Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 28-01-2011, n. 2061 Giurisdizione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

R.G., dirigente dell’ufficio UNEP della Corte d’Appello di Palermo, con provvedimento del 18 novembre 1994 è stato sospeso dal servizio perchè sottoposto a misura cautelare restrittiva della libertà personale, a seguito di indagini dell’Autorità Giudiziaria.

La nomina del R. a dirigente UNEP è stata revocata con provvedimento in data 27 ottobre 1995. quando la misura cautelare era stata a sua volta revocata.

Su ricorso del R., proposto nel 1995. il provvedimento di revoca è stato annullato dal Tar Sicilia, con la sentenza n. 1457 del 2003.

Nel frattempo, il R. veniva assolto.

Con ricorso notificato il 20 novembre 2004 egli si è rivolto nuovamente al Tar per l’accertamento del danno patrimoniale e non patrimoniale cagionatogli dalla revoca dell’incarico e la conseguente condanna dell’Amministrazione al risarcimento.

Il Tur ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, in base ai rilievi che seguono.

La giurisdizione sulla domanda di risarcimento del danno da provvedimento amministrativo illegittimo presuppone la giurisdizione sul rapporto sottostante.

Nel caso di specie, trattandosi di pubblico impiego, al momento dell’impugnazione della revoca dell’incarico di dirigente UNEP. la giurisdizione spettava al giudice amministrativo. Nè. per il principio della perpetuatio jurisdictionis. fissato all’art. 5 c.p.c., su di essa poteva incidere la modifica conseguente alla riforma introdotta dal D.Lgs. n. 29 del 1993, integrato dal D.L. n. 89 del 1998, poi sostituito dal D.Lgs. n. 165 del 2001.

Successivamente, però, la giurisdizione è stata attribuita al giudice ordinario. Quindi, intervenuta la sentenza di annullamento della revoca, la pretesa risarcitoria va fatta valere dinanzi a quest’ultimo giudice, senza che su tale autonoma domanda possa operare il principio della perpetuatio sopra richiamato.

I R. si è quindi rivolto al Tribunale di Palermo, il quale in accoglimento dell’eccezione del Ministero della Giustizia, ha declinato anch’esso la propria giurisdizione dichiarando inammissibile il ricorso.

Il Tribunale, ritenuto che il R. aveva fatto valere la responsabilità contrattuale della Amministrazione, correlata alle conseguenze di un atto di gestione del rapporto di lavoro, ha considerato rilevante che l’atto di revoca, al quale, secondo la prospettazione del ricorrente, erano collegabili i danni da lui subiti, fosse stato emesso in un periodo in cui la cognizione delle controversie relative al rapporto di pubblico impiego spettava in via esclusiva al giudice amministrativo.

R.G. propone ora ricorso per denunziare a norma dell’art. 362 c.p.c., comma 2, n. 1, il conflitto negativo di giurisdizione così determinatosi e chiede a questa Corte di dichiarare a quale giudice appartenga ma giurisdizione sulla domanda da lui proposta.

L’Amministrazione ha depositato atto di costituzione ed ha partecipato all’udienza di discussione della causa.

Motivi della decisione

Il TAR ha declinato la propria giurisdizione muovendo dalla premessa secondo cui il giudice della pretesa risarcitoria da provvedimento illegittimo è quello cui è attribuita la giurisdizione nella controversia relativa al provvedimento stesso, e constatando di non avere più la giurisdizione sul rapporto di lavoro con la p.a., ormai attribuita al giudice ordinario.

Il TAR non ha tuttavia considerato che questa attribuzione è avvenuta con un essenziale limite temporale, fissato dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69, comma 7, secondo il quale spettano al giudice ordinario le controversie di cui all’art. 63 del citato decreto, relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998.

La giurisprudenza di questa Corte è costante nel ritenere che nel caso di controversia relativa a rapporto di pubblico impiego per il quale non trova applicazione, "ratione temporis", il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, la soluzione della questione del riparto della giurisdizione, rispetto ad una domanda di risarcimento danni per la lesione della propria integrità psicofisica proposta da un pubblico dipendente nei confronti dell’Amministrazione, è strettamente subordinata all’accertamento della natura giuridica dell’azione di responsabilità in concreto proposta, in quanto, se è fatta valere la responsabilità contrattuale dell’ente datore di lavoro, la cognizione della domanda rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, mentre, se è stata dedotta la responsabilità extracontrattuale, la giurisdizione spetta al giudice ordinario (Cass. Sez. Un. 2009/5468: nello stesso senso Cass. Sez. Un. 15849/2009; in precedenza, fra le molte Cass. Sez. Un. 5785/2008:

2507,2006).

Nel caso in esame, poichè la lesione è stata ricondotta dal R. ad un comportamento dell’Amministrazione che costituisce una specifica vicenda del rapporto di pubblico impiego intercorrente fra le parti deve ritenersi che la responsabilità azionata sia quella contrattuale.

Quindi, poichè il R. pone a base delle sue pretese una vicenda risalente al 1995, occorre stabilire quale incidenza abbia, nella specie, il criterio temporale di distribuzione della giurisdizione.

In proposito la giurisprudenza di questa Corte suole affermare costantemente che in tema di controversie di pubblico impiego, il discrimine temporale tra giurisdizione ordinaria ed amministrativa, in relazione all’avvenuto trasferimento al primo giudice, ai sensi dell’attuale D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63 (secondo quanto disposto dal citato D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69, comma 7, sostitutivo del disposto del D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 45, comma 17) delle questioni attinenti al periodo del rapporto successivo al 30 giugno 1998, va effettuato con riferimento non ad un allo giuridico o al momento di instaurazione della controversia, bensì al dato storico costituito dall’avverarsi delle circostanze e dei fatti materiali posti a fondamento della pretesa avanzata. (v. per tutte, Cass. Sez. Un. 2007/10371).

Nel caso di specie, l’attuale ricorrente ha fatto valere quale causa dei danni subiti l’illegittima revoca dell’incarico di dirigente UNEP disposta dal Ministero nel 1995.

A fondamento della sua pretesa egli ha dunque dedotto una vicenda che. siccome collocata prima del 30 giugno 1998. mantiene la controversia presso il giudice amministrativo, all’epoca dotato di giurisdizione sul rapporto di pubblico impiego.

Non rileva per contro nè che il danno determinato dalla revoca abbia avuto ripercussioni successive ad essa nè che l’annullamento del provvedimento sia anch’esso intervenuto successivamente, trattandosi di clementi non considerati dalla norma di cui al cit. D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69, comma 7.

In conclusione va dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo e, cassata la sentenza del TAR. le parti vanno rimesse dinanzi al detto giudice, senza provvedimenti sulle spese.

P.Q.M.

Dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo: cassa la sentenza del TAR e rimette le parti dinanzi a detto giudice: nulla per le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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