Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 31-01-2011, n. 2163 Assegno di invalidità

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Che con sentenza del 27 agosto 2008 la corte d’appello di Perugia, giudicando in sede di rinvio a seguito della sentenza di questa Corte 19 luglio 2006 n. 16542, confermava la decisione, emessa dal Pretore di Orvieto, di ripristino di un assegno di invalidità civile già corrisposto dal Ministero dell’interno a P.A. e revocato il 21 gennaio 1997;

che la Corte d’appello escludeva, in base alla consulenza tecnica medica esperita nel primo grado di giudizio, che nel 1997 le condizioni sanitarie dell’assistito fossero migliorate fino a superare il limite imposto dalla legge vigente all’epoca di attribuzione dell’assegno; a partire dal 6 aprile 2001 le condizioni erano addirittura peggiorate;

che contro questa sentenza ricorre il Ministero dell’economia e finanze, mentre il P. resiste con controricorso.

Considerato che col primo motivo il ricorrente lamenta vizi di motivazione nella dichiarazione, da parte dalla Corte d’appello, di non fondatezza di un’eccezione di giudicato interno;

che il motivo è infondato giacchè la censura di vizi di motivazione può riguardare l’accertamento dei fatti di causa, e non questioni di diritto, quale quella sull’asserita violazione di regiudicata;

che col secondo motivo, rubricato con l’espressione "violazione del giudicato interno", il ricorrente imputa alla Corte di marito di avere ignorato la circostanza, dedotta dallo stesso ricorrente nel giudizio d’appello precedente la Cassazione con rinvio, che sulla spettanza dell’assegno di invalidità per il periodo 21 febbraio 1997- 6 aprile 2001 si era formato il giudicato;

che il motivo è privo di fondamento giacchè la Corte di merito, con la sentenza, emessa in sede di rinvio ed ora impugnata, si è attenuta esattamente a quanto prescritto con la sent n. 16542 del 2006 da questa Corte, ossia ha ripetuto il giudizio di fatto sull’intero periodo controverso, adeguatamente motivando e senza essere assoggettata ad alcuna preclusione da giudicato; che, rigettato il ricorso, le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in Euro, oltre ad Euro TREMIAL/00 per onorario, più spese generali, IVA e CPA. Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2011.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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