Cass. civ. Sez. III, Ord., 28-01-2011, n. 2125 Responsabilità civile

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Svolgimento del processo

1.- Il giorno 25 ottobre 2010 è stata depositata in Cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.:

"1.- M.P. ha convenuto in giudizio il dott. M. M. e la s.a.s. Dentai Point, presso il cui ambulatorio dentistico quest’ultimo operava, chiedendo la condanna solidale dei convenuti al risarcimento dei danni subiti a causa di imperizia del Me. nell’eseguire un intervento di ortodonzia.

Dopo la notificazione dell’atto di citazione la compagnia assicuratrice del Me. ha inviato all’attrice assegno di Euro 8.000,00, a totale copertura di spese e danni.

Proseguita la causa, a cui hanno resistito i convenuti, il Tribunale ha accolto la domanda, liquidando in risarcimento la somma di Euro 8.089,00, conformemente alla valutazione del CTU circa l’entità dei postumi temporanei e permanenti delle lesioni, ed ha condannato i convenuti al pagamento delle spese processuali.

Proposto appello principale dal Me., al quale ha aderito la Dental Point limitatamente all’impugnazione sul quantum, e appello incidentale dalla M., con sentenza n. 1818/2009 la Corte di appello di Milano – in parziale riforma della sentenza impugnata – ha ritenuto che il danno subito dalla M. dovesse essere quantificato in non più di Euro 8.000,00, dovendosi ridurre da Euro 900,00 ad Euro 811,00 la somma ad essa spettante in risarcimento del danno biologico permanente. Ne ha dedotto che la somma di L. 8.000,00 versata alla danneggiata dalla compagnia assicuratrice è da ritenere congrua e che illegittimamente la M. ha proseguito la causa.

Ha quindi compensato per intero le spese di primo grado, e posto a carico della danneggiata un terzo delle spese di CTU e due terzi delle spese di appello, liquidate in Euro 2.560,00 in favore del M. ed in Euro 2.440,00 in favore di Dental Point; in entrambi i casi oltre al rimborso forfettario delle spese generali ed agli accessori di legge. La M. propone due motivi di ricorso per cassazione. Gli intimati non hanno depositato difese.

2.- Con il primo motivo, denunciando violazione degli art. 39, 91 e 163 cod. proc. civ., nonchè omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, la ricorrente lamenta che la Corte di appello abbia trascurato di considerare che il risarcimento dei danni le è pervenuto in pendenza della causa, poichè l’atto di citazione era stato già notificato, e che la somma pagata copriva solo l’importo capitale del danno (non come richiesto, ma quale accertato ex post dalla Corte di appello). Non copriva le spese processuali, che essa aveva il diritto di recuperare e che la controparte si è rifiutata di corrispondere, sicchè essa aveva il diritto di proseguire la causa e non può essere considerata soccombente in primo grado.

3.- Il motivo è fondato.

La Corte di appello ha modificato la sentenza di primo grado nel capo relativo alle spese sulla base di un presupposto giuridicamente errato e con motivazione insufficiente e contraddittoria.

La danneggiata aveva il diritto al rimborso delle spese processuali, in aggiunta al risarcimento dei danni, essendole il pagamento pervenuto dopo la notificazione dell’atto di citazione, allorchè la causa era già pendente. Aveva pertanto il diritto di continuare la vertenza fino a che non le fossero state rimborsate le spese sostenute, quanto meno fino alla data della notificazione dell’atto di citazione.

La circostanza che, in esito al giudizio, la somma dovuta in risarcimento dei danni sia stata accertata dalla Corte di appello in misura uguale a quella già corrisposta alla M. avrebbe potuto logicamente giustificare la riduzione della liquidazione delle spese in proporzione della reale entità del danno; non la totale esclusione del diritto al rimborso.

Il giudice avrebbe potuto disporre la compensazione delle spese, ma con specifica indicazione dei giusti motivi in tal senso. Tale non è il motivo enunciato, secondo cui la M. sarebbe da ritenere soccombente in primo grado, per avere ingiustificatamente alimentato la controversia, poichè la prosecuzione del giudizio è stata provocata (anche, se non soprattutto) dal comportamento dei convenuti, che hanno omesso di provvedere tempestivamente al rimborso delle spese processuali maturate fino alla notificazione dell’atto di citazione.

La motivazione della sentenza impugnata risulta insufficiente, illogica ed in violazione dell’art. 91 cod. proc. civ. 4.- Il secondo motivo, con cui la ricorrente lamenta vizi di motivazione nel capo in cui la Corte di appello ha ritenuto che essa non abbia rivolto considerazioni critiche alla CTU, è inammissibile, trattandosi di censura che attiene all’accertamento dei fatti e che potrebbe configurare, tutt’al più, errore revocatorio.

3. – Propongo che si proceda in Camera di consiglio all’accoglimento del primo motivo di ricorso ed al rigetto del secondo motivo".

– La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e ai difensori delle parti.

Il pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte.

Motivi della decisione

1.- Il Collegio, all’esito dell’esame del ricorso, rileva che entrambi i motivi sono inammissibili a causa dell’inidonea formulazione dei quesiti, come prescritto dall’art. 366 bis cod. proc. civ. I quesiti n. 1 e 2, che attengono a violazioni di legge, sono generici ed astratti, in quanto si limitano a chiedere se siano stati violati gli artT. 39, 163 e 91 cod. proc. civ., senza richiamare le fattispecie alla quale le norme avrebbero dovuto essere applicate, nè i principi enunciati dalla Corte di appello, che si affermano errati, nè quelli diversi che si chiede a questa Corte di affermare (cfr. sul tema, fra le tante, Cass. Civ. Sez. 3^, 19 febbraio 2009 n. 4044; Cass. Civ. 7 aprile 2009 n. 8463).

Il quesito n. 3, che attiene ai vizi di motivazione, non contiene la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione sarebbe da ritenere insufficiente o contraddittoria, e non è congruente con le ragioni della decisione, che ha tenuto conto – nel compensare le spese del giudizio di primo grado – non delle sole spese relative alla notifica dell’atto di citazione, ma anche del fatto che la somma liquidata è risultata in definitiva uguale alla somma già pagata dall’assicurazione e di gran lunga inferiore a quanto richiesto dall’attrice con l’atto di citazione in primo grado, oltre che con l’appello incidentale.

Quanto poi alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese di appello, non è stato formulato quesito alcuno.

2.- Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

3. – Non essendosi costituiti gli intimati non vi è luogo a pronuncia sulle spese.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE dichiara il ricorso inammissibile.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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