Cass. civ. Sez. V, Sent., 31-01-2011, n. 2219 Esenzioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. la S.r.l. Zero & Company proponeva ricorso avverso il provvedimento di rigetto dell’istanza relativa all’esenzione decennale ai fini IREG ed ILOR, fondato su una comunicazione dell’UTE secondo cui l’impianto non era "atto all’uso". 1.1. – La Commissione tributaria provinciale di Bari, in parziale accoglimento del ricorso, riconosceva il diritto all’esenzione limitatamente all’IRPEG, ritenendo, quanto all’ILOR, che il provvedimento di diniego fosse da confermare, il quanto la ditta non era in grado di fornire un prodotto per mancanza di macchinari necessari a svolgere l’attività dichiarata.

1.2 – La Commissiono tributaria regionale della Puglia, con la decisione indicata in epigrafe, rigettava l’appello proposto dalla contribuente, confermando il giudizio inerente all’insussistenza dei presupposti per l’esenzione dall’ILOR, in quanto dalla documentazione allegata non emergeva che la società, in assenza dei necessari beni strumentali e della forza lavoro, fosse m grado di fornire un prodotto.

1.3 – Per la cassazione di tale decisione la S.r.l. Zero & Company propone ricorso, affidato a tre motivi, illustrati da memoria.

Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

Motivi della decisione

2.1. Con il primo motivo di ricorso viene dedotta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 1, comma 2 e art. 36, comma 2, anche in relazione all’art. 112 c.p.c. e art. 156 c.p.c., comma 2, sostenendosi che la Commissione tributaria regionale si. sarebbe limitata a richiamare la sentenza di primo grado, senza dimostrare di aver valutato criticamente il provvedimento appellato e le censure proposte, laddove la ricorrente aveva "censurato la sentenza per non aver esaminato la documentazione allegata e comprovante il diritto all’esenzione". 2.2 – Il motivo è infondato. A prescindere dall’ultimo rilievo, che attiene a un vizio di omessa pronuncia e che, per altro, risulta meglio articolato con il secondo motivo, va osservato che, in riferimento alla motivazione "per relationem" della sentenza pronunciata in sede di gravame, questa Corte ha precisato i limiti affinchè essa possa ritenersi validamente effettuata, richiedendo che il giudice d’appello, facendo proprie le argomentazioni del primo giudice, esprima, sia pure in modo sintetico, le ragioni della conferma della pronuncia in relazione ai motivi di impugnazione proposti, in modo che il percorso argomentativo desumibile attraverso la parte motiva delle due sentenze risulti appagante e corretto (Cass., 11 giugno 2008, n. 15483; Cass., 2 febbraio 2006, n. 2268).

Nel caso di specie la Commissione tributaria regionale, in termini concisi, ma esaurienti, ha posto in evidenza il thema decidendum, rilevando come nella sentenza di primo grado fosse stato evidenziato che "per quanto riguarda l’ILOR, dalla documentazione allegata al ricorso non risultava che lo stabilimento fosse atto all’uso e quindi in grado di fornire un prodotto per la mancanza di macchinar necessari a svolgere l’attività dichiarata". A tale proposito, dopo aver richiamato le deduzioni delle parti, la Commissione tributaria regionale ha osservato, così dimostrando di aver valutato il provvedimento di primo grado e le censure e le allegazioni dell’appellante, che "dall’esame della documentazione allegata non emerge, poichè la documentazione è carente a dimostrare l’esistenza dei presupposti, che vi siano stati in tale data (31. 12.1993) i presupposti minimi indispensabili perchè la società potesse ritenersi in grado di fornire prodotto e atta all’uso in assenza dei necessari beni strumentali e della forza lavoro".

La decisione risulta quindi adottata e giustificata – in maniera sintetica, ma congrua – all’esito dell’esame e della valutazione di infondatezza dei motivi di gravame.

2.2. – Con il secondo motivo si denuncia violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, nonchè del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53, del D.P.R. n. 218 del 1975, artt. 101 e 105, della L. n. 64 del 1986, art. 14 e del D.L. n. 244 del 1995, art. 18, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, nonchè vizio di omesso esame ed error in procedendo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4. 2.2.a – Il primo profilo, con il quale si denuncia l’omesso esame della questione inerente alla insufficiente motivazione del provvedimento di diniego, in quanto basato su un parere dell’UTE non notificato a la parte, è m parte inammissibile ed in parte infondato.

