Cass. civ. Sez. II, Sent., 31-01-2011, n. 2182 Comunione ereditaria

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il 9 gennaio 1985 venne a mancare ab intestato in Ascoli Satriano D. S.D., lasciando a sè superstiti il coniuge A. P. ed i figli C., G., P., G. ed A..

Con citazione 29 novembre 2002 D.S.G., C., P. ed A.P. convennero in giudizio davanti al Tribunale di Foggia D.S.G. ed A. per lo scioglimento della comunione ereditaria.

Si costituì solo G. che non si oppose allo scioglimento ma riconvenzionalmente propose domanda di collocazione privilegiata a debito della massa della somma di L. 150.000.000. pagata al Banco di Napoli ed al consorzio agrario provinciale per estinguere un debito del de cuius di L. 250.000.000.

Per il convenuto L. 111.650.581 erano state anticipate da lui stesso mentre L. 112.561.585 erano state pagate dal custode giudiziario Dott. C. con denaro che spettava agli eredi, di modo che aveva diritto al rimborso delle sole quote di pertinenza dei coeredi, che contestavano la pretesa.

Con sentenza parziale del 14 giugno 2002 il Tribunale dichiarò aperta la successione, escludendo dall’asse una pompa verticale per pozzo artesiano, che D.S.D. aveva rivendicato come di esclusiva proprietà, e rimettendo in istruttoria per il progetto di divisione; quanto alla riconvenzionale osservò che G. non aveva dato la prova della pretesa limitandosi a produrre cambiali rilasciate dal de cuius, che assumeva di aver pagato con denaro proprio, senza provare l’assunto.

Anche per i pagamenti del custode non era stato provato a chi appartenesse il denaro.

Appellò D.S.G., resistettero le altre parti e la Corte di appello di Bari, con sentenza 1269/2004, rigettò l’appello, rilevando che il primo Giudice correttamente aveva rilevato carenze probatorie; non era vero che la pretesa non fosse stata contestata, perchè gli appellati avevano chiesto di provare che i pagamenti erano stati fatti dalla A..

Ricorre D.S.G. con due motivi, resistono D.S. G., C. e P., che hanno anche presentato memoria.

Motivi della decisione

Col primo motivo si deduce violazione degli artt. 167 e 183 c.p.c. art. 99 c.p.c., art. 184 c.p.c., art. 115 c.p.c..

Le contestazioni degli attori erano state fatte solo nella memoria istruttoria, non alla udienza di trattazione, per cui erano tardive.

Col secondo motivo si lamentano vizi di motivazione e violazione degli artt. 1237 e 2729 c.c. per erroneo esame di documenti, perchè la sentenza pare recepire l’eccezione di controparte secondo cui, nel caso di più coobbligati, il possesso da parte di uno della cambiale pagata, non faccia presumere che il pagamento sia stato effettuato dallo stesso.

Unico coobbligato cambiario figurante su 7 dei 13 effetti era D. S.P..

Le censure non meritano accoglimento.

In ordine alla prima, è appena il caso di osservare che la sentenza deduce l’avvenuta contestazione della riconvenzionale che, ovviamente, andava provata.

E’ irrilevante, pertanto, la dedotta tardività della contestazione rispetto alla rilevata carenza probatoria, non espressamente impugnata in questa sede.

Quanto alla seconda, il ricorrente pur riportando il brano della sentenza circa la novità della tesi della sottoscrizione in parte del solo appellante delle cambiali e la deduzione che le stesse non potevano essere prese in considerazione trattandosi di obbligazione da lui assunta, ritiene di dover interpretare diversamente la situazione, senza spiegare come le argomentazioni la ribaltino e senza superare il rilievo della novità della censura rispetto ad una sentenza che. alle pagine cinque e sei ha dedotto:

"A prescindere dalla circostanza che si assume per la prima volta che le cambiali di cui s’è detto in realtà erano in parte sottoscritte dal solo appellante, in parte dall’appellante e dal padre, che così apparivano obbligati in solido, ed in parte addirittura da tutti gli eredi, basti osservare che ovviamente quelle sottoscritte dal solo D.S.G. non possono essere prese in considerazione, trattandosi di obbligazione assunta solo da lui. e le altre a firma congiunta avvalorano l’ipotesi della solidarietà nel debito, e ciò indebolisce vieppiù la valenza probatoria che l’appellante vorrebbe attribuire al possesso dei titoli.

Infine, ovviamente non è più pensabile una prova per interpello e testimoni che doveva essere proposta in primo grado, atteso l’inequivoco disposto dell’art. 345 c.p.c.".

In ogni caso va osservato che il possesso, da parte di uno dei coobbligati cambiali, del titolo non determina alcuna presunzione del pagamento con denaro proprio (Cass. 19.4.1983 n. 2673).

In definitiva il ricorso va rigettato, con condanna alle spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, liquidate in Euro 3200,00 di cui 3000,00 per onorari, oltre accessori.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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