Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 27-01-2011, n. 1949 Licenziamento per riduzione del personale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del Tribunale di Benevento del 26.5/1.7.2004, era stata respinta la domanda proposta da L.R.L., intesa ad ottenere la declaratoria della nullità o illegittimità del licenziamento del primo aprile 2003 in esito ad accordo stipulato il 15.1.2003 dalle rappresentanze sindacali di categoria con la spa Banca Intesa per la risoluzione dei rapporti a tempo indeterminato riguardante i dipendenti in possesso dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione di anzianità o vecchiaia. Nel ricorso il L.R. aveva lamentato di non essere stato messo a conoscenza delle trattative e del successivo accordo e che, pertanto, a lui non erano riferibili le attività poste in essere dal sindacato; che la Banca non aveva adempiuto all’onere di provare il rispetto dell’articolato procedimento previsto dalla L. n. 223 del 1991 e dagli artt. 17 e 18 ccnl; che non era ravvisarle trasformazione o riduzione di attività e che la Banca aveva proceduto ad assunzioni a termine; che erano state effettuate milioni di ore di straordinario e che non poteva parte resistente invocare il D.M. n. 158 del 2000 e l’accordo 15.1.2003, in quanto norme prodotte da fonti di rango inferiore.

Con sentenza resa il 15.2.2006, la Corte di Appello di Napoli rigettava l’appello del lavoratore e compensava tra le parti le spese di lite del secondo grado.

Assumeva, in sintesi, la corte territoriale che non potevano essere dedotti in appello ulteriori motivi a pena di inammissibilità e che il principio della rilevabilità d’ufficio della nullità in ogni stato e grado del giudizio doveva coordinarsi con le regole del processo e segnatamente con il principio dispositivo e con quello della corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato.

Osservava, poi, che il criterio di scelta adottato nell’accordo sindacale poteva essere anche unico ed individuarsi in quello della prossimità al trattamento pensionistico, senza che assumesse rilevanza la circostanza che non fosse stata operata alcuna distinzione tra pensione di anzianità e vecchiaia, nè che il lavoratore non fosse iscritto alle organizzazioni sindacali sottoscrittrici dell’accordo. Sui criteri pattizi il sindacato di ragionevolezza che il giudice investito dell’impugnativa di licenziamento collettivo poteva effettuare doveva ritenersi limitato alla violazione sia del principio di non discriminazione, sia di quello di uguaglianza, in relazione ai quali nessun elemento specifico risultava allegato. Corretto, infine, doveva ritenersi il riferimento da parte datoriale all’intero complesso aziendale.

Propone ricorso per cassazione il L.R., affidando l’impugnazione a tre motivi.

Resiste con controricorso la spa Banca Intesa, che ha depositato anche memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Motivi della decisione

Deduce con il primo motivo di ricorso il L.R. la violazione e la falsa applicazione dell’art. 414 c.p.c. e dell’art. 437 c.p.c., comma 2, in relazione alle eccezioni sollevate con riguardo alla violazione della L. n. 223 del 1991, art. 15, comma 1, della L. n. 300 del 1970, art. 15 e del D.Lgs. n. 216 del 2003, art. 2, lett. B, nonchè della L. n. 223 del 1991, art. 4, comma 9.

Assume che la modificazione della causa petendi, ritenuta dal giudice d’appello, non si era verificata, in quanto in primo grado il ricorrente si era limitato per forza di cose a contestare genericamente l’iter procedurale, ma aveva chiesto in via istruttoria al giudice di fare ordine alla resistente di produrre la documentazione relativa alla procedura espletata, a seguito di tale richiesta evidenziando unicamente nuovo profilo di difesa a confutazione dei presupposti su cui si basava la sentenza appellata.

