Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 27-01-2011, n. 1956 Licenziamento per riduzione del personale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

D.A. impugnava davanti alla Corte d’appello di Catania la sentenza con cui il Tribunale di Siracusa aveva rigettato la domanda di nullità o inefficacia del licenziamento intimatogli dalla spa Poste Italiane. La Corte adita rigettava il gravame sul rilievo che era infondata la tesi della ricorrente sull’esistenza di un suo diritto alla indicazione dei criteri di scelta adottati per la messa in mobilità L. n. 223 del 1991, ex art. 5, perchè dette informazioni vanno inviate non al lavoratore personalmente, ma ai soggetti collettivi, il che era stato regolarmente effettuato.

Soggiungeva la Corte adita che la ricorrente aveva i requisiti prescritti per il pensionamento e che il criterio adottato per individuare i lavoratori da esodare – basato sul possesso dei requisiti per conseguire la pensione – era legittimo in quanto passibile di applicazione e controllo senza margini di discrezionalità. Quanto poi alla lamentata mancata indicazione dell’incentivo all’esodo, la Corte osservava che nessuna norma impone al datore di informare il lavoratore circa l’importo dell’indennità per esodo agevolato, da corrispondere in alternativa al licenziamento e che comunque la causa verteva sul licenziamento collettivo.

Inoltre, ai fini della legittimità del licenziamento, non aveva rilievo l’esistenza di trattative, prima della conclusione della procedura, per una risoluzione consensuale del rapporto con un incentivo all’esodo, e, quanto al fatto che la somma offerta sarebbe stata insufficiente, la Corte rilevava che in capo alla Società non era ravvisabile alcun obbligo di offrire una somma determinata, nè esisteva l’obbligo di parità di trattamento tra lavoratori, al di là di quelli imposti dalla legge e dal CCNL. Concludeva la Corte che la domanda di pagamento di un incentivo all’esodo era quindi infondata ed anche inammissibile perchè proposta solo in appello.

Avverso detta sentenza la lavoratrice ricorre con tre motivi. Resiste la spa Poste Italiane con controricorso.

Motivi della decisione

Con il primo motivo, denunziando difetto di motivazione e violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., si sostiene che la domanda relativa alla corresponsione dell’incentivo all’esodo non era stata proposta solo in appello, ma anche in primo grado ed a supporto della censura si riportano brani della comparsa di costituzione della società in primo grado estrapolati dal contesto generale.

La censura non può essere accolta non concretandosi il motivo, come doveva, nel raffronto tra quanto dedotto con il ricorso introduttivo e quanto dedotto nell’atto di appello, per dimostrare la erroneità della sentenza impugnata nel punto in cui aveva considerato domanda nuova quelle tendente alla erogazione dell’incentivo all’esodo.

Peraltro dai brani riportati della comparsa di costituzione della società Poste, non emerge che la materia del contendere si riferiva propriamente a questa indennità, tendendo la Società soprattutto a dimostrare la legittimità del licenziamento collettivo; inoltre limitandosi a dedurre (per come il relativo brano viene riportato) che la signora D. non aveva ritenuto di accedere all’esodo incentivato, la Società riteneva implicitamente preclusa ogni questione concernente l’indennità, in ordine alla quale quindi logicamente ometteva di difendersi.

Con il secondo motivo si deduce la nullità della sentenza per difetto di istruttoria sui profili applicativi e violazione della L. n. 449 del 1997, art. 59, comma 6, lett. d) e si chiede di rispondere al quesito se la Società era tenuta a dare comunicazione alle OO.SS. dei profili applicativi ai sensi della L. n. 449 del 1997, in quanto sostegno al reddito, ispirato se non dettato dalla legge, dovendo anche in tal forma procedere alla individuazione dei lavoratori da sospendere.

Con il terzo mezzo si chiede alla Corte se esistevano i requisiti minimi tali da ritenere raggiunto o raggiungibile l’accordo in posizione di parità sull’incentivo all’esodo, che è idoneo a costituire l’oggetto patrimoniale del negozio di scioglimento consensuale del rapporto di lavoro.

Detti due motivi vengono assorbiti dal rigetto del primo: una volta accertato che la domanda relativa all’esodo era stata proposta solo in appello, ed era quindi inammissibile, ogni questione ad essa relativa non può che essere preclusa.

Il ricorso va quindi rigettato.

Le spese del giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese liquidate in Euro 14,00 oltre duemilacinquecento Euro per onorari, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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