Cass. civ. Sez. V, Ord., 28-01-2011, n. 2081 Accertamento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Il Collegio, letto il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate per la cassazione della sentenza n. 38/39/08 del 27.3.2008 della Commissione tributaria regionale de Lazio, Sezione distaccata di Latina, che aveva confermato la pronuncia di primo grado che aveva accolto il ricorso proposto dal Fallimento SIMA s.r.l. per l’annullamento dell’avviso di rettifica della dichiarazione iva per l’anno 1997 che gli contestava la violazione degli obblighi di registrazione e la fatturazione di operazioni inesistenti;

letto il controricorso del Fallimento SIMA s.r.l.;

vista la relazione redatta ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ. dal consigliere delegato Dott. Mario Bertuzzi, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso, osservando che:

"con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate denunzia violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 23, lamentando che la sentenza impugnata abbia confermato la pronuncia di primo grado che aveva dichiarato inammissibile la costituzione in giudizio dell’Ufficio perchè posta in essere dopo il termine di 60 giorni dalla notificazione del ricorso introduttivo, impedendole così il deposito dei documenti e, in particolare, del processo verbale della Guardia di Finanza sulla base del quale l’avviso era stato emanato;

– "il motivo appare inammissibile in quanto esso svolge una censura che denunzia un vizio processuale svoltosi nel giudizio di primo grado e da considerarsi ormai superato dalla proposizione dell’appello e dalla conseguente possibilità per la parte di produrre, in tale grado, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, comma 2, i documenti di cui si lamenta la mancata possibilità di allegazione, tenuto anche conto comunque, come eccepito dal controricorrente, che i documenti stessi risultavano dalla parte prodotti in violazione del termine posto dall’art. 32, comma 1, del decreto citato ed erano pertanto, per tale ragione, inammissibilità;

– "il secondo motivo di ricorso denunzia violazione del D.Lgs. n. n. 546 del 1992, artt. 18, 21, 24, comma 2, e art. 32, lamentando che il giudice di secondo grado, così come la Commissione provinciale, abbiano accolto la censura con cui il contribuente eccepiva la omessa notifica del verbale richiamato dall’avviso impugnato, motivo che invece avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile in quanto proposto per la prima volta soltanto con la memoria depositata il 12.4.2005";

– "anche questo motivo è inammissibile per non avere indicato la ricorrente di avere denunziato tale vizio nel proprio atto di appello, con l’effetto che la rilevazione della relativa nullità, verificatasi in primo grado, come eccepito dal controricorrente, deve ritenersi ormai preclusa per il principio della conversione delle nullità del procedimento in motivi di impugnazione posto dall’art. 161 cod. proc. civ.";

rilevato che la relazione è stata regolarmente comunicata al Procuratore Generale, che non ha svolto controsservazioni, e notificata alle parti; ritenuto che le argomentazioni e la conclusione della relazione meritano di essere interamente condivise, apparendo rispondenti sia a quanto risulta dall’esame degli atti di causa che alle disposizioni di diritto sopra richiamate; che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile;

che le spese di giudizio, come liquidate in dispositivo, in applicazione del principio di soccombenza, vanno poste a carico della parte ricorrente.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate e la condanna al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in complessivi Euro 7.600,00 di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali e contributi di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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