Cass. civ. Sez. II, Sent., 31-01-2011, n. 2185 Servitù coattive di passaggio

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato in cancelleria il 12 maggio 1992, A. M., divenuta proprietaria per successione testamentaria dal proprio genitore A.P. del fondo da quello acquistato in contrada (OMISSIS) per atto notar Accolla dell’1 ottobre 1964, poichè in virtù di tale rogito l’accesso a detto fondo avveniva attraverso la zona di terreno descritta, consistente nella strada vicinale privata "che immette sulla (OMISSIS)" cioè "nel passaggio sulla proprietà" in testa alla confinante spa Fasano; poichè questa aveva sbarrato tale accesso al proprio fondo, che ne rimaneva intercluso, con lamiere munite di lucchetto di cui aveva consegnato una chiave al proprio mandatario, B.F.; e poichè nell’ottobre del 1991 essa istante si era accorta che la spa Fasano aveva sostituito quel lucchetto, impedendole l’entrata nel suo terreno, tanto esposto A.M. chiedeva al Pretore di Taranto di ordinare l’eliminazione di dette barriere, o l’adozione, da parte della società che le aveva poste, di accorgimenti tali da garantirle comunque l’accesso al fondo.

Costituitasi con comparsa di risposta depositata all’udienza di prima comparizione delle parti del 21 maggio 1992, la società resistente respingeva a vario titolo l’avversa pretesa, assumendo che comunque il terreno dell’attrice aveva altra entrata e dunque non era affatto intercluso. Dopo una serie di meri rinvii, all’udienza del 23 novembre 2000 interveniva in giudizio, con il deposito della comparsa di risposta, il commissario giudiziale e liquidatore dei beni del concordato preventivo della spa Fasano, che lamentava di non essere stato informato della pendenza della lite, e di avere venduto, perciò, il terreno della Fasano libero da pesi; precisava poi che della servitù reclamata dall’attrice non era traccia nel rogito con cui detta società aveva acquistato il fondo, sicchè domandava, per l’ipotesi di condanna della convenuta, dichiararla "tenuta a garantire i propri creditori dagli eventuali pregiudizi che dovessero derivare dall’accoglimento della pretesa della A.".

Quindi il Goa della 1A sezione stralcio del Tribunale di Taranto, con sentenza in data 4 dicembre 2001 – 22 marzo 2002, riconosceva l’avvenuto spoglio in danno della ricorrente, la cui azione riteneva tempestiva, e la dichiarava titolare della servitù di passaggio sul fondo confinante già di proprietà della spa Fasano. Che dichiarava pure tenuta a garantire i cessionari dei proprio beni "dai pregiudizi derivanti dalla disposta reintegrazione nel possesso in favore della A.", condannandola inoltre a pagare le spese di lite sostenute dall’attrice e dal commissario giudiziale intervenuto.

Di tale decisione la srl Fasano Impresa generale di Costruzioni (già spa Fasano) ha chiesto la riforma con atti d’appello notificati il 24 ottobre 2002, deducendone preliminarmente la nullità per mancanza del dispositivo, che della sentenza è elemento indispensabile, nel merito denunciando mancata la prova da parte dell’istante degli elementi costitutivi del suo preteso diritto di servitù. Ha pure dedotto l’inammissibilità dell’intervento del commissario giudiziale del concordato preventivo, e ingiusta per l’effetto anche la propria condanna a pagare le spese processuali in favore di detto concordato;

ha perciò concluso per il rigetto della domanda della A..

Hanno resistito all’appello A.M. e il dr. G. M., commissario giudiziale e liquidatore dei beni ceduti ai creditori nella procedura di concordato preventivo della srl Fasano, che, costituitisi con comparsa di risposta depositata in cancelleria rispettivamente il 29 novembre e il 20 dicembre 2002, hanno insistito entrambi nella conferma della sentenza del Goa. Compiuta la fase istruttoria, la causa è stata riservata in decisione sulle conclusioni trascritte in epigrafe all’udienza collegiale del 1 ottobre 2004.

