Cass. civ. Sez. V, Ord., 27-01-2011, n. 2039 Imposta regionale sulle attivita’ produttive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La controversia promossa da C.M. contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate contro la sentenza della CTP di Firenze n. 38/2/2007 che aveva accolto il ricorso del contribuente avverso il silenzio rifiuto dell’Ufficio sull’istanza di rimborso Irap versata negli anni 1999-2001. Il ricorso proposto si articola in unico motivo. Resiste con controricorso il contribuente. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l’udienza del 10/11/2010 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.

Motivi della decisione

Assume la ricorrente la carenza di motivazione della decisione impugnata laddove non ha tenuto conto di quanto dedotto in sede di appello con riferimento ai compensi a terzi ed alle spese per beni strumentali come risultanti dal quadro RE della dichiarazione dei redditi per gli anni 1999-2001.

La censura è fondata ravvisandosi nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, una obiettiva deficienza dell’esame delle censure, sollevate dall’Agenzia dell’Entrate con l’atto di appello, relative ai compensi corrisposti a terzi, alle spese per immobili, all’utilizzo di beni strumentali ed alle quote di ammortamento.

La sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio al giudice del merito, per le sue ulteriori valutazioni, sulla base del principio di diritto affermato e per la liquidazione delle spese.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR della Toscana.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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