Cass. civ. Sez. II, Sent., 31-01-2011, n. 2165 Distanze legali

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. – Gli odierni ricorrenti T.E., T.G., T.D. e T.P. chiedevano al Tribunale di Udine di accertare che alcune opere erano state realizzate dall’odierno intimato, TO.GE., in parte invadendo il loro fondo, in parte senza rispetto delle distanze legali e in parte con l’aggravamento di una preesistente servitù, chiedendo la demolizione delle opere illegali, la regolarizzazione di quelle a distanza inferiore a quella legale e il risarcimento del danno. L’odierno resistente ( TO.GE.) affermava che tutte le opere erano state realizzate sul suo fondo, nel rispetto delle distanze legali e che aveva usucapito il diritto a tenere l’apertura del garage che risultava inalterata dal 1966.

Veniva svolta un’ampia istruttoria all’esito della quale il Tribunale di Udine, sezione stralcio, con sentenza 1302 del 2002 accoglieva in parte la domanda.

2. – Proposto appello principale da parte degli odierni ricorrenti ed incidentale da parte del TO.GE., la Corte d’appello di Trieste, con sentenza 49/2005, rigettava l’appello principale ed accoglieva quello incidentale e, per l’effetto, rigettava la domanda di eliminazione del portone a chiusura del vano autorimessa, riformando la statuizione relativa alla condanna dell’appellante incidentale "alla sostituzione con altro sistema di chiusura", confermando nel resto.

In particolare, per quanto interessa in questa sede, affermava la Corte triestina che la questione si riduceva per tutte doglianze (ad eccezione del garage) alla individuazione degli effettivi confini tra i fondi. Al riguardo, rilevava che le prove raccolte erano state correttamente valutate, posto che i testi ascoltati avevano riferito quanto a loro conoscenza sul confine, avendolo appreso dal dante causa degli odierni ricorrenti, e non per scienza diretta, non avendo neanche indicato qualche segno visibile del confine. Di qui, correttamente secondo la Corte, era stata individuata la scarsa utilità della prova orale, risultando invece più convincenti gli elementi forniti dal CTU sulla base dei dati catastali. Nè poteva risultare decisiva la riconfigurazione del confine eseguita negli anni ’50 dal geometra C., posto che questi aveva riferito di aver operato sulla base dell’incarico conferitogli dal solo padre dei ricorrenti. Aveva anche aggiunto di non aver apposto segni ad evidenza del confine rilevato, perchè esso era "in natura ben delimitato, in quanto è rappresentato dalla linea tesa tra gli spigoli dei fabbricati esistenti". Osserva ancora la Corte territoriale che il CTU era comunque giunto alle medesime conclusioni del CTP, dopo aver esaminato anche le prove orali e le foto acquisite in atti.

Quanto al lamentato rigetto della ulteriore prova testimoniale, correttamente operato secondo la Corte d’appello, il giudice aveva motivato osservando che la prova era stata già espletata. La prova risultava superflua per la "coincidenza delle dichiarazioni del teste geometra C. con l’individuazione delle linee di confine operata dal consulente d’ufficio". Pure motivata era risultata la reiezione della domanda di risarcimento dei danni, relativa al mancato rispetto delle distanze legali (luci, vedute e tubo di gronda), non potendosi ritenere il danno in re ipsa, ma dovendosi esso concretizzare "in una situazione di disagio apprezzabile".

Infine, quanto all’aggravamento della servitù, la Corte territoriale osservava che risultava provata una servitù di passo anche con carri (quando l’attuale garage era una stalla) e che la trasformazione del passaggio da carri ad autoveicoli non costituiva aggravamento della servitù e che infine l’apertura delle porte (peraltro limitata a pochi centimetri per una sua sola porta) risultava già effettuata dal 1969 con conseguente usucapione della relativa servitù. 3. – Impugnano detta sentenza i ricorrenti con 4 motivi. Resiste con controricorso TO.GE..

