Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 31-01-2011, n. 2162 Licenziamento per riduzione del personale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del Tribunale di Roma era stata respinta la domanda dei ricorrenti con la quale era stata dedotta la illegittimità del licenziamento collettivo agli stessi intimato da Poste Italiane spa con effetto dal 31.12.2001 in esecuzione degli accordi sindacali sottoscritti in data 17.18 e 23 ottobre 2001 a definizione della procedura della L. n. 223 del 1991, ex artt. 4 e 24.

Con sentenza della Corte di Appello di Roma del 30.9.2005, veniva respinto l’appello proposto dai lavoratori.

Con ricorso del 30.9.2006, veniva proposto da questi ultimi ricorso per revocazione ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4.

La Corte dichiarava l’inammissibilità del ricorso sul rilievo che l’errore denunciato nell’esame del documento del fascicolo delle Poste Italiane, contenente il prospetto degli esuberi al 1.8.2001, non era stato determinante nella pronuncia sulla legittimità del licenziamento intimato ai ricorrenti, La Corte asseriva che, se pure l’errore sul numero degli esuberi nella qualifica di quadro nel Lazio si era effettivamente verificato, tuttavia la sussistenza dello stesso era stata solo uno degli elementi, e non certo quello principale, posto a base della sentenza impugnata. Assumeva che la sentenza oggetto di revocazione era fondata sul rilievo che la allegazione relativa al rapporto tra la qualifica dei ricorrenti ed il numero degli esuberi risultava oltremodo generica ed alla stessa non veniva collegato alcun vizio della comunicazione di cui alla L. n. 223 del 1991, art. 4, comma 9, nè tanto meno era stato evidenziata una inadeguatezza contenutistica della comunicazione di avvio della procedura, essendo anzi ormai preclusa ogni valutazione nel merito.

Posto che la sentenza aveva ritenuto la legittimità della comunicazione di avvio della procedura e la legittimità del criterio del possesso di requisiti per la pensione di anzianità o vecchiaia, la rilevata mancata allegazione e prova di un vizio della comunicazione di cui all’art. 4, comma 9 collegabile al rapporto tra qualifica posseduta ed esuberi e della incidenza di tale rapporto sulla comunicazione di avvio della procedura aveva determinato la irrilevanza dell’eventuale insussistenza di esuberi nella categoria quadri.

Avverso detta decisione propongono ricorso per cassazione i lavoratori, affidando l’impugnazione ad un unico motivo.

La spa Poste Italiane resiste con controricorso all’avversa impugnazione. I ricorrenti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Motivi della decisione

Con l’unico motivo di ricorso i ricorrenti deducono la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4 e della L. n. 223 del 1991, art. 5; la omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia; la natura essenziale dell’errore di fatto sulla sussistenza o meno di esuberi nella qualifica professionale del personale licenziato.

Assumono che la rilevazione di dati riferita agli esuberi era tale per cui le unità indicate tra parentesi nel prospetto delle eccedenze, riferito alla data del 1.8.2001 ed allegato dalla spa Poste, come da documento indicato al n 14, erano le unità in carenza e non quelle in esubero, indicate invece fuori parentesi; che, pertanto, non vi era alcuna situazione di eccedenza, ma semmai di carenza di personale e che le considerazioni svolte avrebbero dovuto condurre alla revocazione della sentenza, vista la natura essenziale e determinante dell’errore in cui era incorsa la Corte.

Rilevano che le esigenze tecnico-produttive di cui alla prima parte della L. n. 223 del 1991, art. 5 acquisiscono rilievo indipendentemente dal criterio di scelta adottato ai sensi della seconda parte della stessa disposizione, come limite dell’ambito in cui detta scelta può essere operata e, dunque, la rilevata assenza di eccedenze per il profilo professionale attribuito escludeva del tutto il nesso tra il programma ed il provvedimento adottato e, quindi, la sussistenza del presupposto per il legittimo esercizio del potere di recesso del datore di lavoro. Ben diversa sarebbe stata la decisione d’appello se il secondo giudice avesse effettivamente percepito che nel profilo professionale di appartenenza dei quattro ricorrenti risultava documentalmente provata l’esistenza di carenze di organico e che quindi era manifestamente inapplicabile il criterio concordato con i sindacati. Pone al riguardo quesito di diritto ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c..

Rileva la corte che il motivo è inammissibile perchè introduce questioni di mero fatto in sede di legittimità; non denunzia vizi logici della motivazione ma sollecita la cognizione di fatti, relativi al rapporto sostanziale controverso, non consentita, laddove non risulta evidenziato alcun vizio dell’iter logico giuridico posto a base della decisione.