Non erano, pertanto, applicabili nè l’art. 414 c.p.c., nè l’art. 437 c.p.c., comma 2, e chiede, pertanto, l’esame di tali profili ex art. 384 c.p.c., comma 2, ultima parte, ribadendo:

A) mancata individuazione dell’area di eccedenza, venendo altrimenti pregiudicata ogni possibilità di controllo sull’effettivo nesso causale tra la prospettata riduzione e l’esigenza riorganizzativa dell’impresa e, quindi, sulla giustificatezza di ogni singolo licenziamento;

B) violazione della L. n. 300 del 1970, art. 15 e D.Lgs. n. 216 del 2003. Assume la nullità dei provvedimenti di licenziamento per i profili discriminatori ravvisabili in relazione allo svantaggio prodotto nei confronti delle persone di una certa età, non tenendo in conto i profili professionali e la collocazione aziendale delle posizioni lavorative eccedentarie; censura le modalità di selezione, attuata senza tenere conto delle aree di eccedenza;

C) violazione della L. n. 223 del 1991, art. 4,comma 9. Rileva la mancata comunicazione della chiusura del procedimento con puntuale indicazione delle modalità con le quali sono stati applicati i criteri di scelta di cui all’art. 5, comma 1, e la conseguente mancanza di trasparenza della procedura.

Pone, a conclusione di tali argomentazioni, quesiti riferiti alla possibilità di dedurre nuovi profili di illegittimità della procedura.

Con il secondo motivo di ricorso, lamenta la omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia e la correlata violazione o falsa applicazione delle norme di cut agli artt. 1175 e 1375 c.c..

Evidenzia che, attraverso la richiesta di mezzi istruttori, esso ricorrente intendeva dimostrare la violazione del canone generale ed integrativo di correttezza e buona fede e che l’assunzione di un notevole numero di persone era avvenuta con assegnazione alle stesse di mansioni che avrebbero potuto essere svolte dai dipendenti licenziati, che l’assunzione aveva riguardato dipendenti giovani.

Con il terzo motivo, lamenta la violazione e la falsa applicazione del D.M. n. 158 del 2000, art. 8.

Rileva che i contributi assicurativi da lui maturati presso la gestione autonoma non erano calcolabili, non essendo stata avanzata istanza di ricongiunzione e che, peraltro, egli non aveva potuto maturare contributi per altri nove anni e mirare ad una pensione più consistente.

Il primo dei motivi di censura è infondato nella misura in cui con lo stesso si intende affermare che alla fattispecie in esame non sarebbero applicabili nè l’art. 414 c.p.c., nè l’art. 437 c.p.c., comma 2, atteso che la produzione spontanea da parte della Banca della documentazione relativa alla procedura di riduzione del personale non legittimava di certo il ricorrente a sollevare nuove doglianze nel successivo grado di appello. E’, invero, principio pacifico quello che nel rito del lavoro le disposizioni dell’art. 414 c.p.c. (circa l’onere dell’attore di esporre nel ricorso introduttivo i fatti e gli elementi di diritto su cui di fonda la domanda) e dell’art. 416 del citato codice (circa l’onere del convenuto di indicare, con la memoria difensiva depositata all’atto della costituzione, le eccezioni, processuali e di merito, non rilevabili di ufficio e di prendere posizione in maniera precisa e non limitata ad una generica contestazione, circa i fatti affermati dall’attore) trascendono, essendo dirette ad una sollecita definizione del processo, l’interesse privato delle pari; pertanto la tardività delle nuove domande ed eccezioni non può essere sanata dall’accettazione del contraddittorio ad opera della controparte (cfr., in tali termini, Cass. sez. lav. 5.7.2007 n. 15147; Cass. 29.3.2006 n. 7243; Cass. 15.5.2003 n. 7594).