Deve, infatti, rilevarsi, come la denunciata omissione sia stata impropriamente dedotta, dal momento che nello stesso ricorso vengono riportati i brani del provvedimento impugnato nel quale sono citati testualmente gli aspetti essenziali del parere dell’UTE. Giova ricordare che, sulla base di una interpretazione non puramente formalistica della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, comma 1 (cfr., sul punto, Cass. Sez. Un., 14 maggio 2010, n. 11722), questa Corte ha affermato che l’obbligo dell’Amministrazione di allegare tutti gli atti citati nell’avviso (ma la situazione non cambia per il provvedimento di diniego, per il quale, anzi, si richiede che siano delineati gli aspetti essenziali delle ragioni del provvedimento:

Cass., 5 maggio 20110, n. 10797; Cass. dicembre 2004, n. 22567), va inteso in necessaria correlazione con la finalità "integrativa" delle ragioni che, per l’Amministrazione emittente, sorreggono l’atto impositivo, secondo quanto dispone la L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3, comma 3: il contribuente ha, intatti, diritto di conoscere tutti gli atti il cui contenuto viene richiamato per integrare tale motivazione, ma non il diritto di conoscere il contenuto di tutti quegli atti, cui si faccia rinvio nell’atto impositivo e sol perchè ad essi si operi un riferimento, ove la motivazione sia già sufficiente (e il richiamo ad altri atti abbia, pertanto, mero valore "narrativo"), oppure se, comunque, il contenuto di tali ulteriori atti (almeno nella parte rilevante ai fini della motivazione dell’atto impositivo) sia già riportato, come nel caso di specie, nell’atto noto.

Pertanto, in caso di impugnazione dell’avviso sotto tale profilo, non basca che il contribuente dimostri l’esistenza di atti a lui sconosciuti cui l’atto impositivo faccia riferimento, occorrendo, invece, la prova che almeno una parte del contenuto di quegli atti, non riportata nell’atto impositivo, sia necessaria ad integrarne la motivazione (Cass., 9 aprile 2010, n. 8504).

In tale prospettiva il ricorso si rivela del tutto carente, in quanto non viene indicato alcun aspetto del parere dell’UTE (il quale, come si legge nello stesso ricorso, venne prodotto in giudizio dall’Ufficio) che sarebbe stato pretermesso nella motivazione del provvedimento di diniego, in maniera tale da integrare, nei termini sopra delineati, il vizio denunciato.

2.2.b – Il secondo profilo del motivo in esame attiene alla nozione di stabilimento industriale tecnicamente organizzato, che ad avviso della ricorrente sarebbe stata intesa nella sentenza impugnata in maniera restrittiva, essendosi trascurati i dati, opportunamente documentati, relativi all’acquisizione, mediante contratto di locazione, delle opere murarie, nonchè di "materie prime, materiali di consumo e degli accessori direttamente necessari alla produzione".

Si aggiunge che, a fronte di tale documentazione, la Commissione tributaria regionale avrebbe errato nel ritenere che alla data del 31 dicembre 1993 il presupposto del beneficio dovesse intendersi realizzato mediante l’effettiva entrata in funzione degli impianti, essendo a tal fine sufficiente la mera possibilità di effettivo utilizzo.

Tale aspetto può essere esaminato congiuntamente al terzo motivo, con il quale le medesime doglianze vengono prospettate, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, sotto il profilo del vizio motivazionale.

Tali censure sono del pari infondato, in quanto, a tacere del fatto che la sussistenza o meno di uno stabilimento tecnicamente organizzato, atto all’uso entro il termine perentorio più volte richiamato, costituisco apprezzamento di fatto insindacabile in questa sede (Cass., 26 ottobre 2007, n. 22569; Cass., 23 aprile 2007, n. 9631), il controllo della motivazione al riguardo fornita dalla Commissione tributaria regionale, che ha fondato la propria decisione sull’assenza, alla data indicata, di personale e di macchinari.

(circostanza, per altro, non contestata nel ricorso, dove si fa riferimento, quanto ai macchinari, alla circostanza che gli stessi "erano stati ordina ti ai fornitori") non può non concludersi positivamente, dal momento che non può esservi organizzazione industriale senza il coordinamento, a fini produttivi, degli impianti e del personale, dovendosi per altro ritenere che detta organizzazione, secondo il chiaro tenore dell’espressione usata dai legislatore, debba essere effettiva e tecnicamente in grado di attivare la produzione ("atta all’uso"), entro il termine perentorio del 31 dicembre 1993. 3. – Al rigetto del ricorso consegue a condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in Euro 1.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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