Cass. civ. Sez. II, Sent., 31-01-2011, n. 2178 Patto commissorio

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con atto notificato il 9.5.88 S.G.G. citò al giudizio del Tribunale di Roma la SAVIT s.r.l. ed N. I., esponendo che quest’ultimo dal quale aveva in precedenza ottenuto vari prestiti in danaro contro il rilascio di titoli cambiari e garanzie per importi maggiori delle somme mutuate in occasione di un ultimo prestito dell’importo di L. 24.000.000. aveva pretesola scopo di garanzia, la vendita di un appartamento ammobiliato a favore della suddetta società di cui amministratrice era la propria moglie R.M.V., con l’intesa della restituzione all’atto dell’adempimento. Di tale, compravendita, stipulata con atto pubblico del 24.3.86, l’attore chiese dichiararsi la nullità, con ordine di restituzione dell’immobile, o in subordine, con sentenza ex art. 2932 c.c., di ritrasferimento dell’immobile, al riguardo denunciando la sussistenza di un patto commissorio vietato ex art. 2744 c.c., dissimulato da una vendita per interposta persona o, comunque, realizzato mediante una vendita fiduciaria con patto di retrovendita.

Costituitisi i convenuti,contestarono il fondamento della domanda chiedendone il rigetto.

Con sentenza n. 232070 del 2001 l’adito tribunale,ritenute l’estraneità del N. alla stipula e non provate le domande contro la SAVIT s.r.l.,respinse ogni domanda attrice.

Il S.G. propose appello,cui resistettero congiuntamente gli appellabile la Corte d’Appello di Roma, con sentenza 14.7.04-13.1.05, respinse il gravame, condannando l’appellante al pagamento delle spese.

La corte capitolina, pur censurando la motivazione del tribunale, nella parte in cui aveva valorizzalo l’efficacia probatoria dell’atto pubblico (senza considerare che la fede privilegiata non si estendeva all’intrinseca veridicità delle dichiarazioni rese all’ufficiale rogante) e ritenuto non utilizzabile l’espletata prova testimoniale per contrasto con i divieti di cui agli artt. 2722 e segg. c.c. (mentre invece la stessa era ammissibile, in quanto diretta a provare l’illiceità dell’assunto patto vietato).riteneva tuttavia che le risultanze in concreto acquisite non fossero sufficienti a comprovare la tesi attrice (sia nell’ipotesi principale sia in quella subordinata), poichè i capitoli dell’espletata prova vertevano in buona parte su circostanze anteriori al prestito in questione e tendevano a dimostrare la natura dei complessivi rapporti vertenti tra i S. ed il N.. L’unica teste addotta su capitoli conferenti, tale K.S., peraltro scarsamente attendibile perchè convivente con l’attore da circa un ventennio e partecipe delle sue vicissitudini economiche, era stata in grado di confermale soltanto la circostanza del prestito e l’avvenuta vendita, senza poter anche riferire, per scienza diretta, se questa fosse avvenuta a scopo di garanzia e con patto di retrocessione per il caso di adempimento, circostanza che aveva appreso da altri, verosimilmente dallo stesso S..

Neppure gli elementi documentali erano di apporto alla tesi del patto commissorio, ma anzi deponevano in senso contrario, considerato che circa la metà del prezzo (L. 30 milioni su 64) era stato regolato mediante l’accollo del mutuo fondiario da parte della SAVIT i cui pagamenti dei successivi ratei erano stati documentati ed ammessi dall’attore: mancavano inoltre nell’atto "termini di efficacia o condizioni, che spesso si accompagnano alla stipulazione di patti vietati di garanzia. Nemmeno rilevanti risultava la circostanza che la SAVIT fosse all’epoca amministrata dalla moglie del convenuto e da quest’ultimo indicata o presentata, rispondendo, ciò all’interesse di veder soddisfatto il proprio creditore infine lo era, quella che l’immobile fosse stato concesso in locazione alla suddetta K., tenuto conto che il canone era risultalo congruo e che neppure era stato dedotto che lo stesso non fosse stato regolarmente corrisposto.

Per la cassazione di tale sentenza il S.G. ha proposto ricorso, deducendo un unico motivo: hanno resistito con comune controricorso il N. e la SOGHIM (Società Gestione Immobiliare) s.r.l., quale società incorporante, con fusione, della SAVI s.r.l..

