Cass. civ. Sez. III, Ord., 28-01-2011, n. 2127 Rappresentanza della società

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1.- Il giorno 25 ottobre 2010 è stata depositata in Cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.:

"1.- Con sentenza n. 2118/2 008 il Tribunale di Venezia, in riforma della sentenza emessa dal GdP, ha dichiarato nullo, a causa della nullità della procura alle liti, l’atto di citazione notificato in primo grado dalla s.n.c. Nuova Carrozzeria Provinciale a S. G. ed alla s.p.a. BPB (oggi UBI) Assicurazioni, per ottenere il risarcimento dei danni conseguenti ad un sinistro stradale.

Il Tribunale ha ritenuto che vi fosse assoluta incertezza sul soggetto che aveva la rappresentanza legale della società, poichè nell’atto di citazione ed in una successiva memoria dell’attore la qualifica era attribuita a tale P.G., mentre la procura alle liti era stata conferita da Pe.Gi..

La Nuova Carrozzeria propone ricorso per cassazione. Gli intimati non hanno depositato difese.

2.- Con l’unico motivo la ricorrente denuncia violazione degli art. 83, 163 e 164 cod. proc. civ., nonchè insufficiente e contraddittoria motivazione nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto nulla la procura.

Assume che l’atto, pur se sottoscritto con firma illeggibile, menziona la persona dell’effettivo rappresentante legale, Pe.

G., la cui firma è stata autenticata dal difensore e la cui qualifica è confermata dal certificato della Camera di commercio, acquisito al giudizio. La circostanza che nell’atto di citazione il suddetto rappresentante sia stato indicato come P.G., costituisce mero errore materiale, che è stato corretto dall’interessato con dichiarazione nel verbale dell’udienza 12 luglio 2005 del giudizio di primo grado.

2.- Il motivo è manifestamente fondato.

Contrariamente a quanto ha ritenuto il Tribunale, non vi è alcuna incertezza sulla persona della parte che ha agito in giudizio, che è inequivocabilmente la s.n.c. Nuova Carrozzeria Provinciale.

L’incertezza riguarda solo il nome di battesimo del rappresentante legale della società, indicato nell’intestazione dell’atto di citazione come G. e nella procura alle liti come Gi..

Risulta tuttavia acquisito al giudizio il certificato della Camera di commercio, che indica Pe.Gi. – cioè la persona che ha sottoscritto la procura – come rappresentante legale della società attrice, e il difensore di quest’ultima ha segnalato nel corso del giudizio, ancorchè non immediatamente, l’errore materiale in cui è incorso nell’intestazione dell’atto di citazione.

Nè ricorrevano altre circostanze idonee ad ingenerare incertezza sulla persona della parte attrice (quali in ipotesi la presenza di altro soggetto attore, che rivendicasse la qualità di amministratore della società, o di altra società omonima o simile, amministrata da un P.G.).

Erroneamente, pertanto, il Tribunale ha ritenuto che l’imprecisione fosse tale da configurare nullità della procura o nullità dell’atto di citazione, anzichè mero errore materiale.

3.- Propongo che il ricorso sia accolto, con procedimento in Camera di consiglio".

– La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e ai difensori delle parti.

Il pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte.

– La ricorrente ha depositato memoria.

Motivi della decisione

l.- Il Collegio, all’esito dell’esame del ricorso ha condiviso la soluzione e gli argomenti prospettati dal relatore.

2.- In accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata.

La causa non può essere decisa nel merito, come richiesto dalla ricorrente con la memoria, dovendo essere interamente riesaminata in grado di appello anche nei suoi presupposti di fatto, secondo le domande formulate dall’appellante. La causa è rinviata al Tribunale di Venezia, in diversa composizione, affinchè decida la controversia uniformandosi al seguente principio di diritto:

"Qualora l’intestazione dell’atto di citazione indichi erroneamente il nome di battesimo del rappresentante legale di una società in nome collettivo (nella specie, designato come P.G.), e la procura alle liti a margine dell’atto, sottoscritta con firma illeggibile, menzioni correttamente il suddetto nome (nella specie Pe.Gi.), l’erronea indicazione non comporta nullità dell’atto di citazione e della procura alle liti, ma mero errore materiale, ove la procura risulti sottoscritta dall’effettivo rappresentante legale, sia stato acquisito agli atti il certificato della Camera di commercio dal quale risulta che la persona che ha sottoscritto la procura è l’effettivo rappresentante legale della società ed il difensore dell’attore abbia chiarito in giudizio l’errore in cui è incorso". 3.- Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Venezia, in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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