Con specifico riferimento alla impugnazione del licenziamento collettivo, è principio altrettanto pacifico che "il lavoratore che voglia ottenere la dichiarazione di inefficacia o l’annullamento del licenziamento intimatogli in base alla L. n. 223 del 1991, sull’assunto del mancato rispetto dell’iter procedurale previsto dalla citata legge per la messa in mobilità o per la riduzione del personale, è tenuto – a fronte dei numerosi adempimenti imposti dalla menzionata legge – ad indicare nell’atto introduttivo del giudizio le specifiche omissioni e irregolarità addebitate al datore su cui si fonda il "petitum". Ne consegue che egli non può far valere nel corso del giudizio omissioni o irregolarità diverse o ulteriori rispetto a quelle originariamente denunziate, perchè una siffatta condotta processuale si traduce in un mutatio libelli non consentita ai sensi dell’art. 420 c.p.c. (Cass 14.10.2000 n. 13727).

A maggior ragione non possono essere sollevate nuove eccezioni nel successivo atto di appello, stante quanto sancito espressamente dall’art. 437 c.p.c.. Nella ipotesi che la domanda abbia ad oggetto l’accertamento della illegittimità di un licenziamento collettivo intimato in sede di procedura di mobilità ex lege n. 223 del 1991, la domanda deve presentare un minimo di specificità e non risolversi in una generica contestazione della procedura, contenendo l’indicazione di specifiche cause di incollocabilità nelle liste di mobilità, con la conseguenza che non possono essere proposti in appello altri motivi, a pena di inammissibilità (Cass. 24.11.2004 n. 22153), Nella specie il giudice del gravame ha evidenziato che nessuna censura era stata avanzata dal ricorrente nel ricorso ex art. 414 c.p.c., sulla mancata individuazione dell’area di eccedenza, sulla violazione della L. n. 300 del 1970, art. 15 e del D.Lgs. n. 216 del 2003, nè sulla violazione della L. n. 223 del 1991, art. 4, comma 9, e, pertanto, correttamente lo stesso ha rilevato l’inammissibilità delle nuove doglianze sollevate dal ricorrente nel ricorso ex art. 434 c.p.c..

Tuttavia, con riferimento alla lamentata mancata individuazione dell’area di eccedenza deve ribadirsi principio già affermato da questa Corte di recente, alla cui stregua, in tema di verifica del rispetto delle regole procedurali per i licenziamenti collettivi per riduzione di personale, la sufficienza dei contenuti della comunicazione preventiva di cui alla L. 23 luglio 1991, n. 223, art. 4, comma 3, deve essere valutata in relazione ai motivi della riduzione di personale, che restano sottratti al controllo giurisdizionale, cosicchè, ove il progetto imprenditoriale sia diretto a ridimensionare l’organico dell’intero complesso aziendale al fine di diminuire il costo del lavoro, l’imprenditore può limitarsi all’indicazione del numero complessivo dei lavoratori eccedenti, suddiviso tra i diversi profili professionali previsti dalla classificazione del personale occupato nell’azienda, senza che occorra l’indicazione degli uffici o reparti con eccedenza, e ciò tanto più se si esclude qualsiasi limitazione del controllo sindacale e in presenza della conclusione di un accordo con i sindacati all’esito della procedura che, nell’ambito delle misure idonee a ridurre l’impatto sociale dei licenziamenti, adotti il criterio della scelta del possesso dei requisiti per l’accesso alla pensione (cfr., in tal senso, Cass., sez. lav. 26.2.2009 n. 4653).

Peraltro, il rilievo del preteso mancato riferimento alla sezione nell’ambito dell’intero contesto aziendale è superabile in ragione della coerenza della scelta con le ragioni tecnico-organizzative a monte della programmata riduzione del personale, ma anche con l’ampia fungibilità delle mansioni e con l’elevata mobilità verticale e territoriale che caratterizzano il lavoro bancario.