Motivi della decisione

1. I motivi del ricorso.

1.1 – Col primo motivo si deduce "omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in punto di accoglimento della domanda di appello incidentale". La doglianza, non dedotta specificamente, riguarda l’aver escluso il giudice d’appello l’aggravamento della servitù di passaggio. I ricorrenti rilevano che dall’esito della prova testimoniale era risultato soltanto un diritto di transito "a piedi", restando esclusi tutti i mezzi del TO.GE., che dovevano rimanere fuori dal cortile. Non era stato neanche provato l’inizio del transito con auto ai fini del decorso del termine dell’usucapione. Infine, nessuno dei testi aveva riferito che il portone del garage esistesse prima del 1970; anche le foto erano di data incerta.

1.2 – Col secondo motivo si deduce ancora: "omessa pronuncia in punto della costruzione della scala". Osservano i ricorrenti che entrambi i giudici di merito avevano omesso ogni pronuncia sulla richiesta di eliminazione della scala costruita sulla loro proprietà, come risultava anche dalla CTP le cui risultanze erano affermate essere identiche. carenza di motivazione e omessa pronuncia sulla costruzione del vano scala. Se la linea di confine era quella indicata dal CTU, il giudice di appello non poteva non pronunciarsi sulla scala costruita sul terreno dei ricorrenti, domanda questa avanzata fin dal primo grado. Nella parte finale del motivo (pag. 9) i ricorrenti accennano anche ad un vizio di motivazione così formulato: "Il giudice di secondo grado si è, così, dimostrato dei tutto dimentico dei capo de quo, sia omettendo di riformare la sentenza di primo grado in quel determinato punto, sia omettendone la giustificazione in caso di eventuale denegata riforma". 1.3 – Col terzo motivo viene dedotta "violazione e falsa applicazione degli artt. 114 e 115 c.p.c. e carenza di motivazione, anche in riferimento ai punti 1) e 2)". Si lamenta la valutazione delle prove operata dal giudice di secondo grado sia quanto alle risultanze testimoniali che quanto a quelle della CTU. In particolare si lamenta la mancata ammissione di ulteriori testi, pure richiesta, a fronte della valutazione dell’insufficienza delle dichiarazioni di quelli escussi. La ritenuta "scarsa utilità" delle prove raccolte in primo grado comportava la necessità della richiesta integrazione.

1.4 – Col quarto motivo si deduce "omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in punto mancato accoglimento della domanda di risarcimento dei danni in relazione alle violazioni accertate". Non è sufficiente la rimessione in pristino "in quanto gli artt. 948, 949 e 1079 prevedono il risarcimento del danno come sanzione per la diminuzione del godimento della proprietà". Nel caso in questione le violazioni erano state accertate e il danno poteva essere liquidato in via equitativa.

2. – Il ricorso è infondato e va respinto.

Occorre osservare, in primo luogo e con riguardo ai vizi di motivazione dedotti, che questa Corte ha già avuto occasione di affermare che in linea generale, occorre tenere presente che il motivo di ricorso per cassazione con il quale viene mossa censura per vizi di motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5 deve essere inteso a far valere, a pena d’inammissibilità ex art. 366 c.p.c., n. 4 in difetto di loro specifica indicazione, carenze o lacune nelle argomentazioni, ovvero illogicità nell’attribuire agli elementi di giudizio un significato fuori dal senso comune, od ancora mancanza di coerenza tra le varie ragioni esposte per assoluta incompatibilità razionale degli argomenti ed insanabile contrasto tra gli stessi.

Tale motivo non può, invece, essere inteso a far valere la non rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice del merito al diverso convincimento soggettivo della parte. In particolare, non può essere proposto un preteso migliore e più appagante coordinamento dei molteplici dati acquisiti, atteso che tali aspetti del giudizio, interni all’ambito della discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell’apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi dell’iter formativo di tale convincimento, rilevanti ai sensi della norma in esame, giacchè, diversamente, il motivo di ricorso per cassazione si risolverebbe in una inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice del merito, e cioè di nuova pronunzia sul fatto, estranea alla natura ed alle finalità del giudizio di legittimità.

Nel caso in questione, la Corte ha adeguatamente e compiutamente motivato su tutte le questioni indicate. Non si evidenziano carenze o lacune nelle argomentazioni ovvero elementi di illogicità consistenti nell’attribuire agli elementi emersi in giudizio un significato fuori dal senso comune, o mancanza di coerenza tra le varie ragioni esposte e, quindi, un’assoluta incompatibilità razionale degli argomenti e un insanabile contrasto degli stessi.

In definitiva con le censure avanzate la parte ricorrente intenderebbe far valere la non rispondenza della ricostruzione dei fatti al suo convincimento, proponendo un migliore e più appagante coordinamento dei molteplici dati acquisiti. Intende, quindi, proporre un’inammissibile nuova valutazione dei fatti o censurare aspetti del giudizio interni all’ambito della discrezionalità di valutazione delle prove e dell’apprezzamento dei fatti (art. 116 cod. proc. civ.), che attengono al libero convincimento del giudice.

Tanto premesso e con riferimento ai quattro motivi avanzati si osserva quanto segue.

2.1 – Il primo motivo è infondato. Richiamate le osservazioni in via generale già svolte sul vizio di motivazione, occorre rilevare che la Corte territoriale, contrariamente a quanto affermato dai ricorrenti, ha specificamente ed ampiamente motivato sul punto, rilevando che l’eccezione di usucapione sulla servitù conseguente alla trasformazione della stalla in garage era risultata ampiamente fondata, così come il transito anche con carri per raggiungere il vano in questione da epoca anteriore al 1970, e ciò in relazione alle conclusioni del CTU, alle foto prodotte e ritenute risalenti all’epoca e dalle dichiarazioni dei testi T.R. e Z.V.. La Corte ha poi correttamente ritenuto che una volta provata una servitù di passaggio con carri non poteva ritenersi un aggravamento della stessa il passaggio con auto ("la sostituzione dei cari con autovettura ed il ricovero della stessa nel vano una volta ad uso stalla, oggi autorimessa, non appare aggravamento della servitù", pag. 17 secondo periodo). Quanto alla chiusura del garage con la porta, la Corte ulteriormente osservava che: "… in realtà, stante la posizione della linea di confine, siccome fissato dal consulente, solo uno dei battenti e per circa 10 centimetri, in fase di apertura, invaderebbe il sedime dell’immobile altrui, mentre l’apertura s’affaccia direttamente sull’immobile di proprietà dell’appellato e non già degli appellanti. Pertanto, la domanda di modifica del sistema d’apertura non poteva essere accolta, sicchè la statuizione relativa di sentenza va riformata" (pagine 17, in fondo e 18 inizio).

2.2 – Anche il secondo motivo è infondato e va respinto. Occorre osservare, in primo luogo che il ricorrente, volendo censurare, ex art. 112 c.p.c. e art. 360 c.p.c., n. 4, l’omessa pronuncia su uno specifico preteso motivo di impugnazione avrebbe dovuto per l’autosufficienza del ricorso, riprodurre nell’atto la pertinente ragione svolta con l’impugnazione, essendosi, invece, nelle conclusioni trascritte nella sentenza impugnata, limitato a chiedere di "accogliersi integralmente le domande di cui in atto di citazione del 4.12.90 e precisamente condannare a demolire le opere realizzate in violazione dei diritti" degli appellanti. In ogni caso la Corte territoriale ha chiarito nella sua decisione, che tutte le questioni andavano risolte definendo il confine tra i fondi, allo scopo di stabilire se e quali opere fossero state costruite sull’altrui fondo e/o in violazione delle distanze legali, giungendo alla conclusione che il confine risultava essere quello indicato dal CTU in forza dei dati ricavati dalle mappe catastali, attraverso una valutazione attenta di tutto il materiale probatorio, ed in particolare di quello testimoniale, rilevando che "a prescindere dal numero dei testi favorevoli o contrari … i testimoni in questione hanno, bensì, affermato di sapere che il confine del cortile di proprietà al dante causa degli appellanti – il loro padre – era segnato dal muro degli edifici oggi in proprietà a To.Ge., ma hanno pure precisato che un tanto sapevano perchè così loro riferito dal padre… e non già per sdentai diretta… ovvero per aver apprettata l’esistenza di un segno visibile di confinazione a supporto della tesi attore a". La Corte inoltre osservava che il Tribunale aveva correttamente operato anche in relazione alla valutazione della attività di riconfigurazione dei confini operato negli anni ’50 dal geometra C., posto che questi aveva dichiarato di non aver apposto segni ad evidenza del confine rilevato, stante la natura del confine ben delimitato, in quanto rappresentato dalla linea tesa tra gli spigoli dei fabbricati esistenti, osservando altresì che "la prova per testi non ha sortito risultato contrario alla soluzione proposta dal consulente", avendo il geometra C. "reso dichiarazioni di conforto alla conclusione del consulente". Ha osservato conclusivamente la Corte d’appello che il tribunale aveva valutato le testimonianze considerando che "i ricordi dei testi non fornivano elementi di fatto concordi circa il rispetto di una linea di confine da parte dei contendenti e loro dante causa, e che i testi introdotti dagli appellanti si limitavano a riferire opinioni loro espressa da una delle parti" (pag. 13). Avendo giudicato sulla base di tali elementi la Corte ha correttamente confermato la pronuncia del Tribunale che riguardava tutte le domande introdotte. Non sussiste la violazione denunciata, neanche sotto il profilo della carenza di motivazione, accennato in fine del motivo e riprodotto col terzo, che viene di seguito esaminato.

