Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 31-01-2011, n. 2160 Ricorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte di Appello dell’Aquila respingeva l’impugnazione proposta dall’istituto in epigrafe sul rilievo che detto istituto aveva prospettato motivi attinenti ad un diverso oggetto processuale in quanto, mentre la causa di cui alla sentenza impugnata riguardava il pagamento richiesto dall’insegnate M.S. dell’indennità di maternità, i motivi di appello, invece, attenevano alla diversa questione dell’inquadramento del personale ATA. Avverso tale sentenza il predetto istituto ricorre in cassazione sulla base di tre censure.

Parte intimata non svolge attività difensiva.

Motivi della decisione

Con la prima censura l’istituto ricorrente deducendo violazione dell’art. 112 c.p.c., allega che erroneamente la Corte del merito non ha considerato che con il primo motivo di appello era dedotto il proprio difetto di legittimazione passiva.

Con la seconda critica l’Istituto allega vizio di motivazione per non aver la Corte territoriale, laddove si dovesse ritenere implicitamente respinto anche il primo motivo di appello, motivato in ordine al dedotto difetto di legittimazione passiva.

Con il terzo motivo di ricorso l’Istituto, allegando violazione della L. n. 59 del 1997, art. 21 del D.P.R. n. 275 del 1999, artt. 14 e 15, e del D.M. n. 201 del 2000, art. 7, sostiene il proprio difetto di legittimazione passiva.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto la notifica del ricorso per cassazione risulta eseguita alla M. personalmente presso la cancelleria della sezione lavoro della Corte di Appello dell’Aquila e, quindi, in luogo privo di qualsiasi collegamento con la stessa M..

E’ pur vero che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la notifica del ricorso per cassazione alla parte personalmente, anzichè al difensore costituito nel giudizio nel quale è stata resa la sentenza impugnata, non ne determina l’inesistenza giuridica, ma semplicemente la nullità, sanabile in forza della rinnovazione della notifica ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ. (Cass. S.U. 22 luglio 2002 n. 10696). Ma E’ altrettanto vero che, sempre secondo orientamento di questa Corte, la notifica eseguita, come nella specie, in un luogo privo di qualsiasi collegamento con il destinatario di essa è giuridicamente inesistente (Cass. 29 luglio 2009 n. 17656).

La Cassazione ha, del resto, precisato che in tema di notificazione dell’atto di appello, qualora la parte abbia eletto domicilio presso il proprio procuratore, e questi, svolgendosi il giudizio di gravame fuori della propria circoscrizione di assegnazione, non abbia a sua volta eletto domicilio presso un collega iscritto nel luogo ove ha sede l’autorità procedente (con conseguente fissazione di domicilio ex lege presso la cancelleria dell’autorità giudiziaria procedente:

R.D. n. 37 del 1934, art. 82), la notifica stessa può, alternativamente, venir compiuta alla parte personalmente, ex art, 137 cod. proc. civ., ovvero al procuratore presso la cancelleria del luogo ove si svolge il giudizio d’appello, ma non anche alla parte presso detta cancelleria, dovendosi ritenere l’elezione di domicilio ex lege di cui al citato R.D. n. 37 del 1934 art. 82 limitata al solo procuratore costituito, e non anche estesa alla parte appellata con la conseguenza che la notificazione effettuata alla parte personalmente presso la cancelleria è inesistente ed insuscettibile di rinnovazione, o di sanatoria ex tunc per effetto della costituzione della parte destinataria nel giudizio di appello, giacchè priva di qualsiasi collegamento con il destinatario di essa (Cass. 18 febbraio 2008 n. 3970 e 23 dicembre 1999 n. 14476).

Nulla deve disporsi in ordine alle spese del giudizio di legittimità non avendo la parte intimata svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di legittimità.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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