Quanto al rilievo della asserita violazione della L. n. 300 del 1970, art. 15 e del D.Lgs. n. 216 del 2003, deve osservarsi che in materia di licenziamenti collettivi – come sottolineato nella sentenza della Corte Costituzionale n. 268 del 1994 – la determinazione negoziale dei criteri di scelta dei lavoratori da licenziare (che si traduce in un accordo sindacale che ben può essere concluso dalla maggioranza dei lavoratori direttamente o attraverso le associazioni sindacali che la rappresentano, senza la necessità dell’approvazione dell’unanimità), poichè adempie ad una funzione regolamentare delegata dalla legge, deve rispettare non solo il principio di non discriminazione, sanzionato dalla L. n. 300 del 1970, art. 15, ma anche il principio di razionalità, alla stregua del quale i criteri concordati devono avere i caratteri dell’obiettività e della generalità e devono essere coerenti col fine dell’istituto della mobilità dei lavoratori. Deve, conseguentemente, considerarsi razionalmente giustificato il criterio della prossimità a trattamento pensionistico con fruizione di "mobilità lunga", oltretutto esemplificativamente menzionato nella citata sentenza costituzionale (cfr. Cass. sez. lav. 2.3.1999 n. 1760; Cass. sez. lav. 7.12.1999 n. 13691; Cass. 24.4.2007 n. 9866). Peraltro, nella pronunzia da ultimo richiamata, è stato ribadito che, in materia di licenziamenti collettivi disciplinati dalla L. n. 223 del 1991, deve ritenersi razionalmente giustificato il ricorso al criterio della prossimità al trattamento pensionistico, senza che assuma rilievo la circostanza che non sia operata alcuna distinzione tra pensione di anzianità e di vecchiaia, con conseguente coinvolgimento di lavoratori di bassa pensione, dovendosi operare il raffronto con i lavoratori più giovani; nè, in proposito, rileva il mancato ricorso alla differenza tra la posizione dei lavoratori maschi e quella delle donne, svantaggiate in considerazione dei più bassi limiti di età richiesti per il loro pensionamento, dovendo la posizione di queste ultime essere riguardata in relazione a quella delle altre donne e degli altri uomini che non possono accedere alla pensione. In conseguenza di ciò, resta esclusa la violazione del principio di non discriminazione, diretta ed indiretta, richiamato dal D.L. 20 maggio 1993, n. 148, art. 8, comma 2, convenuto nella L. 19 luglio 1993, n. 236 (cfr. Cass. 9866/2007 cit.).

La denuncia di violazione e falsa applicazione della L. n. 223 del 1991, artt. 4 e 5, investe l’utilizzazione, ai fini della scelta dei lavoratori da licenziare dell’unico criterio, adottato nell’accordo tra le parti sociali, del possesso dei requisiti per la pensione di anzianità o di vecchiaia. Si sostiene che tale criterio non consenta di individuare in modo esatto i lavoratori licenziati. La giurisprudenza di questa Corte ha più volte affermato che il criterio di scelta adottato nell’accordo sindacale tra datore di lavoro e organizzazioni sindacali per l’individuazione dei destinatari del licenziamento può anche essere unico e consistere nella vicinanza al pensionamento, purchè esso permetta di formare una graduatoria rigida e possa essere applicato e controllato senza alcun margine di discrezionalità da parte del datore di lavoro (cfr.. Cass. 26 settembre 2002 n. 13962, 2 settembre 2003 n. 12781, 25 gennaio 2006 n. 5 e, da ultimo Cass. 21541/2006). Al riguardo le considerazioni svolte dalla Corte di appello rispecchiano appieno la necessità, più volte affermata da questa Corte, che non solo l’ambito dei criteri di scelta, ma anche l’ambito di selezione del personale eccedente sia determinato in funzione delle ragioni che hanno condotto l’azienda (di accordo con le OO.SS.) alla scelta di ridurre il personale (Cass. 10590/2005).

