Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 31-01-2011, n. 2145 Conciliazione in sede sindacale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con separati ricorsi poi riuniti la Actaris Spa proponeva opposizione ai decreti ingiuntivi emessi, in favore di B.M. ed altri litisconsorti, dal Tribunale di Frosinone, giudice del lavoro, con i quali era stato ingiunto il pagamento della somma di Euro 13.944,34 sulla base delle richieste dei suddetti – ex dipendenti della società collocati in mobilità in data 3.7.2001 – riferite ad un verbale di conciliazione da loro sottoscritto in sede sindacale in data 21.12.2001: tali somme costituivano la differenza dovuta – secondo i richiedenti – fra l’importo transattivamente pattuito e quanto già erogato a ciascuno di loro a titolo di acconto prima delle festività natalizie.

A sostegno dell’opposizione, l’Actaris Spa affermava che il verbale di conciliazione sottoscritto faceva seguito al precedente accordo sindacale del 30.11.2001, nel quale era stata pattuita la corresponsione della somma di L. 34.000.000 ai lavoratori che avessero rinunciato all’impugnazione del licenziamento precedentemente intimato ove si fossero trovati in mobilità alla data del 31.3.2002.

Precisava, peraltro, che la premessa dell’accordo consisteva nell’impegno dell’Actaris a reperire un acquirente per l’intera azienda, il quale avesse offerto anche ai licenziati la possibilità di assunzione; che tale patto era stato onorato visto che la società era stata acquistata dalla Eolo Italia Auto srl, la quale si era in effetti impegnata ad assumere tutti i dipendenti entro il termine concordato; che pertanto nessuna differenza spettava ai lavoratori perchè, da una parte, l’Actaris aveva rispettato l’impegno assunto e, dall’altra, l’accordo del 30.11.2001 ed il verbale di conciliazione del 21.12.2001, letti congiuntamente, avrebbero consentito di comprendere che le condizioni poste per l’erogazione delle differenze economiche pattuite erano due (e cioè permanenza in mobilità ed assenza di acquirente), e che, pertanto, la proposta di assunzione defila Eolo doveva ritenersi preclusiva di ogni ulteriore richiesta.

La società contestava inoltre l’importo dei decreti, ingiustamente uguali per tutti i lavoratori, nonostante le differenti somme a ciascuno già erogate, e chiedeva la revoca degli stessi.

Il primo Giudice rigettava l’opposizione e confermava i provvedimenti monitori.

Avverso la predetta sentenza proponeva appello la società, insistendo nella già adottata linea difensiva.

Chiedeva pertanto la riforma delle sentenza con il rigetto delle pretese avanzate dalla parte avversa.

Gli appellati resistevano, chiedendo il rigetto dell’impugnazione.

Con sentenza del 3 giugno-3 ottobre 2005, l’adita Corte di Appello di Roma accoglieva parzialmente l’appello e per l’effetto, in riforma della decisione impugnata, revocava i decreti ingiuntivi oggetto di opposizione e condannava l’Actaris Spa a pagare le seguenti somme:

Euro 13.137,80 a F.G.; Euro 13.688,95 a C. S.; Euro 13.297,96 a B.M.; Euro 13.298,77 a F.A.; Euro 13.821,26 ad A.S.; Euro 13.295,13 a G.M.C., somme tutte da considerarsi al lordo delle ritenute di legge, oltre ad interessi e rivalutazione come per legge, così correggendo la liquidazione operata dal primo Giudice, che aveva liquidato la medesima somma a tutti i lavoratori.

A sostegno della decisione osservava che correttamente il primo Giudice aveva interpretato i verbali di conciliazione pattuiti autonomamente con ogni singolo lavoratore e che la clausola contenuta al punto 6) dovesse essere letta in stretta correlazione con l’accordo del 10.11.2001 esclusivamente in relazione alla quantificazione dell’importo complessivo di L. 34.000.000: che la Actaris Spa si era impegnata a versare ai lavoratori licenziati, ma che per il resto le uniche condizioni definitivamente concordate per la corresponsione di detta somma fossero solo quelle contenute in detti verbali del 21.12.2001, e cioè la dimostrata permanenza dell’iscrizione nelle liste di mobilità alla data del 31.3.2002. Per la cassazione di tale decisione ricorre la Actaris S.p.A. con quattro motivi. Resistono i lavoratori con controricorso ed uno di questi, G.F. propone anche ricorso incidentale con cui lamenta l’omessa pronuncia di condanna della società nei suoi confronti.

Motivi della decisione

Con il primo motivo, la società ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e ss. c.c., artt. 1230 e ss. c.c. e art. 1965 e ss. c.c., nonchè omessa, insufficiente, contraddittoria, motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., n. 3 e 5), per non avere la Corte di Appello di Roma interpretato il verbale di conciliazione individuale in sede sindacale sottoscritto da ciascun lavoratore in data 21.12.2001, inserendolo "nel contesto generale della vicenda in cui è stato sottoscritto", ed, in particolare, alla luce dell’accordo sindacale in data 30.11.2001.

Con il secondo motivo, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1363 c.c. e omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., n. 3 e 5), asserendo che l’interpretazione della Corte d’Appello di Roma contrasterebbe non solo con il senso letterale della parole ma anche con il canone dell’interpretazione complessiva delle clausole di cui all’art. 1363 c.c..

In particolare, si sostiene che, sulla base del combinato disposto tra il verbale di conciliazione individuale del 21.12.2001 e l’accordo sindacale del 30.11.2001 dovrebbe aggiungersi, accanto alla condizione relativa alla perdurante iscrizione nelle liste di mobilità ad una certa data, la concorrente condizione, prevista dal precedente accordo sindacale, relativa al non reperimento di altro imprenditore.

Con il terzo motivo la Società, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 1366 c.c. ed omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, ripropone la propria interpretazione "alternativa" del verbale di conciliazione individuale sottoscritto dai lavoratori ora resistenti, nel senso che lo stesso conterrebbe una duplice condizione per l’ottenimento dell’incentivo all’esodo, delle quali, l’una, esplicitata nel verbale di conciliazione e l’altra risultante dall’accordo sindacale del 30.11.2001.

In particolare, con detto motivo la società scende nel merito dell’interpretazione della seconda condizione (quella relativa al "reperimento altro imprenditore" contenuta nell’accordo sindacale del 30.11.2001), e precisa che detta seconda condizione andrebbe interpretata non già nel senso che essa società si sarebbe impegnata a garantire l’assunzione dei lavoratori resistenti alle dipendenze del nuovo imprenditore "reperito", bensì nel senso che si sarebbe impegnata soltanto ad individuare un nuovo imprenditore, cosicchè una volta individuato il nuovo imprenditore, sarebbe assolutamente irrilevante che lo stesso avesse assunto oppure no i lavoratori in mobilità.

I tre motivi, strettamente connessi tra loro, sono infondati, avendo la Corte territoriale fornito convincente giustificazione delle ragioni che l’hanno indotta a non condividere tale interpretazione senza incorrere in alcuna delle violazioni denunciate dalla ricorrente.

Il Giudice d’appello, infatti, dopo avere puntualizzato che i termini della questione si risolvevano nel verificare se le condizioni poste per il pagamento della somma di L. 34.000.000 fissata nel verbale di accordo del 30.11.2001 fossero state entrambe trasfuse nei verbale di conciliazione del 21.12.2001 o se detto verbale avesse un contenuto autonomo, agganciato a quello del precedente accordo soltanto in relazione alla quantificazione della somma fissata per l’incentivazione all’esodo, ha ritenuto di dovere aderire a tale seconda interpretazione.

A sostegno di tale opzione, ha osservato che detto verbale, pur inserendosi nella complessa vicenda sinora esaminata ed avendo, pertanto, con i passaggi precedenti un innegabile collegamento, aveva un tenore ed un contenuto autosufficiente, anche in considerazione dell’espressa indicazione della avvenuta corresponsione della somma di L. 1.000.000, a titolo di transazione novativa. L’interpretazione letterale, imposta, per prima, dai criteri di ermeneutica previsti dall’art. 1362 c.c., induceva, dunque, a ritenere che la conciliazione concordata avesse previsto delle pattuizioni diverse rispetto al precedente accordo. Pur essendo, dunque, evidente, anche in considerazione dei testuali richiami ai precedenti verbali di ed ai vari passaggi che si erano susseguiti dalla "apertura" della procedura di mobilità in poi, che il verbale di conciliazione in sede sindacale traesse da essi origine, detto verbale aveva un contenuto autonomo nell’ambito dell’intera vicenda e di essa conclusivo.

