Cass. civ. Sez. VI, Ord., 27-01-2011, n. 2057 Pensione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

1. con sentenza del 12 – 20.11.2009 la Corte d’Appello di Trieste ha respinto le domande proposte, fra gli altri, da Z.L. e R.M. nei confronti dell’Inps e dirette ad ottenere una diversa perequazione della maggiorazione del trattamento pensionistico degli ex combattenti quale prevista dalla L. n. 140 del 1985, art. 6; la Corte territoriale ha deciso la controversia facendo applicazione della norma di interpretazione autentica di cui alla L. n. 244 del 2007, art. 2, comma 505, in base alla quale la L. n. 140 del 1985, ridetto art. 6, comma 3 ("La maggiorazione prevista dai precedenti commi è soggetta alla disciplina della perequazione automatica") si interpreta nel senso che la maggiorazione prevista dal comma 1 dello stesso articolo si perequa a partire dal momento della concessione della maggiorazione medesima agli aventi diritto.

2. Avverso tale sentenza della Corte territoriale Z.L. e R.M. hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo l’erronea interpretazione della L. n. 140 del 1985, art. 6, negando il carattere di norma di interpretazione autentica della L. n. 244 del 2007, art. 2, comma 505, ed eccependo, in caso contrario, il contrasto fra la normativa di riferimento e gli artt. 3, 111 e 117 Cost. (in relazione all’art. 6, comma 1, CEDU); l’Inps ha resistito con controricorso; a seguito di relazione, la causa è stata decisa in camera di consiglio ex art. 380 bis c.p.c..

3. La questione agitata in causa, se cioè la maggiorazione di che trattasi debba essere attribuita al valore nominale oppure al valore incrementato a seguito dell’applicazione della perequazione automatica al periodo compreso fra il 1.1.1985 e la data di decorrenza della pensione è già stata più volte affrontata dalla giurisprudenza di legittimità e, dopo un’iniziale, diverso orientamento, risolta con l’affermazione de principio secondo cui la L. 15 aprile 1985, n. 140, art. 6, va interpretato nel senso che coloro che conseguono la pensione in epoca successiva al primo gennaio 1985 hanno diritto alla maggiorazione del trattamento pensionistico nella cifra fissa prevista dai comma 2, e non già nella somma incrementata con l’applicazione della perequazione automatica relativa al periodo compreso tra il primo gennaio 1985 e la data di decorrenza della pensione (cfr, Cass., n. 13233/2009);

tale più recente orientamento è stato seguito da numerosissime pronunce conformi (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 14050/2009;

15054/2009; 27778/2009; 14909/2010; 17510/2010) e può ormai ritenersi consolidato;

4. E’ stato altresì osservato che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 401/2008, ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale della L. n. 244 del 2007, art. 2, comma 505, sul rilievo che la subordinazione dell’acquisizione de diritto di cui si tratta alla maturazione del diritto a pensione e la sua inclusione in quest’ultima, fa sì che non sia irragionevole la disposizione censurata laddove stabilisce la decorrenza della perequazione dalla data della effettiva e concreta attribuzione del beneficio, onde va esclusa la sua contrarietà agli artt. 3 e 38 Cost., e che l’eccezione di incostituzionalità della L. n. 244 del 2007, art. 2, comma 505, per contrasto con gli artt. 111 e 117 Cost., è irrilevante, poichè, alla luce della ricordata interpretazione della L. n. 140 del 1985, ridetto art. 6, l’eventuale declaratoria di incostituzionalità di quella disposizione sarebbe priva di ogni concreta influenza circa l’interpretazione delle norme che trovano applicazione ai fini della decisione della controversia.

5. La sentenza impugnata ha deciso la questione di diritto in senso conforme alla giurisprudenza di questa Corte e l’esame dei motivi di ricorso non offre elementi per mutare il ricordato orientamento.

6. In definitiva il ricorso va rigettato.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido alla rifusione delle spese, che liquida in Euro 30,00, oltre ad Euro 1.000,00 per onorari ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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