ancorchè il contrasto vertesse su di una questione di diritto, la dichiarata adesione ad una delle impostazioni prospettate si risolve in una motivazione soltanto apparente, perchè le tesi alternative sono esposte in modo indecifrabile e le ragioni della preferenza accordata ad una di esse affatto inespresse, mancando ogni chiarimento dei presupposti di fatto della decisione.

Va dunque accolto il ricorso, cassata la sentenza impugnata e rinviata la causa ad altra sezione della CTR della Lombardia perchè ripeta la decisione, regolando anche le spese di questo giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della CTR della Lombardia.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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