Era, pertanto, da ritenersi che la clausola contenuta al punto 6) dovesse essere letta in stretta correlazione con l’accordo del 30.11.2001 esclusivamente in relazione alla quantificazione dell’importo complessivo di L. 34.000.00, che l’Actaris Spa si era impegnata a versare ai lavoratori licenziati, ma che per il resto le uniche condizioni definitivamente concordate per la corresponsione di detta somma fossero solo e soltanto quelle contenute nel verbale di conciliazione del 21.12.2001, e cioè la dimostrata permanenza dell’iscrizione nelle liste di mobilità alla data del 31.3.2002.

Ulteriore prova della valenza autonoma del verbale di conciliazione poteva essere desunta dalla circostanza, riportata dallo stesso procuratore della società che aveva dichiarato in udienza che non tutti i lavoratori nel dicembre 2001 avevano sottoscritto un verbale di conciliazione come quello degli appellati. Ciò dimostrava, ad avviso della Corte, che, al di là delle linee generali della vicenda, i verbali di conciliazione erano stati pattuiti autonomamente con ogni singolo lavoratore, il quale aveva valutato, prima della sottoscrizione, la convenienza della pattuizione in relazione alle condizioni indicate in quel verbale, condizioni che, dunque, non potevano essere modificate, a posteriori, con l’estensione di clausole riferite ad una circostanza di fatto in essa non espressamente richiamata. E, poichè l’acquisto dell’Actaris Spa da parte di altra società non era stato nel verbale di conciliazione affatto riportato doveva escludersi che tale circostanza potesse ritenersi una condizione pattuita per la corresponsione della somma di L. 34.000000 (meno l’acconto corrisposto) a titolo di definitiva conclusione della controversia.

L’interpretazione del verbale di conciliazione così fornita appare coerente ed immune da vizi logici e giuridici, risultando le censure mosse niente altro che un diverso modo di intepretare la prodotta documentazione senza, tuttavia, incidere sulla correttezza di quella fornita dal Giudice di merito. Gli esaminati motivi vanno quindi rigettati.

Infondato è anche il quarto motivo con cui si denuncia omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata nella parte in cui ha quantificato le spettanze, cioè l’integrazione dell’incentivo all’esodo (riducendole lievemente rispetto a quelle riconosciute dal giudice di primo grado), con riferimento ai resistenti F. e F., senza detrarre il maggiore importo che sarebbe stato dagli stessi percepito all’atto della sottoscrizione del verbale di conciliazione (anche se poi contraddittoriamente con riferimento al resistente F., la Società ricorrente lamenta che la Corte d’appello abbia completamente omesso di statuire).

La Società ricorrente lamenta in particolare che la sentenza impugnata non abbia tenuto in considerazione la circostanza, da essa dedotta in appello, che le somme dovute ai resistenti F. e F. sarebbero dovute essere inferiori, perchè era stato provato che gli stessi avevano percepito, al momento della sottoscrizione del verbale, un incentivo iniziale maggiore pari a L. 22.000.000 lordi per F. e L. 17.000.000 lordi per F..

Anche detto motivo non può trovare accoglimento in quanto la Società ricorrente non specifica in cosa consisterebbe il vizio di motivazione della sentenza impugnata, la quale, nell’effettuare i conteggi, ha detratto dall’ammontare complessivo dell’incentivo all’esodo dovuto l’importo già corrisposto risultante dai verbali di conciliazione individuali, compresi quelli relativi ai due dipendenti in questione. Nel contesto del suddetto quarto motivo, la Società resistente lamenta come la sentenza di appello non abbia pronunciato condanna in favore di F.G.; sennonchè tale doglianza va disattesa mancando ogni interesse a far valere l’omissione; ciò che, del resto, risulta evidente dalla circostanza che essa forma oggetto del ricorso incidentale promosso dal dipendente, che deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c..

L’indubbia omissione comporta l’accoglimento di tale ricorso con annullamento della sentenza impugnata in relazione a detto ricorso e con rinvio, per il riesame, alla Corte di appello di Roma in diversa composizione. L’esito del presente giudizio induce a compensare le spese tra le parti.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi; rigetta il ricorso principale ed accoglie quello incidentale di F.G.. Cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto; compensa le spese del giudizio di cassazione e rinvia alla Corte di appello di Roma in diversa composizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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