Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 27-01-2011, n. 1955 Associazioni sindacali

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Poste Italiane spa aveva impugnato la sentenza del Tribunale di Firenze che, in accoglimento della domanda proposta da G. P., aveva dichiarato l’inefficacia del licenziamento intimatogli all’esito della procedura L. n. 223 del 1991, ex art. 4, con condanna alla reintegra nel posto di lavoro ed al risarcimento del danno pari alle retribuzioni globali di fatto previste per la qualifica Q2 dal primo gennaio 2002 alla reintegra. La società contestava le valutazioni del primo giudice sulla violazione della L. n. 223 del 1991, art. 4, comma 3, eccependo che erano state portate alla cognizione del sindacato tutte le necessarie indicazioni e che era irrilevante, trattandosi di provvedimento che investiva tutto l’ambito nazionale, che in Toscana non risultassero esuberi, ma anzi scoperture per la categoria Q2 in cui il G. era inquadrato; la società affermava altresì la legittimità dell’unico criterio di scelta di cui all’accordo del 17 ottobre 2001, ossia la risoluzione del rapporto per coloro che ad una certa data fossero risultati in possesso dei requisiti per l’accesso alla pensione di anzianità o alla pensione di vecchiaia, tra i quali era compreso il G.. La Corte territoriale rigettava l’impugnazione confermando la sentenza di primo grado. Rilevava preliminarmente che la comunicazione di cui alla L. n. 223 del 1991, art. 4, comma 2, non era stata inviata alle rsa, il che implicava riflessi negativi quanto alla congrua indicazione dei dati prescritti dal successivo comma 4, conducendo alla individuazione di un unico criterio di scelta dei lavoratori da licenziare, ossia la possibilità del pensionamento, che prescindeva dalle esigenze peculiari delle singole articolazioni territoriali. Ma anche a ritenere che il sistema adottato rispondesse alla necessità di applicare i criteri di scelta in relazione alla intera azienda, avente dimensione nazionale, esso, essendo applicato in via esclusiva, collideva con i principi di parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, e quindi con il divieto di discriminazioni in ragione dell’età, di cui alla direttiva del Consiglio 2000/78/Ce, trasposta nell’ordinamento nazionale con il D.Lgs. n. 216 del 2003. La Corte territoriale richiamava altresì, a supporto, una decisione della Corte di giustizia di Lussemburgo in tema di contratto a termine dei lavoratori ultracinquantenni.

Avverso detta sentenza la spa Poste Italiane ricorre con tre motivi, illustrati da memoria.

Resiste il G. con controricorso.

Motivi della decisione

Con il primo motivo si censura la sentenza per violazione della L. n. 223 del 1991, art. 4, commi 2 e 9, dell’art. 1362 cod. civ., e segg., in relazione agli artt. 4 e 5 dell’Accordo interconfederale 20 dicembre 1993 e difetto di motivazione, per avere la sentenza impugnata addebitato ad essa ricorrente di aver mancato di inviare la comunicazione di apertura e chiusura della procedura alle rsa, inviandola solo alle segreterie nazionali delle organizzazioni sindacali di categoria, mentre, si sottolinea in ricorso, detta comunicazione era stata effettuata con lettera del 25 giugno 2001 alle rsu, le quali, ai sensi dell’art. 5 dell’accordo interconfederale del 20 dicembre sono subentrate alle rsa in tutte le funzioni di competenza.

La censura è fondata.

Unitamente al ricorso, ai sensi dell’art. 369 cod. proc. civ., n. 4, è stato depositata la comunicazione alle rsu effettuata con lettera del 25 giugno 2001. La comunicazione fatta alle rsu non può non avere la stessa efficacia di quella da indirizzare alle rsa, essendosi affermato (Cass. n. 269 del 10/01/2005) che "Non può ritenersi in assoluto esclusa la possibilità di disporre una estensione pattizia delle prerogative previste in favore di determinate organizzazioni sindacali (maggiormente rappresentative) ad altre associazioni sindacali, a meno che ciò non valga a conferire alla parte datoriale un potere di accreditamento tale da alterare l’effettiva rappresentatività, consentendole di conferire uguali o maggiori diritti a organizzazioni la cui capacità di convogliare consensi non risulti verificabile, con conseguente effetto di frazionamento dell’azione sindacale, e attribuzione ingiustificata di poteri a ristretti gruppi di persone. In quel caso la S.C ha confermato la sentenza di merito, ritenendo non incorressero nell’anzidetto divieto l’Accordo interconfederale 20 dicembre 1993 ed il CCNL in pari data, che attribuiva alle R.S.U. le tutele già spettanti alle RSA. Con il secondo motivo si censura la sentenza per violazione dell’art. 4, comma 3, per non avere indicato, nella comunicazione di apertura della procedura, i dati necessari per singole unità produttive, ma solo per regione.

