Cass. civ. Sez. V, Sent., 31-01-2011, n. 2218 Esenzioni; Imposta locale sui redditi;

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. La S.r.l. Ecotec, costituita nell’anno 1993, impugnava il provvedimento emesso in data 2 novembre 2002 con il quale veniva rigettata l’istanza presentata (con la dichiarazione dei redditi per l’anno 1993) ai fini del riconoscimento dell’esenzione decennale delle imposte IRPEG ed ILOR, diniego fondato sulla circostanza relativa all’inizio dell’attività produttiva nell’anno 2002. La ricorrente sosteneva, in relazione alla sola IRPEG, che ricorrevano tutti i presupposti per la ricorrenza della richiesta agevolazione, essendo irrilevante, a tal fine, il tempo trascorso per dare inizio all’attività produttiva.

1.1 – La Commissione tributaria provinciale di Avellino accoglieva il ricorso.

1.2 – La Commissione tributaria regionale della Campania, sezione distaccata di Salerno, con la decisione indicata in epigrafe, in accoglimento dell’appello proposto dall’Ufficio, rigettava il ricorso introduttivo, ritenendo che non fosse sufficiente la mera costituzione della società, in quanto l’assenza, in concreto, dell’iniziativa produttiva vanificava le ragione poste alla base della norma di favore.

1.3 – Per la cassazione di tale decisione la S.r.l. Bruno, incorporante della Ecotec, propone ricorso, affidato ad unico e complesso motivo.

Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

Motivi della decisione

2.1 Preliminarmente deve darsi atto del deposito, ad opera del difensore della ricorrente, di documentazione inerente al trasferimento della sede dell’Agenzia delle Entrate, decorrente dal 21 giugno 2001, ma pubblicato, soltanto successivamente, sulla G.U. del 25 luglio 2006. A tale riguardo va rilevato che non può dubitarsi della regolare instaurazione del giudizio, in considerazione, da un lato, dell’efficacia sanante della costituzione della parte intimata, e, dall’altro, del principio, già affermato dalle Sezioni unite di questa Corte (Cass., 24 luglio 2009, n. 17352), secondo cui, quando l’atto da notificare sia stato consegnato tempestivamente all’Ufficiale giudiziario, e la notificazione non si concluda, come nella specie, per circostanze non imputabili al richiedente, la ripresa del procedimento notificatorio, avvenuta in tempi ragionevolmente contenuti, determina, in caso di esito positivo, l’efficacia della notificazione, avuto riguardo all’unicità di detto procedimento, a far tempo dalla data iniziale di attivazione dello stesso.

2.2. – Con unico e complesso motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione del D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, art. 105, della L. 1 marzo 1986, n. 64, artt. 14 e 17 e del D.L. n. 244 del 1995, art. 18, conv., nella L. n. 341 del 1995, nonchè vizio di motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e n. 5.

Si sostiene, in relazione alla sola IRPEG, che il presupposto per l’agevolazione è costituito dalla costituzione della società, senza che sia necessaria (come previsto, invece, per l’ILOR) l’attivazione dell’impianto. La Commissione tributaria regionale, affermando che "la distanza di dieci anni dalla costituzione dimostra chiaramente che, in sostanza, è venuta meno l’iniziativa produttiva e che, conseguentemente, la richiesta contrasta proprio con la legge agevolativi", e che "la semplice costituzione non può comportare , di per sè, la concessione del beneficio", avrebbe fornito una interpretazione erronea del quadro normativo.

L’Agenzia delle Entrate ribadisce la necessità del duplice requisito della costituzione della società e dell’inizio dell’attività produttiva, osservando che altrimenti sarebbe frustrata la finalità della norma di incrementare lo sviluppo del Mezzogiorno d’Italia attraverso nuove iniziative economiche.

2.3 – Il ricorso è fondato.

La Commissione tributaria regionale non ha considerato le specifiche differenze sussistenti, in tema di agevolazioni tributarie per le attività svolte nei territori di cui al D.P.R. n. 218 del 1978, art. 1, fra ILOR ed IRPEG. Questa Corte ha già affermato il principio, che il Collegio condivide ed al quale intende, anzi, dare continuità, secondo cui, in tema di agevolazioni tributarie per le attività svolte nei territori di cui al D.P.R. n. 218 del 1978, art. 1 (Mezzogiorno d’Italia;, per fruire di quella relativa all’i.r.pe.g. sono necessari un elemento soggettivo, riguardante la costituzione dell’impresa in forma di società, e un elemento oggetti vo, costituito dalla realizzazione di nuove iniziative produttive; per ottenere quella decennale, relativa all’Ilor, fruibile anche da enti, imprenditori individuali o società di persone, la legge richiede che l’attività svolta abbia natura industriale e che l’impresa impianti uno stabilimento tecnicamente organizzato ovvero, se già esistente, provveda al suo ampliamento, trasformazione, riattivazione, ricostruzione o riammodernamento (D.P.R. n. 218, art. 101 cit.).

Ai fini dell’esenzione dall’i.r.pe.g., diversamente che ai fini dall’esenzione dall’Ilor, non è, pertanto, necessario che l’impresa abbia uno stabilimento industriale tecnicamente organizzato, essendo sufficiente la ricorrenza, nella specie non contestata, dell’elemento soggettivo della costituzione dell’impresa in forma di società nei territori suddetti e l’elemento oggettivo della realizzazione di nuove iniziative produttive negli stessi territori (Cass., 12 luglio 2004, n. 12840).

In altri termini, l’erronea interpretazione del quadro normativo ha comportato la confusione fra i presupposti per l’esenzione decennale, nella specie indiscutibilmente sussistenti, e quelli per la fruizione in concreto dell’agevolazione, con conseguente sovrapposizione, quanto alla durata del beneficio, di una considerazione di natura socio-economica, vagamente ispirata alla ratio della norma (ma in contraddizione con la sua complessiva portata), alla valutazione del legislatore, che, per l’appunto, indica in dieci anni il termine di operatività del beneficio.

5. In accoglimento del ricorso, la decisione impugnata deve essere cassata. Ricorrono, per altro i presupposti, non essendo necessaria alcuna ulteriore acquisizione, per decidere la causa nel merito, nei senso dell’accoglimento de ricorso introduttivo.

La peculiarità della vicenda (l’attività produttiva risulta iniziata, in effetti, verso lo scadere del decennio dalla costituzione della società) consiglia l’integrale compensazione delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo. Dichiara compensate le spese dell’intero giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *