Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 31-01-2011, n. 2142 Licenziamento per riduzione del personale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

1. Poste italiane spa chiede l’annullamento della sentenza della Corte d’Appello di Roma, pubblicata il 9 ottobre 2006, che accogliendo l’appello dei lavoratori D.F.C., F. G. e D.F.G. ha dichiarato la illegittimità dei licenziamenti collettivi loro intimati il 26 novembre 2001, ordinando la reintegrazione nel posto di lavoro e condannando Poste al risarcimento del danno.

2. I dipendenti erano stati licenziati nell’ambito della procedura per licenziamento collettivo in cui il criterio di scelta dei lavoratori da licenziare, concordato con le organizzazioni sindacali, era quello della sussistenza dei requisiti per il collocamento in pensione. La Corte di Roma ha ritenuto legittimo tale criterio di scelta, ma ha dichiarato illegittimo il licenziamento perchè l’astratta ammissibilità di tale criterio unico di scelta non esonera il datore di lavoro dalla puntuale indicazione delle "modalità con le quali sono stati applicati i criteri di scelta", imposta dalla L. n. 223 del 1991, art. 4, comma 9. E Poste italiane, secondo la Corte d’appello di Roma, non ha assolutamente esplicitato le modalità applicative del criterio adottato, rendendo così non verificabile dalle organizzazioni sindacali, nonchè dal singolo lavoratore, la correttezza della sua condotta.

3. Poste italiane ha articolato due motivi di ricorso. I lavoratori si sono difesi con controricorso, che contiene un ricorso incidentale. Entrambe le parti hanno depositato una memoria.

4. Con il primo motivo del ricorso principale Poste denunzia violazione della L. n. 223 del 1991, art. 5, nonchè vizio motivazione. Il quesito di diritto è il seguente: dica la Corte se l’art. 5 deve essere interpretato nel senso che "una volta individuato pattiziamente un criterio di scelta, quale quello della licenziabilità di tutti i lavoratori in possesso dei requisiti pensionistici, il datore di lavoro non è obbligato ad applicare tale criterio a tutti i lavoratori che vi ricadano, ma gli è consentito di differire il recesso con riguardo a tutti quei dipendenti la cui professionalità in relazione alle mansioni svolte sia ritenuta indispensabile secondo le esigenze tecnico produttive ed organizzative del complesso aziendale". 5. Il motivo è inammissibile perchè pone una questione che non corrisponde alla ragione per la quale la Corte ha dichiarato illegittimo il licenziamento, costituita dal fatto che l’azienda nell’effettuare le comunicazioni previste dalla L. n. 223 del 1991, art. 4, comma 9, ha omesso la "puntuale indicazione delle modalità con le quali sono stati applicati i criteri di scelta". 6. Con il secondo motivo si denunzia la violazione dell’art. 4 comma nono e dodicesimo, e dell’art. 5, comma 3, della citata legge, nonchè vizio di motivazione. La tesi sostenuta in questo motivo è che la violazione della L. n. 223 del 1991, art. 4, comma 9, non può dar luogo all’inefficacia del licenziamento, ma solo al risarcimento del danno.

7. Si tratta di una tesi esaminata da questa Corte in più occasioni negandone la fondatezza. In particolare, Cass. 18 gennaio 2005, n. 880, alla cui motivazione si rinvia, ha spiegato le ragioni per le quali in tema di licenziamenti collettivi, regolati dalla L. n. 223 del 1991, la sanzione dell’inefficacia del licenziamento, ai sensi dell’art. 5, comma 3, ricorre anche in caso di violazione della norma dì cui all’art. 4, comma 9. Da ultimo tale posizione è stata ribadita da Cass. 11 novembre 2010, n. 22898. 8. I due motivi del ricorso principale sono quindi, il primo inammissibile, il secondo infondato.

9. Il rigetto del ricorso principale comporta l’inammissibilità per assorbimento del ricorso incidentale proposto dalla parte interamente vittoriosa in appello.

10. Le spese del giudizio di legittimità devono essere poste a carico della parte soccombente e cioè della ricorrente in via principale.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi, rigetta il principale e dichiara inammissibile l’incidentale. Condanna la ricorrente principale alle spese in Euro 43,00, nonchè 3.000,00 Euro per onorari, oltre IVA, CPA e spese generali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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