Ha osservato la Corte di Appello al riguardo che proprio l’oggettiva applicazione del criterio dell’anzianità su tutto il territorio nazionale ed in relazione all’intera compagine aziendale, è la migliore garanzia per evitare discriminazioni in danno del singolo lavoratore e per consentire che alla scelta concorrano lavoratori con analoghe professionalità, sì da comportare una maggiore trasparenza dell’iter che compie l’imprenditore per procedere all’individuazione, prima, e all’espulsione, poi, del personale in eccedenza. Giova poi rammentare che non può sostenersi che in questo modo venga negata ai lavoratore la possibilità di un controllo del nesso causale tra il licenziamento e le effettive esigenze aziendali a monte della riduzione di personale. Ed invero, la giurisprudenza di questa Corte ha più volte affermato che il criterio di scelta adottato nell’accordo sindacale tra datore di lavoro e organizzazioni sindacali per l’individuazione dei destinatari del licenziamento può anche essere unico e consistere, come già detto, nella vicinanza al pensionamento, purchè esso permetta di formare una graduatoria rigida e possa essere applicato e controllato senza alcun margine di discrezionalità da parte del datore di lavoro (cfr., Cass. 13962/2002; 12781/2003; 5/2006 e, da ultimo 24343/2010).

Peraltro, in tema di verifica del rispetto delle regole procedurali per i licenziamenti collettivi per riduzione del personale, la sufficienza dei contenuti della comunicazione preventiva, di cui alla L. n. 223 del 1991, art. 4, comma 3, deve essere valutata in relazione ai motivi di riduzione del personale, che restano sottratti al controllo giurisdizionale, cosicchè, ove il progetto imprenditoriale sia ridotto a ridimensionare l’organico dell’intero complesso aziendale al fine di diminuire il costo del lavoro, l’imprenditore può limitarsi all’indicazione del numero complessivo dei lavoratori eccedenti, suddiviso tra i diversi profili professionali previsti dalla classificazione del personale occupato nell’azienda, senza che occorra l’indicazione degli uffici e dei reparti con eccedenza, e ciò tanto più, se si esclude qualsiasi limitazione del controllo sindacale e in presenza della conclusione di un accordo con i sindacati all’esito della procedura che, nell’ambito delle misure idonee a ridurre l’impatto sociale dei licenziamenti, adotti il criterio di scelta del possesso dei requisiti per l’accesso alla pensione (tra le tante, v. Cass. 4653/2009).

Quanto alla formulazione dei quesiti, deve rilevarsi che la formulazione degli stessi non è prevista in relazione a sentenze, come quella in esame, pubblicate anteriormente al 2.3.2006, data di entrata in vigore della L. n. 40 del 2006, che tale onere di formulazione prevede.

Infondato è il motivo di ricorso riferito alla violazione del canone integrativo della correttezza e buona fede, sul rilievo che con i mezzi istruttori richiesti e non ammessi esso ricorrente intendeva dimostrare che la Banca aveva proceduto all’assunzione di un notevole numero di persone con assegnazione di mansioni che avrebbero potuto essere svolte dai dipendenti licenziati, nonchè all’assunzione di dipendenti giovani. Ed invero, la mancata ammissione di un mezzo istruttorio si traduce in un vizio di motivazione della sentenza, deducibile in cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, quando il vizio emerga dal ragionamento posto alla base della decisione (che risulti incompleto, illogico o contraddittorio) ed il ricorrente indichi specificamente le circostanze di fatto oggetto della prova ed il nesso di causalità tra la mancata ammissione e la decisione, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo sulla decisività della prova non ammessa (Cass. 13730/2004).

