Cass. civ. Sez. V, Ord., 27-01-2011, n. 2038 Imposta regionale sulle attivita’ produttive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La controversia promossa da S.M. contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate contro la sentenza della CTP di Bologna n. 101/17/2006 che aveva accolto il ricorso della contribuente avverso il silenzio rifiuto dell’Ufficio sull’istanza di rimborso Irap versata negli anni 1998-2001.

Il ricorso proposto si articola in tre motivi.

Resiste con controricorso il contribuente.

Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l’udienza del 10/11/2010 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il controricorrente ha depositato memoria; il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.

Motivi della decisione

Con primo e secondo motivo la ricorrente assume la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. La CTR avrebbe erroneamente dato rilievo alla natura personale dell’attività svolta dal contribuente ad alla conseguente infungibilità ed insostituibilità della stessa;

e non avrebbe considerato la rilevanza delle spese per compensi erogati a terzi e per beni strumentali.

La censura è fondata. In tema di IRAP, l’esercizio per professione abituale, ancorchè non esclusiva, di attività di lavoro autonomo diversa dall’impresa commerciale costituisce, secondo l’interpretazione costituzionalmente orientata fornita dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 156 del 2001, presupposto dell’imposta soltanto qualora si tratti di attività autonomamente organizzata. Il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente che eserciti attività di lavoro autonomo: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti le quantità che, secondo l’"id quod plerumque accidit", costituiscono nell’attualità i minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività anche in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. Costituisce onere dei contribuente che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta dare la prova dell’assenza delle predette condizioni (Sent.

3678 del 16/02/2007).

La decisione impugnata, nel valutare la posizione del contribuente, non risulta essersi attenuta a tali principi laddove afferma che l’autonoma organizzazione si materializza quando l’organizzazione del professionista è tale da potergli consentire ….che la sua attività si svolga anche in assenza di lui; nonchè laddove, sulla base di tale presupposto,afferma: "che i mezzi impiegati e le spese sostenute dal professionista non sono di entità tale da costituire una organizzazione autonoma in grado di funzionare e produrre reddito senza l’indispensabile presenza del titolare".

Quanto sopra ha effetto assorbente sul terzo motivo di ricorso.

La sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio al giudice del merito, per le sue ulteriori valutazioni, sulla base del principio di diritto affermato e per la liquidazione delle spese.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo e secondo motivo di ricorso, assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR della Emilia e Romagna.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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