Cass. civ. Sez. V, Ord., 28-01-2011, n. 2089 Ricorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Il Collegio, letto il ricorso proposto dalla Anna Fitness Club e da D.D., V.G. e F.M. per la cassazione della sentenza n. 26/8/08 del 27.5.2008 della Commissione tributaria regionale della Toscana, che, in riforma della pronuncia di primo grado, aveva respinto i loro ricorsi per l’annullamento degli avvisi emessi ai fini iva, irpef ed irap che, sul presupposto che l’associazione svolgesse attività commerciale, rispettivamente contestavano all’associazione un reddito di impresa non dichiarato ed ai singoli associati un reddito di partecipazione ai ricavi dell’associazione per l’anno 2001;

letto il controricorso del Ministero dell’Economia e delle Finanze e dell’Agenzia delle Entrate;

vista la relazione redatta ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ. dal consigliere delegato Dott. Mario Bertuzzi, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso, osservando che:

"il primo motivo di ricorso, che denunzia " Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5", è inammissibile, sia in quanto mira ad introdurre una nuova e diversa valutazione delle risultanze istruttorie, che costituisce attività demandata dalla legge esclusivamente al giudice di merito, sia perchè formulato in modo non conforme alla prescrizione dell’art. 366 bis cod. proc. civ.,, comma 2, la quale, secondo l’orientamento espresso dalle Sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 20603 dell’1.10.2007 (poi ulteriormente confermato da numerose pronunce delle Sezioni semplici, tra le quali si segnalano le ordinanze n. 8897 del 2008 e n. 4309 del 2008), impone al ricorrente che denunzi il difetto di motivazione della decisione impugnata l’onere non solo di dedurre in modo specifico la relativa censura, ma anche di formulare, al termine di essa, un momento di sintesi, omologo al quesito di diritto, costituente un "quid pluris" rispetto all’illustrazione del motivo, che ne circoscriva puntualmente i limiti, in modo da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua inammissibilità":

il secondo motivo di ricorso, che denunzia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 40 e 42, si conclude con il seguente quesito di diritto: "se l’accertamento induttivo eseguito dall’Ufficio sia legittimo nei confronti di un’Associazione,non riconosciuta, così come previsto dal D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 40 e 42";

"il motivo appare inammissibile per genericità del quesito formulato, mancando in esso qualsiasi riferimento diretto alla fattispecie concreta dedotta in giudizio ed alle specifiche affermazioni della sentenza impugnata, nonchè l’affermazione del diverso principio di diritto di cui si chiede l’applicazione";

"in merito al tema dei requisiti di contenuto del quesito che il ricorrente ha l’onere di formulare ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ., questa Corte ha già avuto modo di chiarire che il quesito di diritto consiste non già in un’affermazione di diritto astratta ed avulsa dal caso concreto, ma deve consistere in un interrogativo che deve necessariamente contenere, sia pure sintetizzandola, l’indicazione della questione di diritto controversa e la formulazione del diverso principio di diritto – rispetto a quello che è alla base del provvedimento impugnato – di cui il ricorrente, in relazione al caso concreto, chiede l’applicazione al fine di ottenere la pronuncia di cassazione, in modo da circoscrivere l’oggetto di quest’ultima nei limiti di un accoglimento o di un rigetto del quesito stesso (Cass. S.U. n. 23732 del 2007; Cass. S. U. n. 20360 e n. 36 del 2007; Cass. n. 14682 del 2007);

– "il terzo motivo di ricorso, che denunzia" Violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 36 c.c.) in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3", si conclude con il seguente quesito di diritto:

"se l’accertamento tributario ed il successivo giudizio sia stato legittimamente svolto in caso di associazione non riconosciuta, nei confronti di alcuni degli associati, mentre si sarebbe dovuto svolgere nei confronti del solo rappresentante dell’associazione ex art. 36 c.c.";

– "il mezzo appare inammissibile per omessa enunciazione delle norme di diritto che sarebbero state violate, requisito richiesto dall’art.. 366 cod. proc. civ., comma 1 n. 4, e per incongruità ed incompletezza del quesito di diritto, atteso che dallo stesso ricorso emerge che il giudizio de quo aveva ad oggetto anche le impugnative avverso gli avvisi di accertamento che contestavano ai singoli associati un reddito di partecipazione ai ricavi dell’associazione ";

rilevato che la relazione è stata regolarmente comunicata al Procuratore Generale, che non ha svolto controsservazioni, e notificata alle parti;

ritenuto che le argomentazioni e la conclusione della relazione meritano di essere interamente condivise, apparendo rispondenti sia a quanto risulta dall’esame degli atti di causa, che all’orientamento della giurisprudenza di questa Corte in ordine agli adempimenti richiesti, a pena di inammissibilità, dalla disposizione di cui all’art. 366 bis cod. proc. civ. (ex multis: Cass. n. 8463 del 2009;

Cass. n. 7197 del 2009; Cass. S.U. n. 16528 del 2008); che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti, in applicazione del principio di soccombenza, al pagamento delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna in solido i ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in complessivi Euro 1.600,00 di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali e contributi di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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