MOTIVI DELLA DECISIONE Con l’unico motivo di ricorso si deduce,ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 "errata, omessa insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia". Il mezzo d’impugnazione, dopo aver ripercorso i salienti elementi di fatto della vicenda esposti in sede di merito e le conseguenti richieste formulate a quei giudici, lamenta che la corte territoriale, pur partendo da corrette premesse circa i limiti dell’efficacia probatoria dell’atto pubblico e l’ammissibilità della prova testimoniale,non ne avrebbe tratto coerenti conclusioni nella successiva motivazione,che sarebbe stata "totalmente carente dal punto di vista logico-deduttivo considerata le risultanze probatorie emerse nel giudizio di primo grado, limitando l’esame alla sola prova testimoniale dell’attore valutata anch’essa in maniera contraddittoria ed errata". Premesso che sarebbe "stata fornita anche prova documentale,per quanto potesse essere possibile, non sussistendo ovviamente un documento che provasse i patti illeciti e simulati" e chiesto prova testimoniale della "evidente illiceità e nullità del patto dissimulato ai sensi dell’art. 2744 c.c. sul presupposto che le parti stipulanti non avessero infatti inteso trasferire la proprietà dell’immobile dietro corrispettivo,ma al contrario che il simulato acquirente avrebbe acquistato la proprietà stessa in mancanza di pagamento da parte del simulato alienante del proprio debito nei confronti del signore N., marito dell’amministratore unico della simulata acquirente e a propria volta già amministratore della stessa società", si lamenta in particolare: a) l’inadeguata considerata della circostanza che il preteso alienante fosse rimasto nella disponibilità del bene e che la locazione stipulata dalla sua convivente con la SAVIT avrebbe costituito un espediente atto a mascherare la simulazione della vendita; b) che i convenuti "nulla" avrebbero provato, neppure rispondendo,a differenza dell’attore, all’interrogatorio formale loro deferito, circostanza non valutata dalla corte; c) la contraddittorietà del "ragionamento" circa il "preteso pagamento delle rate del mutuo .. che se del caso proverebbe .. la mole dei debiti del S. e la evidente consapevolezza da parte resistente che mai lo stesso avrebbe potuto far fronte ai propri impegni economici",oltre che in relazione alla "assenza di termini di efficacia e condizioni ..che invece ribadisce ..la piena consapevolezza che mai il ricorrente avrebbe potuto estinguere i propri debiti"; d) che "le condizioni con le quali la vendita fu conclusala mancata prova dell’avvenuto versamento del prezzo, in una con le risultanze istruttorie fornite..", avrebbero dovuto "portare alla conclusione della fondatezza della domanda", tanto più che sarebbe stata anche fornita,contrariamente a quanto affermato in sentenza, prova dell’entità del debito.

Il motivo è infondato, risolvendosi in una serie di censure in fatto, volte ad accreditare una diversa valutazione delle risultanze processuali, il cui apprezzamento è riservato al giudice di merito.

Nel caso di specie, come risulta dagli elementi essenziali della motivazione riferiti in narrativa, la corte territoriale ha preso in esame i vari indizi che, ad avviso della parte attrice, avrebbero comprovato l’assunto patto commissorio sottostante la compravendita, ed ha formulato, all’esito della valutazione, non solo analitica di ciascuno degli stessi, ma anche complessiva del loro insieme, un giudizio di insufficienza che, in quanto esente da vizi logici o giuridici, è incensurabile nella presente sede. Al riguardo non può che ribadirsi il consolidato principio,secondo cui l’esame di legittimità ex art. 360 c.p.c., n. 5, non può consistere in un raffronto comparativo tra l’ipotesi di lettura,ancorchè astrattamente plausibile, delle risultanze processuali proposta dalla parte ricorrente e quella fornita nella sentenza impugnatacene si risolverebbe in un inammissibile terzo grado di merito, dovendo invece limitarsi al vaglio della tenuta logico – giuridica, in sè considerataci modulo argomentativo adottato dal giudice a qua, che nella specie risulta logicamente coerente e sufficiente a dar conto del convincimento raggiunto. Per quanto riguarda,in particolare,il profilo di censura sub b), è sufficiente osservare che nessun onere probatorio incombeva sulle parti con venute, gravando invece sull’attore la prova dell’assunta finalità di illecita garanzia ex art. 2744 c.c. perseguita dalla compravendita,e,per quanto attiene alla mancata risposta all’interrogatorio formale,sulla cui articolazione peraltro non vengono forniti specifici ragguagli (così non ottemperando all’onere dell’autosufficienza), che la valutazione ex art. 232 c.p.c., in concorso di altri elementi costituisce apprezzamento riservato al giudice di merito, anche incensurabile nella presente sede.

Il ricorso va conclusivamente respinto,con condanna del soccombente alle spese.

