Cass. civ. Sez. lavoro, Ord., 27-01-2011, n. 2028 Trasferimento di azienda

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

La Corte d’appello di Venezia con sentenza 20.5.05, ravvisando un trasferimento ex art. 2112 c.c. nel passaggio del servizio di trasporto pubblico extraurbano della Provincia di Padova tra il gestore provvisorio CO-ATP coop. e Sita s.p.a., aggiudicataria definitiva della concessione, riconosceva a B.G. e ad altri litisconsorti, tutti già dipendenti del gestore provvisorio, il diritto al superiore inquadramento ed alle conseguenti differenze retributive derivanti dall’anzianità maturata nel precedente rapporto.

Proponevano ricorso per cassazione SITA s.p.a. in via principale con due motivi e parte dei dipendenti in via incidentale. Con sentenza 10.3.09 n. 5708 la Corte di Cassazione riteneva infondati i ricorsi e rigettava entrambe le impugnazioni.

Quanto al secondo mezzo del ricorso principale, la Corte, per quanto qui interessa, riteneva che con il mezzo di impugnazione fosse mossa alla sentenza di merito in prims la censura "di aver applicato l’art. 2112 c.c. in una situazione nella quale vi era stata soluzione di continuità nel rapporto di lavoro dei dipendenti". Riportandosi a consolidato orientamento di questa Corte, il Collegio affermava che l’art. 2112 cod. civ., nel testo modificato dalla L. n. 428 del 1990, art. 47, (vigente all’epoca), deve ritenersi applicabile anche nei casi in cui il trasferimento dell’azienda non derivi dall’esistenza di un contratto tra cedente e cessionario, ma sia riconducibile ad un atto autoritativo della P.A., con conseguente diritto dei dipendenti dell’impresa cedente alla continuazione del rapporto di lavoro subordinato con l’impresa subentrante, purchè si accerti l’esistenza di una cessione di elementi materiali significativi tra le due imprese.

SITA s.p.a. propone ricorso per la revocazione di tale sentenza di legittimità sostenendo che il Collegio decidente sarebbe incorso in errore di fatto non avvedendosi che i soci-lavoratori della società cooperativa – precedente gestore – erano stati assunti ex novo da SITA s.pa. in quanto iscritti nelle liste di mobilità ai sensi della L. n. 223 del 1991 a seguito della cessazione di attività della stessa cooperativa, con conseguente soluzione di continuità del rapporto di lavoro, circostanza risultante dallo stesso ricorso e dagli atti regolamentari sottoposti all’esame del giudice di legittimità. Non tenendo conto della sostanziale cessazione dell’attività imprenditoriale, la Corte di cassazione avrebbe pertanto fatto applicazione dell’art. 2112 c.c. sulla base di un erroneo presupposto di fatto.

Si difendono con controricorso il B. e gli altri trentadue dipendenti indicati in epigrafe.

Il consigliere relatore ha depositato relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., che è stata comunicata al Procuratore generale e notificata ai difensori costituiti. Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Il ricorso è inammissibile.

L’impugnata sentenza 5708 del 2009 parte dal presupposto che l’art. 2112 c.c. trova applicazione anche nei casi in cui il passaggio dell’azienda non derivi dall’esistenza di un contratto tra cedente e cessionario, purchè si accerti l’esistenza di una cessione di elementi significativi tra le due imprese. Ritiene, pertanto, irrilevante la soluzione di continuità tra le due imprese nella titolarità dell’azienda.

Non può affermarsi che il Collegio di legittimità non avesse presente che la posizione dei dipendenti in causa era da intendere nel senso indicato dall’odierna ricorrente per revocazione. Tale doglianza deve, infatti, essere esclusa dalla lettura della sentenza nel suo complesso, atteso che in altre parti ora è fatto riferimento "all’anzianità dei controricorrenti maturata nel precedente rapporto di lavoro" (pag. 1, in narrativa), ora si sostiene che la censura di SITA s.p.a. è quella "di aver applicato l’art. 2112 c.c. in una situazione nella quale vi era stata soluzione di continuità nel rapporto di lavoro dei dipendenti" (pag. 2), ora si definiscono i dipendenti in causa "neoassunti" da SITA s.p.a. (pag. 5).

Il giudice di legittimità non ignora, dunque, le circostanze di fatto oggi richiamate dalla SITA s.p.a., ma le ritiene irrilevanti nell’ambito della propria visione dei limiti di applicabilità dell’art. 2112 c.c..

Dato che il ricorso per revocazione colpisce, dunque, non l’erronea percezione del giudice circa un dato di fatto, ma la valutazione di diritto effettuata dal Collegio di legittimità, il ricorso deve essere considerato inammissibile.

Le spese del presente giudizio, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, che liquida in Euro 50 (cinquanta) per esborsi ed in Euro 5.000 (cinquemila) per onorati, oltre spese generali, Iva e Cpa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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