Non si può, in assenza di lacune motivazionali di natura determinante, chiedere alcun riesame del merito, riferito peraltro a sentenza diversa da quella oggi impugnata, e anche il quesito deve ritenersi inammissibile, atteso che lo stesso si riferisce alla sentenza oggetto di impugnazione per revocazione e non alla sentenza emessa all’esito del proposto giudizio di revocazione. (E’ vero che costituisce errore di diritto, rilevante ai fini della, revocazione della sentenza (questione di diritto) quello in cui è incorso il giudice di appello nel ritenere sussistente una situazione di esubero di risorse lavorative nell’ambito di determinati profili professionali – nel caso di specie Area quadri di secondo livello – e, quindi, applicabile a tale ambito professionale il criterio di licenziamento concordato con i sindacati, quando invece la suddetta prospettazione era contraddetta da precise evidenze documentali di provenienza datoriale, attestanti una situazione di carenza di risorse nell’ambito professionale sopra riferito? (questione di fatto) e che pertanto i licenziamenti collettivi disposti in applicazione del suddetto criterio di selezione ad ambiti professionali privi di esubero, e anzi carenti di risorse, meritavano di essere dichiarati illegittimi ed inefficaci?).

Non può il quesito consistere in una mera richiesta di accoglimento del motivo o nell’interpello della Corte in ordine alla fondatezza della censura e quindi il ricorso, anche sotto tale profilo, deve essere dichiarato inammissibile.

Nel merito la Corte ha rettamente rilevato che, sia in primo, che in secondo grado, i ricorrenti non avevano mai eccepito in modo corretto e sufficientemente argomentato l’incoerenza tra l’applicazione del criterio di scelta e l’effettiva esistenza di esuberi e che la Corte aveva stabilito che il criterio di scelta della prossimità alla pensione era comunque valido a prescindere dal fatto che l’applicazione dello stesso colpisse settori in esubero o meno.

Peraltro, l’affermazione risulta coerente con giurisprudenza di questa Corte alla cui stregua in tema di verifica del rispetto delle regole procedurali per i licenziamenti collettivi per riduzione di personale, la sufficienza dei contenuti della comunicazione preventiva di cui alla L. 23 luglio 1991, n. 223, art. 4, comma 3, deve essere valutata in relazione ai motivi della riduzione di personale, che restano sottratti al controllo giurisdizionale, cosicchè, ove il progetto imprenditoriale sia diretto a ridimensionare l’organico dell’intero complesso aziendale al fine di diminuire il costo del lavoro, l’imprenditore può limitarsi all’indicazione del numero complessivo dei lavoratori eccedenti, suddiviso tra i diversi profili professionali previsti dalla classificazione del personale occupato nell’azienda, senza che occorra l’indicazione degli uffici o reparti con eccedenza, e ciò tanto più se si esclude qualsiasi limitazione del controllo sindacale e in presenza della conclusione di un accordo con i sindacati all’esito della procedura che, nell’ambito delle misure idonee a ridurre l’impatto sociale dei licenziamenti, adotti il criterio della scelta dei possesso dei requisiti per l’accesso alla pensione (Cfr, in tali termini, Cass. 26.2.2009 n. 4653).

Ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4 l’errore di fatto che può dare luogo alla revocazione della sentenza ai sensi dell’invocata ipotesi normativa, consiste nella erronea percezione degli atti di causa che si sostanzia, nelle ipotesi alternativamente previste, nella erronea affermazione dell’esistenza di un fatto la cui realtà debba invece ritenersi positivamente esclusa in base al tenore degli atti o documenti di causa e nella supposizione dell’inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, sempre che il fatto oggetto dell’asserito errore non abbia costituito un punto controverso sul quale al sentenza impugnata per revocazione abbia pronunziato (Cfr. Cass. n. 2214/1999).

L’errore deve rivestire carattere di decisività nel senso che il nesso causale tra errore di fatto e decisione, nel cui accertamento si sostanzia la valutazione di essenzialità e decisività dell’errore revocatorio, non è un nesso di causalità storica, ma di carattere logico-giuridico, nel senso che non si tratta di stabilire se il giudice autore del provvedimento da revocare si sarebbe, in concreto, determinato in maniera diversa ove non avesse commesso l’errore di fatto, bensì di stabilire se la decisione della causa sarebbe dovuta essere diversa, in mancanza di quell’errore, per necessità logico-giuridica (cfr. Cass., sez. 2, 18.2.2009 n. 3935).

Orbene, essendo stato rilevato nella sentenza della corte territoriale oggetto della presente impugnazione che, anche espungendo l’argomentazione sulla valutazione del documento n. 14 e della esistenza e quantità degli esuberi nella categoria Quadri, le conclusioni cui è pervenuta la sentenza oggetto di impugnazione per revocazione rimanevano ferme in quanto supportate da altri elementi e valutazioni, deve escludersi che la sentenza, in mancanza dell’errore, dovesse necessariamente essere diversa per necessità logico-giuridica.

Quindi, non solo la formulazione del quesito si rivela tale da non rispondere ai criteri previsti dall’art. 366 bis c.p.c., essendo lo stesso meramente assertivo, ma anche nella sostanza il motivo non evidenzia non solo l’errata applicazione di norma di legge ma anche il vizio logico della decisione sotto il profilo delle carenze di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5.

In definitiva, alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso deve essere respinto; le spese del presente giudizio, in applicazione della regola della soccombenza, cedono a carico dei ricorrenti nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte così provvede: rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 26,00 per esborsi, Euro 2500,00 per onorario, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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