Cass. civ. Sez. V, Sent., 31-01-2011, n. 2220 Esenzioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. La S.r.l. Centro Ortopedico Europeo proponeva ricorso avverso l’avviso di accertamento con cui, a seguito di diniego dell’esenzione decennale dell’Irpeg e dell’Ilor, veniva contestato l’omesso versamento di dette imposte per l’anno 1996. 1.1. – La Commissione tributaria provinciale di Caserta, sulla base di decisione adottata in pari data, con la quale erano state condivise le censure della contribuente avverso il provvedimento di diniego, accoglieva il ricorso.

1.2 – La Commissione tributaria regionale della Campania, con la decisione indicata in epigrafe, rigettava l’appello proposto dall’Ufficio in merito all’ILOR, osservando che l’UTE aveva accettato l’esistenza di uno stabilimento tecnicamente organizzato per la produzione di articoli ortopedici, a nulla rilevando la circostanza che parte della produzione assumesse carattere artigianale e che la società svolgesse anche attività di commercio all’ingrosso e al minuto. Si aggiungeva che non risultava contestato che il reddito sottoposto a tassazione si riferisse all’attività industriale.

1.3 – Per la cassazione di tale decisione il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate propongono ricorso, affidato a due motivi.

La parte intimata non svolge attività difensiva.

Motivi della decisione

2.1 Con il primo motivo di ricorso viene dedotto difetto di motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, osservandosi che la Commissione tributaria regionale, nel ritenere sussistente uno stabilimento tecnicamente organizzato, avrebbe travisato la relazione dell’UTE, in cui si dava atto trattarsi di "opificio finalizzato alla produzione di prodotti parasanitari", mentre sarebbe mancata "quella valutazione che il giudice ritiene sia documentalmente accertata".

La decisione, inoltre, avrebbe errato nel ritenere irrilevante l’Indagine circa l’entità del fatturato inerente alla commercializzazione dei prodotti.

2.2 – Il motivo presenta, in entrambe le articolazioni, palesi aspetti di inammissibilità. 2.3 – Quanto al primo profilo, vale bene premettere che l’accertamento in merito alla sussistenza o meno di uno stabilimento tecnicamente organizzato, atto all’uso entro il termine previsto dalla norma, costituisce apprezzamento di fatto insindacabile in questa sede (Cass., 26 ottobre 2007, n. 22569; Cass., 23 aprile 2007, n. 9631). L’Agenzia delle Entrate, come sopra evidenziato, deduce che la valutazione della Commissione tributaria regionale sarebbe erronea, in quanto dalla relazione dell’UTE, posta a fondamento della decisione, detta circostanza non sarebbe, in realtà, desumibile.

Tale censura, pur formulata con riferimento a un vizio motivazionale, appare caudataria dell’attribuzione ai giudice di secondo grado di una premessa di natura fattuale che, nella misura in cui si risolve in un palese errore di percezione, concreta un vizio di natura revocatoria.

Ben vero, secondo un consolidato orientamento di questa Corte, che il collegio condivide ed intende in questa sede confermare, l’errore revocatorio, previsto dall’art. 395 c.p.c., n. 4, è quello dovuto alla falsa percezione di una circostanza decisiva in contrasto con quanto manifestamente emergente dagli atti, ossia l’errore che, consistendo in una mera svista materiale, abbia indotto il giudice ad affermare o supporre l’esistenza di un fatto che i documenti e gli atti di causa escludevano, ovvero l’inesistenza di un fatto che, da tal i atti e documenti, risultava invece positivamente affermato (Cass. S.U. 1997/5303; Cass. 1999/1232; 1999/12983; 2000/2057;

2004/9198; 2006/3190; 2006/7127; 2006/9396).

2.4 – Per quanto concerne l’altro aspetto, relativo al fatturato, deve constatarsi che, mentre nel ricorso si afferma che la sentenza impugnata avrebbe ritenuto irrilevante l’indagine circa la ripartizione del fatturate fra i ricavi dell’attività produttiva e di quella commerciale, la ratio decidendi della stessa – non intaccata dal ricorso – si fonda, al contrario, sulla riferibilità del reddito tassato, in base all’assenza ai contestazioni sul punto, all’attività industriale.

2.5 – Il secondo motivo, con il quale si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione dell’art. 2697 c.c. e del D.P.R. n. 218 del 1987, art. 101, è formulato in termini assolutamente generici, laddove si sostiene, senza alcuna ulteriore specificazione – che "era lo stesso contribuenti; a dover depurare dal reddito complessivo il reddito non riferibile all’attività industriale", … "anche in assenza di contestazione e/o eccezione su alcuno dei punti in questione".

Manca qualsiasi riferimento, così pure l’allegazione ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, all’avviso di accertamento, di talchè la deduzione, con riferimento alla sussistenza e all’entità dei redditi accertati non esenti dall’agevolazione in esame (in quanto ricollegabili ad attività commerciale), è assolutamente carente sotto il profilo della specificità e dell’autosufficienza.

Tale doglianza contrasta inoltre con l’orientamento, già espresso da questa Corte, secondo cui il principio di non contestazione, che si risolve nel dovere, per il giudice, di ritenere non abbisognevole di prova quanto non espressamente contestato, è divenuto principio generale che informa il sistema processuale civile, e si applica, in virtù del richiamo contenuto nel D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 1, anche al procedimento tributario (v., amplius, Cass., 24 gennaio 2007, n. 1450).

3. Al rigetto del ricorso non consegue alcuna statuizione in merito alle spese processuali, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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