Motivi della decisione

Con l’unico motivo di ricorso si deduce,ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 "errata, omessa insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia". Il mezzo d’impugnazione, dopo aver ripercorso i salienti elementi di fatto della vicenda esposti in sede di merito e le conseguenti richieste formulate a quei giudici, lamenta che la corte territoriale, pur partendo da corrette premesse circa i limiti dell’efficacia probatoria dell’atto pubblico e l’ammissibilità della prova testimoniale,non ne avrebbe tratto coerenti conclusioni nella successiva motivazione,che sarebbe stata "totalmente carente dal punto di vista logico-deduttivo considerata le risultanze probatorie emerse nel giudizio di primo grado, limitando l’esame alla sola prova testimoniale dell’attore valutata anch’essa in maniera contraddittoria ed errata". Premesso che sarebbe "stata fornita anche prova documentale,per quanto potesse essere possibile, non sussistendo ovviamente un documento che provasse i patti illeciti e simulati" e chiesto prova testimoniale della "evidente illiceità e nullità del patto dissimulato ai sensi dell’art. 2744 c.c. sul presupposto che le parti stipulanti non avessero infatti inteso trasferire la proprietà dell’immobile dietro corrispettivo,ma al contrario che il simulato acquirente avrebbe acquistato la proprietà stessa in mancanza di pagamento da parte del simulato alienante del proprio debito nei confronti del signore N., marito dell’amministratore unico della simulata acquirente e a propria volta già amministratore della stessa società", si lamenta in particolare: a) l’inadeguata considerata della circostanza che il preteso alienante fosse rimasto nella disponibilità del bene e che la locazione stipulata dalla sua convivente con la SAVIT avrebbe costituito un espediente atto a mascherare la simulazione della vendita; b) che i convenuti "nulla" avrebbero provato, neppure rispondendo,a differenza dell’attore, all’interrogatorio formale loro deferito, circostanza non valutata dalla corte; c) la contraddittorietà del "ragionamento" circa il "preteso pagamento delle rate del mutuo .. che se del caso proverebbe .. la mole dei debiti del S. e la evidente consapevolezza da parte resistente che mai lo stesso avrebbe potuto far fronte ai propri impegni economici",oltre che in relazione alla "assenza di termini di efficacia e condizioni ..che invece ribadisce ..la piena consapevolezza che mai il ricorrente avrebbe potuto estinguere i propri debiti"; d) che "le condizioni con le quali la vendita fu conclusala mancata prova dell’avvenuto versamento del prezzo, in una con le risultanze istruttorie fornite..", avrebbero dovuto "portare alla conclusione della fondatezza della domanda", tanto più che sarebbe stata anche fornita,contrariamente a quanto affermato in sentenza, prova dell’entità del debito.

Il motivo è infondato, risolvendosi in una serie di censure in fatto, volte ad accreditare una diversa valutazione delle risultanze processuali, il cui apprezzamento è riservato al giudice di merito.

Nel caso di specie, come risulta dagli elementi essenziali della motivazione riferiti in narrativa, la corte territoriale ha preso in esame i vari indizi che, ad avviso della parte attrice, avrebbero comprovato l’assunto patto commissorio sottostante la compravendita, ed ha formulato, all’esito della valutazione, non solo analitica di ciascuno degli stessi, ma anche complessiva del loro insieme, un giudizio di insufficienza che, in quanto esente da vizi logici o giuridici, è incensurabile nella presente sede. Al riguardo non può che ribadirsi il consolidato principio,secondo cui l’esame di legittimità ex art. 360 c.p.c., n. 5, non può consistere in un raffronto comparativo tra l’ipotesi di lettura,ancorchè astrattamente plausibile, delle risultanze processuali proposta dalla parte ricorrente e quella fornita nella sentenza impugnatacene si risolverebbe in un inammissibile terzo grado di merito, dovendo invece limitarsi al vaglio della tenuta logico – giuridica, in sè considerataci modulo argomentativo adottato dal giudice a qua, che nella specie risulta logicamente coerente e sufficiente a dar conto del convincimento raggiunto. Per quanto riguarda,in particolare,il profilo di censura sub b), è sufficiente osservare che nessun onere probatorio incombeva sulle parti con venute, gravando invece sull’attore la prova dell’assunta finalità di illecita garanzia ex art. 2744 c.c. perseguita dalla compravendita,e,per quanto attiene alla mancata risposta all’interrogatorio formale,sulla cui articolazione peraltro non vengono forniti specifici ragguagli (così non ottemperando all’onere dell’autosufficienza), che la valutazione ex art. 232 c.p.c., in concorso di altri elementi costituisce apprezzamento riservato al giudice di merito, anche incensurabile nella presente sede.

Il ricorso va conclusivamente respinto,con condanna del soccombente alle spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso in favore dei resistenti, delle spese del giudizio liquidate in complessivi Euro 1.700,00 di cui Euro 200 per esborsi.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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