2.3 – La dedotta violazione di legge in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c. non sussiste, risultando già da quanto esposto che la Corte territoriale ha ampiamente ed adeguatamente esaminato il materiale probatorio, giungendo poi alla sua motivata conclusione. Al riguardo, come è noto, non può imputarsi al giudice dell’appello d’aver omesse l’esplicita confutazione delle tesi non accolte e/o la particolareggiata disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi, giacchè nè l’una nè l’altra gli sono richieste, mentre soddisfa all’esigenza d’adeguata motivazione che il raggiunto convincimento risulti da un esame logico e coerente di quelle, tra le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, che siano state ritenute di per sè sole idonee e sufficienti a giustificarlo.

In altri termini, perchè sia rispettata la prescrizione desumibile dal combinato disposto dell’art. 132 c.p.c., n. 4 ed artt. 115 e 116 c.p.c., non si richiede al giudice del merito di dar conto dell’esito dell’avvenuto esame di tutte le prove prospettategli o comunque acquisite, ma di fornire una motivazione logica ed adeguata dell’adottata decisione, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla ovvero la carenza di esse.

Orbene, il motivo in esame non è rivolto a censurare la ratto decidendo ma si limita a prospettare una diversa interpretazione degli accertamenti in fatto. Tale motivo risulta, quindi, anche inammissibile alla luce dei principi generali principi in precedenza riportati. Nè sussiste alcuna violazione di legge per non aver il giudice accolto l’istanza di escussione di ulteriori testi, attesa la preclusione al riguardo una volta conclusa la prova testimoniale, restando nell’apprezzamento discrezionale del giudice fare eventualmente uso dei suoi poteri d’ufficio in relazione alla eventuale integrazione delle prove. Trattandosi di un potere discrezionale, il suo mancato esercizio non è censurabile in questa sede, posto che comunque sussistevano gli elementi sufficienti per la decisione della causa.

2.4 – Anche il quarto motivo è infondato. La Corte territoriale, nel respingere la richiesta di risarcimento dei danni in via equitativa, ha escluso la sussistenza dei danni, rilevando che "in concreto il fondo, rispetto al quale non vengano rispettate le distante, risulta destinato al cortile per giunta pacificamente soggetto a servitù di transito a favore dell’immobile in proprietà al convenuto, sicchè le vedute a distanza irregolare di certo non hanno inciso sul godimento o riservatela dello stesso", osservando altresì che la stessa parte appellante non era "in grado di individuare tale concreto pregiudizio". Il motivo di ricorso non attacca la complessiva ratio decidendi, limitandosi ad affermare genericamente che veniva indicato un danno (peraltro nella perizia di parte), senza ulteriormente specificare il danno subito in relazione alle singole violazioni effettivamente accertate, tenuto conto dell’esito del giudizio. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti alle spese di giudizio, liquidate in complessivi 1.800,00 Euro per onorari e 200,00 Euro per spese, oltre accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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