Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 31-01-2011, n. 2144 Notificazione a mezzo posta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Che:

1. la Corte d’appello di Catanzaro ha confermato la sentenza di prime cure che aveva dichiarato l’illegittimità del termine apposto al contratto di lavoro con decorrenza 6 aprile 1999 stipulato da Poste Italiane s.p.a. con D.M.;

2. per la cassazione di tale sentenza Poste Italiane s.p.a. ha proposto ricorso illustrato da memoria; la lavoratrice è rimasta intimata;

3. osserva il Collegio che il ricorso per cassazione è stato notificato a D.M. sia personalmente, sia presso il domicilio eletto, a mezzo del servizio postale; per nessuna delle due notifiche è stata peraltro depositata la cartolina relativa all’avviso di ricevimento, come accertato dal collegio attraverso l’esame dell’intero fascicolo processuale; inoltre nessuna richiesta sul punto è stata formulata dal difensore della parte ricorrente, presente in udienza;

4. sulle conseguenze del suddetto mancato deposito deve applicarsi il principio recentemente affermato da questa Corte (Cass. 4 giugno 2010 n. 13639; Cass. S.U. 14 gennaio 2008 n. 627), che questo collegio condivide pienamente, secondo cui la notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell’atto, ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario e l’avviso di ricevimento prescritto dall’art. 149 cod. proc. civ. è il solo documento idoneo a provare sia l’intervenuta consegna, sia la data di essa, sia l’identità della persona a mani della quale è stata eseguita; ne consegue che, ove tale mezzo sia stato adottato per la notifica del ricorso per cassazione, la mancata produzione dell’avviso di ricevimento comporta non la mera nullità, bensì l’inesistenza della notificazione (della quale, pertanto, non può essere disposta la rinnovazione ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ.) e la dichiarazione di inammissibilità del ricorso medesimo;

5. il ricorso de quo deve essere dichiarato, pertanto, inammissibile;

6. nulla deve essere statuito in ordine alle spese del giudizio di cassazione, atteso il mancato svolgimento di attività processuale da parte di D.M., rimasta intimata.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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