Nella specie, la Corte di appello ha specificamente considerato e motivatamente rigettato la doglianza avversaria, affermando l’irrilevanza delle assunzioni fatte da Banca Intesa in epoca successiva al licenziamento, peraltro anche in base ad ulteriore accordo sindacale (11.3.2003), e che ciò risulta conforme alla giurisprudenza di questa Corte richiamata, alla cui stregua in materia di licenziamenti collettivi per riduzione del personale la L. n. 223 del 1991, nel prevedere agli artt. 4 e 5 la puntuale completa e cadenzata procedimentalizzazione del provvedimento datoriale di messa in mobilità, ha introdotto un significativo elemento innovativo, consistente nel passaggio dal controllo giurisdizionale, esercitato ex post nel precedente assetto ordinamentale, ad un controllo dell’iniziativa imprenditoriale, concernente il ridimensionamento dell’impresa, devoluto ex ante alle organizzazioni sindacali, destinatarie di incisivi poteri di informazione e consultazione. Da ciò deriva che i residui spazi di controllo devoluti al giudice in sede contenziosa non riguardano più gli specifici motivi di riduzione del personale, ma unicamente la correttezza procedurale dell’operazione e che non possono trovare ingresso in sede giudiziaria tutte quelle censure con le quali, senza contestare specifiche violazione delle prescrizioni dettate dagli artt. 4 e 5 e senza fornire la prova di maliziose elusioni dei poteri di controllo delle organizzazioni sindacali e delle procedure di mobilità al fine di operare discriminazioni tra i lavoratori, si finisca per investire l’autorità giudiziaria di un’indagine sulla presenza di effettive esigenze di riduzione o trasformazione dell’attività produttiva. Donde, a differenza di quanto accadeva prima dell’entrata in vigore della L. n. 223 del 1991, condotte datoriali – quali la richiesta di svolgimento di straordinario, l’assunzione di nuovi lavoratori, successive al licenziamento collettivo, non sono suscettibili di incidere sulla validità del licenziamento stesso una volta che la procedura si a sia svolta nel rispetto dei vari adempimenti previsti.

Infine, quanto all’ultimo motivo di ricorso, la corte territoriale correttamente ha rilevato che nessun significato deve attribuirsi alla circostanza che il valore della pensione sia risultato inferiore al reddito conseguito mediante la retribuzione percepita in precedenza, tanto più che il L.R. non si era curato neanche di ottenere l’utilizzo di precedenti contributi previdenziali versati in suo favore. Il criterio di scelta previsto dal D.M. n. 158 del 2000, è incentrato sul raggiungimento dei requisiti per il diritto a pensione (ed in subordine, sulla prossimità del diritto a pensione), senza distinguere tra una pensione e l’altra e senza predeterminazione di un limite minimo di importo della stessa. Nella specie, come rilevato dalla corte territoriale, il ricorrente era pacificamente in possesso dei requisiti di legge per potere ottenere la pensione di anzianità, infatti erogatagli subito dopo il contestato licenziamento, come ammesso dalla stessa parte interessata. Stante, quindi il conseguimento del diritto a pensione, il ricorrente non può dolersi di essere stato compreso nei novero dei lavoratori licenziati in applicazione del criterio di scelta previsto da D.M. n. 158 del 2000. Peraltro, non assume alcun rilievo, come già sopra detto, la circostanza che non sia operata alcuna distinzione tra pensione di anzianità e di vecchiaia, con conseguente coinvolgimento di lavoratori con bassa pensione, dovendosi operare il raffronto con il lavoratori più giovani (cfr.

Cass. 4140/2001), così come deve richiamarsi il disposto dal D.M. n. 158 del 2000, art. 5, comma 4, secondo cui deve considerarsi la complessiva anzianità contributiva rilevabile da apposita certificazione, tenendo conto, dunque, non solo dei contribuiti riconducibili al servizio prestato con lo stesso datore di lavoro, ma anche dei contributi versati presso le gestioni speciali dei lavori autonomi, trattandosi di contributi che concorrono alla maturazione dei requisiti per il diritto a pensione. Nella specie dunque a nulla rileva, come osservato dalla controricorrente, che i contributi assicurativi assegnati dal 1962 al 1980 non siano riconducibili al servizio prestato presso la Banca, ma all’attività lavorativa precedentemente prestata come "coltivatore diretto", dovendo solo osservarsi che la mancata ricongiunzione è ascrivibile al lavoratore stesso.

In definitiva, alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso proposto deve essere respinto, laddove le spese del presente giudizio, in applicazione della regola della soccombenza, cedono a carico della società ricorrente.

P.Q.M.

La Corte così provvede:

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 71,00 per esborsi, Euro 3.000,00 per onorario, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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