Anche questo motivo è fondato, essendosi già affermato in relazione alla medesima procedura (Cass. n. 267 del 09/01/2009 ed altre successive conformi) che "In tema di verifica del rispetto delle regole procedurali dettate per i licenziamenti collettivi per riduzione dei personale dalla L. n. 223 del 1991, la sufficienza dei contenuti della comunicazione preventiva di cui all’art. 4, comma 3, legge citata deve essere valutata in relazione ai motivi di riduzione di personale, cosicchè, nel caso di progetto imprenditoriale diretto a ridimensionare l’organico dell’intero complesso aziendale al fine di diminuire il costo del lavoro, l’imprenditore può limitarsi all’indicazione de numero complessivo dei lavoratori eccedenti suddiviso tra i diversi profili professionali completati dalla classificazione del personale occupato nell’azienda, tanto più ove proponga ai sindacati, nella stessa comunicazione e con riferimento alle misure idonee a ridurre l’impatto sociale dei licenziamenti, la stipulazione di un accordo, derogatorio dei criteri legali di scelta dei lavoratori da licenziare, che fondi la selezione sul possesso dei requisiti per l’accesso alla pensione". In quel caso la S.C., nel cassare la sentenza di merito, che aveva ritenuto illegittimo il licenziamento originato da una comunicazione incompleta perchè priva di indicazioni in ordine alla collocazione aziendale ed ai profili professionali dei lavoratori interessati, ha asserito che la decisione cassata, avente ad oggetto il ridimensionamento dell’impresa con esclusivo riguardo alla consistenza complessiva del personale al fine di ridurre i costi di gestione, si traduceva in un indebito sindacato sulla scelta imprenditoriale di Poste Italiane s.p.a. e, pertanto, violava la L. n. 223 del 1991, artt. 1 e 4. Le condizioni favorevoli per un accordo sindacale sul detto criterio, ha soggiunto questa Corte, erano appunto costituite dalla riduzione di personale da operare sull’intero organico dell’azienda su base nazionale e in relazione a tutte le aeree di inquadramento del personale, senza distinzioni tra uffici e settori produttivi specifici- altrimenti, l’intera operazione sarebbe stata compromessa dalla necessità di individuare una platea di interessati alla riduzione di personale più ristretta (sul piano della dislocazione geografica o dell’eccedenza in singoli settori), con conseguente impossibilità di applicare in via esclusiva il criterio proposto ai sindacati.

Il motivo va quindi accolto.

Con il terzo mezzo si censura la sentenza per violazione della L. n. 223 del 1991, art. 5, comma 1 e per difetto di motivazione, giacchè l’individuazione dei lavoratori da licenziare non era avvenuta in funzione dell’età, ma applicando il criterio di accesso alla pensione, ossia di fruizione di un reddito alternativo a quello di lavoro.

Anche questa censura merita accoglimento.

Il criterio di individuazione dei lavoratori da licenziare non si basa infatti sull’età, ma sulla possibilità di godere della pensione, di anzianità o di vecchiaia.

Con la citata sentenza 267/2009 di questa Corte si è osservato che la proposta di ridurre l’impatto sociale dei licenziamenti mediante l’applicazione del criterio di scelta risulta in linea con le considerazioni svolte dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 268 del 1994, ed è ritenuta dalla giurisprudenza della Corte conforme al principio di ragionevolezza e non discriminazione, coerente soprattutto con le finalità del controllo sociale affidato ai sindacati e agli organi pubblici (vedi Cass. 21 settembre 2006, n. 20455; 24 aprile 2007, n. 9866) ed è ora consacrato a livello legislativo dalla L. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 59, comma 3.) Il ricorso va quindi accolto sulla base del seguente principio di diritto: "In tema di verifica del rispetto delle regole procedurali dettate per i licenziamenti collettivi per riduzione di personale dalla L. n. 223 del 1991, la sufficienza dei contenuti della comunicazione preventiva di cui all’art. 4, comma 3, deve essere valutata in relazione ai motivi della riduzione di personale, cosicchè, nel caso di progetto imprenditoriale diretto a ridimensionare l’organico dell’intero complesso aziendale al fine di diminuire il costo del lavoro, l’imprenditore può limitarsi all’indicazione del numero complessivo dei lavoratori eccedenti suddiviso tra i diversi profili professionali contemplati dalla classificazione del personale occupato nell’azienda, tanto più ove proponga ai sindacati, nella stessa comunicazione e con riferimento alle misure idonee ridurre l’impatto sociale dei licenziamenti, la stipulazione di un accordo, derogatorio dei criteri legali di scelta dei lavoratori da licenziare, che fondi legittimamente la selezione sul possesso dei requisiti per l’accesso alla pensione".

Non essendovi necessità di ulteriori accertamenti la causa va decisa nel merito con il rigetto della domanda proposta contro Poste Italiane SpA. La complessità della fattispecie e le incertezze iniziali rilevate anche in seno alla giurisprudenza della Corte inducono a compensare le spese dei giudizi di merito e di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta la domanda di cui al ricorso introduttivo.

Compensa tra le parti le spese dell’intero processo.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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