Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 31-01-2011, n. 2148 Indennità o rendita ai superstiti

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

S.L., premesso che il proprio coniuge V.A., già indennizzato per intossicazione cronica da anidride solforosa, aveva contratto, in dipendenza dell’attività lavorativa svolta, una grave forma di pneumoconiosi che ne aveva determinato la morte il 4 febbraio 2003;e che l’I.N.A.I.L. le aveva rigettato la domanda diretta a conseguire la rendita e l’assegno previsto in favore dei superstiti, con ricorso 7 ottobre 2003, chiedeva al Giudice unico del Tribunale di Cagliari di accertare il suo diritto alle prestazioni richieste e di condannare l’Istituto assicuratore al pagamento dei ratei maturati con gli interessi legali. L’I.N.A.I.L. contestava la natura professionale del carcinoma polmonare che aveva determinato la morte dell’assicurato (forte tabagista per oltre 50 anni) e concludeva per il rigetto della domanda.

Istruita la causa con produzioni documentali e consulenza tecnica, il Tribunale, con sentenza 7 luglio -5 ottobre 2004, accoglieva la domanda.

Avverso tale decisione proponeva appello l’INAIL, con ricorso 4 novembre 2004, chiedendo il rigetto dell’avversa domanda.

Resisteva la S., chiedendo la conferma della impugnata decisione.

Disposta la rinnovazione della consulenza, all’esito l’adita Corte di Appello di Cagliari rigettava il gravame, condannando l’Istituto soccombente alle spese del grado di giudizio.

Per la cassazione di tale pronuncia ricorre S.L. con due motivi concernenti la liquidazione delle spese processuali. L’INAIL ha depositato procura.

Motivi della decisione

Con il primo mezzo d’impugnazione, la ricorrente denuncia, unitamente a vizio di motivazione, violazione e falsa applicazione degli artt. 12 e 13 c.p.c., dell’art. 12 preleggi, e dell’art. 4, comma 1, art. 6, comma 1, della Tariffa Professionale, approvata con DM della Giustizia n. 127/2006, nonchè omessa, insufficiente e/o contraddizione motivazione (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5). Assume l’errore in cui è incorsa la sentenza impugnata nel determinare il valore della causa ai fini della liquidazione dei diritti e degli onorari difensivi, perchè, essendo l’oggetto principale della controversia non la richiesta di alcune annualità della prestazione, ma l’accertamento del diritto dell’assicurato per tutto l’arco della vita con il pagamento della prestazione per il passato e per il futuro, il valore della causa, ad avviso del ricorrente, non poteva che essere pari al limite delle dieci annualità. Deduce pertanto che erronea è la pronuncia impugnata allorchè afferma che si deve fare riferimento soltanto a quelle otto mensilità maturate all’epoca della proposizione della domanda.

La censura è infondata.

La sentenza impugnata ha ritenuto di dover interpretare l’art. 13 c.p.c., comma 2, "nel senso che il cumulo di dieci annualità in esso stabilito rappresenta il limite massimo, ma non anche che in ogni caso il valore debba determinarsi moltiplicando le annualità per dieci", ed ha specificato che, ai fini della determinazione del valore della causa, le annualità da prendere in considerazione sono solo quelle controverse, per cui si doveva fare riferimento soltanto alle otto mensilità maturate alla data di proposizione della domanda. Senza dubbio si deve confermare l’applicabilità nella specie dell’ultimo inciso dell’art. 13 c.p.c., comma 2, (detto comma così dispone: "Nelle cause relative a rendite perpetue, se il titolo è controverso, il valore si determina cumulando venti annualità;

nelle cause relative a rendite temporanee o vitalizie cumulando le annualità domandate fino ad un massimo di dieci"), su cui del resto concordano entrambe le parti, in quanto la prestazione a carico dell’Inail per le inabilità permanenti da malattie professionali o da infortunio sul lavoro, così come ha già avuto occasione di rilevare la costante giurisprudenza di questa Corte per le pensioni di invalidità, si concreta in una somma di denaro da corrispondere periodicamente ed è perciò del tutto assimilabile ad una rendita vitalizia. Non è invece condivisibile l’interpretazione della norma data dalla sentenza impugnata, non essendo conforme all’orientamento più volte affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il criterio per determinare il valore delle cause concernenti le pensioni d’invalidità o le rendite a carico dell’Inail, al fine di stabilire gli onorari e i diritti spettanti al difensore, è quello dettato dal comma 2, della citata disposizione, cioè cumulando fino ad un massimo di dieci le annualità domandate (cfr. Cass. 23 febbraio 2007 n. 4258, Cass. 14 dicembre 2004 n. 23274, Cass. 15 aprile 2004 n. 7203, e meno recentemente, fra le altre, 23 gennaio 1989 n. 373, Cass. 16 gennaio 1987 n. 336, Cass. 22 aprile 1986 n. 2837).

Qui è in contestazione non già una somma determinata, che la Corte territoriale ha ritenuto corrispondente alle otto mensilità maturate alla data della proposizione della domanda, ma, come risulta dalla esposizione in fatto contenuta nella stessa pronuncia qui impugnata, l’accertamento del diritto alla prestazione nella misura richiesta (ovvero in misura superiore a quella riconosciuta) con la consequenziale condanna dell’ente previdenziale alle differenze maturate e maturande, per cui il criterio per determinare il valore della causa ai fini in questione è quello del cumulo delle annualità della rendita nella misura spettanti, fino a dieci.

Costituisce, infatti, giurisprudenza costante di questa Corte che la determinazione del valore della causa in materia di pensione di invalidità in funzione dell’individuazione dello scaglione degli onorari e dei diritti di procuratore spettanti al difensore dell’assicurato, deve essere effettuata secondo il criterio stabilito dall’art. 13 c.p.c., comma 2, in quanto la pensione di invalidità, avente carattere assicurativo, pur partecipando della natura delle prestazioni alimentari, si concreta in una somma di danaro da corrispondere periodicamente ed è perciò del tutto assimilabile ad una rendita vitalizia, ne consegue che il valore della causa deve essere determinato cumulando le annualità domandate fino ad un massimo di dieci (v. ex plurimis, Cass. n. 21841/2007).

A fronte di tale costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità, se pure debba andare corretta sul piano motivazionale la pronuncia impugnata, non può trovare accoglimento la tesi del ricorrente, il quale assume che in detta ipotesi, il valore della causa va determinato non già cumulando le annualità domandate "fino ad un massimo di dieci", ma, senz’altro, "fino a dieci". Ritiene pertanto il Collegio che il motivo debba essere rigettato, correggendo la sola motivazione della sentenza impugnata, dovendosi reputare corretta la determinazione del valore della causa in otto annualità della prestazione, tenuto conto della modesta difficoltà della causa.

Con il secondo motivo si denuncia violazione e/o falsa applicazione dei nn. 37 e 12 della tabella B diritti di Avvocato approvata con Decreto Ministero Giustizia 8.4.2004 n. 127, addebitandosi al giudice del merito di non avere riconosciuto taluni diritti di procuratore, e precisamente quello per la disamina della relazione del CTP e per l’esame della documentazione avversa.

Il motivo non merita accoglimento, poichè il ricorrente infondatamente pretende un diritto per un riesame di una documentazione già esaminata ed un ulteriore diritto per una articolazione della propria difesa costituita dalla propria consulenza di parte.

Il ricorso va pertanto rigettato.

Le spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese di questo giudizio, liquidate in Euro 10,00 oltre Euro 2.000,00 per onorari ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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