Con sentenza depositata l’11 novembre 2004, la Corte d’appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto, in accoglimento dell’appello, rigettava la domanda di spoglio spiegata dalla A.. Rilevava la Corte essere mancata la prova dei fatti costitutivi della domanda (il possesso di una chiave del cancello in questione) nonchè della tempestività della denunzia con il ricorso introduttivo.

Avverso detta sentenza la A. proponeva tempestivo ricorso, resistevano con controricorso, la Fasano s.r.l. Impresa Generale di Costruzioni ed il Commissario – liquidatore della Fasano s.r.l. in concordato preventivo. Con propria memoria il difensore della Fasano s.r.l. comunicava il fallimento della propria assistita. La Corte, ritenendo l’insensibilità del procedimento di cassazione agli eventi di cui all’art. 299 c.p.c., dispone procedersi alla discussione e decisione della causa.

Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso, la sig.ra A., deducendo vizio di motivazione sul punto relativo alla ritenuta mancata prova della tempestività della proposizione dell’azione possessoria, rileva che, sul punto nè in comparsa di risposta nè in atto di appello della controparte, vi è contestazione della circostanza (espressa con l’atto introduttivo) secondo la quale "nell’ottobre del 1991" essa ricorrente ha constatato che la convenuta "ha provveduto a cambiare il lucchetto" impedendo così l’accesso al fondo.

Con il secondo motivo, ancora deducendo vizio di motivazione su punto decisivo della controversia si contesta essere mancata la prova dell’esercizio della servitù, sia perchè dai documenti prodotti emerge la prova dell’acquisto della titolarità del diritto, sia per la mancata ammissione di "prova diretta" che si assume essere stata "correttamente dedotta".

Tale secondo motivo non appare fondato, e la sua infondatezza determina l’assorbimento del primo che, in tal modo, risulta privo di decisività. Com’è noto, in tema di modalità di redazione del ricorso (anche) con riferimento al regime processuale anteriore al D.Lgs. n. 40 del 2006, ad integrare il requisito della cosiddetta autosufficienza del motivo di ricorso concernente – ai sensi dell’art. 360, n. 5 – la valutazione da parte del giudice di merito di prove documentali è necessario non solo che tale contenuto sia riprodotto nel ricorso, ma anche che risulti indicata la sede processuale del giudizio di merito in cui la produzione era avvenuta e la sede in cui, nel fascicolo d’ufficio o in quello di parte (rispettivamente acquisito e prodotto in sede di legittimità) essa è rinvenibile (v. Cass. n. 12230/2007; 20437/2008; 3338/2009). Nella specie la Corte del merito ha premesso che era stata espressamente contestata (oltre alla tempestività della proposta azione) anche "il possesso nella donna di una chiave del cancello in questione (o degli ostacoli metallici frapposti al passaggio", con l’ulteriore allegazione che "quando essa aveva attraversato il cancello lo aveva fatto dopo averlo chiesto e ottenuto, solo per cortesia; ha aggiunto essere mancata ogni prova dell’utilizzo della servitù di passaggio su quella zona peraltro mai precisamente individuata nei riferimenti catastali oltre che di fatto". Con il ricorso, la A. si è limitata a far riferimento ad atto di vendita del 1964 con cui il proprio dante causa ha acquisito una servitù di passaggio su "zona di terreno da adibire a strada che porta a comunicazione con la strada vicinale privata che immette nella Provinciale" senza peraltro indicare specificamente e dettagliatamente più dove e quando sia stato prodotto il documento e la sede in cui nel fascicolo di parte esso è rinvenibile. In ogni caso, al più, ed ove sia individuabile la corrispondenza della acquisita servitù con la zona per cui è causa (non individuando dalla Corte di merito) ciò potrà rilevare come titolo di acquisto di titolarità, restando insufficiente a dimostrare il fatto del transito in qualità di possessore di un fondo vicino a quello attraversato, fatto che, solo rileva in sede di azione possessoria.

Nè dalle stesse conclusioni formulate in appello e in sentenza risulta (o richiamata) istanza di orali.

Appaiono ricorrere giusti delle spese del grado.

P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso e compensa le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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