Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 27-01-2011, n. 1957 Lavoro subordinato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Ritenuto che con sentenza del 31 agosto 2006 la Corte d’appello di Venezia confermava la decisione, emessa dal tribunale di Vicenza, di rigetto della domanda proposta da E.B. contro la datrice di lavoro s.r.l. Pianegonda e intesa all’accertamento della nullità, per indeterminazione delle mansioni, del patto di prova contenuto nel contratto di assunzione al lavoro e, di conseguenza, alla dichiarazione di illegittimità del licenziamento ed alla condanna alla reintegra nel posto di lavoro nonchè al risarcimento del danno;

che contro questa sentenza l’ E. ricorre per cassazione mentre l’intimata s.r.l. Pianegonda non si è costituita.

Considerato che con unico motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 2096 cod. civ., sostenendo ancora la nullità del patto di prova per indeterminazione dell’oggetto;

che il motivo non è fondato poichè l’esperimento che forma oggetto del patto di prova e che deve essere indicato per iscritto nel contratto (art. 2096 cod. civ., comma 1) è valido quando le mansioni affidate al lavoratore risultino, tanto più quando trattisi di lavoro intellettuale e non meramente esecutivo, non necessariamente indicate in dettaglio ma anche determinabili in base alla formula adoperata dalle parti nel documento contrattuale (art. 1346 cod. civ.);

che ciò si è verificato nel caso di specie, in cui le mansioni affidate al lavoratore in prova erano quelle di direttore amministrativo della società datrice di lavoro, con la qualifica di quadro, specificata nella declaratoria ex art. 4 c.c., n. 1, per il commercio (Cass. 18 novembre 2000 n. 14950, 4 dicembre 2001 n. 15307, 19 agosto 2005 n. 17045, 10 ottobre 2006 n. 21698);

che del resto non risulta avere l’attuale ricorrente lamentato nel corso di processo la concreta e specifica assegnazione di mansioni non riconducibili al patto di prova, con conseguente illegittimità del licenziamento giustificato dal mancato superamento della stessa;

che, rigettato il ricorso, sulle spese non si provvede poichè l’intimata non si è costituita.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *