Cass. civ. Sez. II, Sent., 31-01-2011, n. 2184 Ricorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

L.M.V., proprietaria di un immobile in (OMISSIS), citò innanzi al Tribunale di Salerno D.F. A., B.A. e R.F. chiedendo che fossero condannati a rimuovere una condotta idrica che, partendo dalla strada provinciale, percorreva per 100 metri una strada privata dell’attrice, e terminava nelle villette delle parti convenute;

chiese altresì di essere ristorata dei danni subiti.

Si costituì la sola D.F. contrastando la domanda avversaria con l’addurre che era comproprietaria della strada privata, a seguito dell’acquisto della villetta nel marzo 1973 o per intervenuta usucapione abbreviata; in via subordinata chiese che la strada in questione fosse dichiarata gravata della servitù coattiva di acquedotto in proprio favore, il tutto previo accertamento dell’indennizzo dovuto.

All’esito dell’istruttoria il G.O.A. presso il Tribunale di Salerno, con sentenza del gennaio 2001, respinse la domanda della L., ed accolse invece quella della D.F., ritenendo che, dalla lettura degli atti di provenienza, fosse stata raggiunta la prova che le parti convenute avessero acquisito il diritto di comproprietà sulla strada, diritto che avrebbe consentito al comunista di usare della cosa comune per un fine particolare non contrastante con il pari diritto degli altri.

La Corte di Appello di Salerno, decidendo sul gravame della L. e nella perdurante contumacia dei coniugi B. – R., riformò la prima sentenza – escludendo l’esistenza della comproprietà sulla strada e, di conseguenza, affermando l’illegittima costituzione della servitù di acquedotto – e condannò le parti appellate alla rimozione delle tubature: la Corte distrettuale pervenne a tali conclusioni sulla base dell’analisi dello stato dei luoghi come risultante dagli atti di vendita, intervenuti nel 1964 tra l’originario alienante, ing. L.A., e le danti causa della D.F. e della coppia B. – R., nonchè delle ulteriori compravendite intervenute tra le prime e le originarie convenute. Tale decisione ha formato oggetto di ricorso da parte della D.F. sulla base di tre motivi illustrati con memorie, cui ha resistito la L., del pari depositando memorie ex art. 378 c.p.c..

Motivi della decisione

1 – Va preliminarmente scrutinata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per esser stato proposto da difensore carente di rituale procura.

L’eccezione è fondata.

1/a – Risulta dalla lettura degli atti che la D.F. ha rilasciato procura speciale al proprio difensore Arnaldo Morrone stilandola sul retro del foglio separato contenente la relata di notifica della sentenza impugnata: secondo il consolidato indirizzo di legittimità, cui questa Corte intende dare continuità (cfr Cass. 18.528/2009; Cass. 8708/2009; Cass. 14.749/2007; ord. 7241/2010; ord. 18.132/2007; ord. 13537/2006) nel giudizio di Cassazione, la procura speciale non può essere rilasciata a margine o in calce di atti diversi dal ricorso o dal controricorso, stante il tassativo disposto dell’art. 83 c.p.c., comma 3, che implica la necessaria esclusione dell’utilizzabilità di atti diversi da quelli suindicati. Pertanto, se la procura non è rilasciata contestualmente a tali atti, è necessario il suo conferimento nella forma prevista dal comma 2 dello stesso articolo, cioè con atto pubblico o con scrittura privata autenticata.

2 – Alla declaratoria della inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento di legittimità, secondo quanto indicato nel dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE Dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 2.700,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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