Cass. civ. Sez. lavoro, Ord., 27-01-2011, n. 2031 Retribuzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

La Causa è stata chiamata alla adunanza in camera di consiglio 17 dicembre 2010 ai sensi dell’art. 375 c.p.c. sulla base di una relazione redatta a norma dell’art. 380 c.p.c., che di seguito si riassume.

Con sentenza depositata il 19 giugno 2009, la Corte d’appello di Salerno, riformando la decisione di primo grado, aveva respinto le domande di T.C. – dipendente di Poste Italiane inquadrata come quadro di primo livello (Q1), poi come A1 a norma del C.C.N.L. 11 luglio 2003 -, dirette ad ottenere dal 1 gennaio 2004 un assegno individuale pari alla differenza tra l’indennità di funzione goduta fino al 31 dicembre 2003 corrispondente al parametro 140 e quella arbitrariamente ridotta al parametro 100 dall’I gennaio 2004.

In proposito, precisato che l’indennità di funzione era stata stabilita dalla normativa collettiva in maniera differenziata a seconda delle posizioni organizzative o funzioni rivestite in azienda, i giudici di merito hanno accertato che la lavoratrice, avendo svolto dall’ottobre 2001 l’incarico di responsabile del settore informazione e poi di referente di filiale per la legge 626, aveva diritto alla indennità di funzione rapportata al parametro 100 e che solo per errore la società aveva continuato a corrisponderle fino al 31 dicembre 2003 l’indennità corrispondente al parametro superiore.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione la T. lamentando la violazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro, deducendo di avere svolto compiti di responsabilità fino all’ottobre 2001, percependo l’indennità di funzione di cui al parametro 140, che pertanto sarebbe entrata a far parte della sua retribuzione individuale globale di fatto, come tale intangibile.

Inoltre, in occasione del rinnovo contrattuale del 2003, la società, con ordine di servizio del 3 febbraio 2004, aveva affermato che "le voci del cedolino sono variate solo nella determinazione ma non nella parte economica", così ammettendo che anche alla T., pur nel nuovo inquadramento, spettava la precedente indennità di funzione.

Infine, le Poste riconoscerebbero alla T. la qualifica di "collaboratore", per la quale l’all. 3 dell’art. 61 C.C.N.L. del 2001 prevede, secondo la ricorrente, il parametro 140.

Poste Italiane hanno resistito alle domande con controricorso.

Il procedimento, in quanto promosso con ricorso avverso una sentenza depositata successivamente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 e antecedentemente alla data di entrata in vigore della L. 18 giugno 2009, n. 69 è regolato dagli artt. 360 e segg. c.p.c. con le modifiche e integrazioni apportate dal D.Lgs. citato.

Il ricorso è stato ritenuto in parte inammissibile e in parte manifestamente infondato dal relatore, che quindi ne ha chiesto la trattazione in camera di consiglio per essere respinto, per le ragioni che seguono.

Con i quesiti di diritto, che a norma dell’art. 366-bis c.p.c. – applicabile al caso in esame ratione temporis – circoscrivono le censure del ricorso per cassazione, la ricorrente chiede, seppur con una formulazione non del tutto corretta, in quanto espressa sostanzialmente sotto forma di conclusioni:

se a norma dell’art. 64 del C.C.N.L. del 2003, in relazione all’art. 61 del C.C.N.L. 2001, l’incarico da lei rivestito rientrasse tra quelli per i quali era prevista una indennità di funzione con parametro 140;

se violi il principio di irriducibilità della retribuzione la riduzione di una indennità di funzione che è alla base del calcolo della retribuzione globale di fatto.

Quanto al primo punto, il ricorso pecca in relazione al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione (su cui cfr., ad es. recentemente Cass. nn. 5043/09, 4823/09 e 338/09), in quanto non riproduce il testo della norma contrattuale del 2001 invocata nè specifica di quale articolo o allegato o dichiarazione a verbale eventualmente si tratti.

Inoltre la ricorrente non produce copia del C.C.N.L. del 2001, sul quale basa la censura in esame nè indica se esso è stato già prodotto nel giudizio di merito, quando e dove esso sia rinvenibile tra gli atti processuali, con ciò non attenendosi a quanto disposto dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, secondo il quale "insieme al ricorso devono essere depositati… a pena di improcedibilità… gli atti processuali i documenti i contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso di fonda" (sull’argomento cfr., ad es., Cass. S.U. n. 7161/2010).

Con riferimento alla seconda censura, essa appare manifestamente infondata, avendo la Corte territoriale accertato che l’indennità di funzione costituiva elemento retributivo strettamente legato, anche nell’importo, all’esercizio di una determinata mansione, per cui spettava alla ricorrente, in corrispondenza del parametro 140, unicamente per il periodo antecedente all’ottobre 2001, quando ella svolgeva i compiti di responsabile PCG di Filiale e solo per errore le era stato conservato fino al dicembre 2003 e pertanto successivamente revocato.

E’ seguita la rituale notifica della suddetta relazione alle parti e al P.G. presso questa Corte unitamente all’avviso della data della presente udienza in camera di consiglio.

La ricorrente ha depositato una memoria, con la quale sostiene, tra l’altro, l’inapplicabilità al caso di specie della L. n. 69 del 2009.

In proposito, è stato corretto il refuso di cui alla terza frase della relazione, in cui si dichiarava applicabile la L. n. 69 del 2009, nel senso che il procedimento è in realtà disciplinato alla stregua delle modifiche apportate al codice di rito dal D.Lgs. n. 40 del 2006 prima della loro parziale modifica ad opera della L. n. 69 del 2009, come del resto risulta chiaramente dal successivo svolgimento della relazione, sostanzialmente fondata sull’osservanza dell’art. 366-bis c.p.c., introdotto dal primo atto legislativo citato e abrogato dal secondo.

Il Collegio, pur condividendo le argomentazioni di cui alla relazione, rileva preliminarmente la tardività del ricorso per cassazione, in quanto notificato oltre il termine breve di sessanta giorni dalla notifica della sentenza impugnata.

Risulta infatti dagli atti prodotti in questa sede che tale notifica è avvenuta validamente una prima volta il 3 dicembre 2009, con consegna a mani proprie dell’avv. Giovanni Serio, difensore della T. nel grado di appello, nel luogo di elezione del domicilio (sia pure senza indicazione dello studio legale presso il quale era stata effettuata tale elezione).

Successivamente, in data 16 dicembre 2009, la notifica è stata reiterata nel medesimo luogo e nei confronti del medesimo legale, ancora una volta a mani proprie e con la indicazione dello studio legale presso il quale questi era domiciliato, senza peraltro che ciò possa comportare una protrazione della data di decorrenza del termine per l’impugnazione.

Ne consegue che, poichè il ricorso per cassazione è stato notificato alla società Poste Italiane in data 12 febbraio 2010, settantun giorni dopo la notifica della sentenza, esso, a norma dell’art. 325 c.p.c. è tardivo è va quindi dichiarato inammissibile, con le normali conseguenze in ordine al regolamento delle spese, operato, con la relativa liquidazione, in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente a rimborsare alla resistente le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 30,00 per esborsi ed Euro 2.000,00, oltre le spese generali del 12,50%, IVA e detratta la R.A., per onorari di avvocato.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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