Cass. civ. Sez. I, Sent., 28-01-2011, n. 2099 Provvedimenti impugnabili per Cassazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

C.S. ricorre con unico mezzo avverso il decreto della Corte d’appello di Ancona n. 350 depositato il 23 novembre 2006 che ha respinto il reclamo da lui proposto avverso il provvedimento del Presidente del Tribunale di Ancona, assunto in sede di procedimento di divorzio dal coniuge R.F., di conferma delle condizioni della separazione consensuale omologata in data 5.12.2000 e di rigetto della domanda di affido condiviso. L’intimata non si è costituita.

Motivi della decisione

Il ricorso, che denuncia violazione degli artt. 155, 155 bis e 155 ter c.c. nel testo introdotto dalla L. n. 54 del 2006 e della L. n. 54 del 2006, art. 4, è inammissibile.

Ai sensi dell’art. 708 c.p.c., comma 4 aggiunto dalla L. n. 54 del 2006 con effetto dalla data della sua entrata in vigore, e cioè dal 16 marzo 2006, i provvedimenti presidenziali assunti ai sensi del comma 3, tra cui è annoverabile quello di specie, sono reclamabili con ricorso alla Corte d’appello che si pronuncia in camera di consiglio. L’excursus storico della normativa in materia, diffusamente esplicato nell’arresto di questa Corte n. 14060 del 2010, rende conto della ratio della vigente regola che, sottratta la revoca o la modifica dell’ordinanza al giudice istruttore, ha escluso in radice la possibilità di impugnare in questa sede il provvedimento in esame, insuscettibile per sua natura di acquistare carattere di definitività in senso sostanziale, attesa la sua natura provvisoria.

Non vi è luogo a provvedere sul governo delle spese processuali in assenza d’attività difensiva dell’intimata.

P.Q.M.

LA CORTE Dichiara il ricorso inammissibile.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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