Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 27-01-2011, n. 1941 Contributi figurativi Pensione di anzianità e vecchiaia

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 30 giugno 2008 la Corte d’appello di Messina, respingendo il gravame proposto dall’INPS, confermava la decisione del Tribunale di Patti, in funzione di giudice del lavoro, con cui era stata accolta la domanda proposta da G.N. nei confronti dell’INPS, intesa ad ottenere la trasformazione della pensione di invalidità in pensione di vecchiaia, previo accredito dei contributi figurativi relativi al periodo di fruizione della pensione di invalidità anteriormente all’entrata in vigore della L. n. 222 del 1984, per un importo non inferiore a quello della predetta pensione di invalidità già in godimento.

2. Di questa sentenza l’INPS domanda la cassazione deducendo due motivi di impugnazione. Il pensionato non ha svolto difese in questa fase di il giudizio.

Motivi della decisione

1. Con i due motivi di ricorso l’INPS denuncia violazione delle norme sui trattamenti pensionistici, sostenendo che in caso di trasformazione della pensione di invalidità in pensione di vecchiaia non è consentito l’accredito, in maniera figurativa, dei contributi relativi alla fruizione della prima pensione nel periodo anteriore alla L. n. 222 del 1984, e che, comunque, l’importo della pensione di vecchiaia può essere inferiore a quello della pensione di invalidità in godimento.

Sostiene l’INPS che la pensione di invalidità, di cui era titolare l’assicurato in base alla normativa precedente l’entrata in vigore della L. n. 222 del 1984, non si trasforma automaticamente in pensione di vecchiaia al perfezionarsi dei relativi requisiti – tale effetto automatico essendo stato previsto solo dalla L. n. 222 del 1984 e solamente (art. 10) per i titolari di assegno di invalidità – conseguendone, per l’assicurato, la necessità di presentare la domanda di trasformazione, la cui data rileva anche ai fini della decorrenza della pensione di vecchiaia (coincidendo tale decorrenza con il primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda in parola).

2. Il ricorso è fondato.

2.1. Come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 622 del 2005, n. 855 del 2006, 4392 del 2007, 2879 del 2008 e numerose successive conformi), per quanto riguarda la pensione di invalidità di cui al R.D.L. n. 636 del 1939 – pensione della quale, incontestatamente, era titolare l’odierno intimato – nessuna disposizione normativa prevede la sua automatica trasformazione in pensione di vecchiaia. Del resto, la stessa possibilità di mutamento del titolo di pensione – anche nei casi di espressa domanda dell’assicurato -, in particolare la possibilità di ottenere, al compimento dell’età pensionabile, la trasformazione della pensione di invalidità in pensione di vecchiaia, è stata per anni oggetto di contrasto in dottrina e in giurisprudenza; detto contrasto è stato, poi, risolto in senso affermativo dalle Sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 8433 del 2004 in base al rilievo secondo cui è immanente, nel nostro sistema pensionistico, il principio della mutabilità del titolo. L’esistenza di un tale principio, peraltro, non può risolversi in danno dell’assicurato e, dunque – in difetto di una specifica previsione di legge che consideri automatica la trasformazione di un trattamento pensionistico in un altro -, non può che concretarsi nel riconoscimento, all’assicurato medesimo (libero di valutarne i vantaggi), della facoltà di richiedere la trasformazione e, perciò, nel riconoscimento di uno specifico diritto di opzione che non può che essere conseguente a una sua domanda in tal senso. Nè può affermarsi che la L. n. 222 del 1984, art. 1, comma 10, sia direttamente applicabile alla fattispecie dell’invalidità disciplinata dalla normativa anteriore. La norma, sicuramente di carattere eccezionale – ove si consideri che, in materia di prestazioni previdenziali, la domanda dell’interessato costituisce la "regola" – non è, per ciò stesso, suscettibile di interpretazione analogica e, con riferimento alla "vecchia" pensione di invalidità, neppure di interpretazione estensiva (vedi sui limiti della interpretazione estensiva di disposizioni "eccezionali" o "derogatorie" rispetto ad una avente natura di "regola": Cass. n. 9205 del 1999), considerando le profonde differenze che corrono tra le due prestazioni (la pensione è prestazione molto più favorevole all’assicurato dell’assegno) e che giustificano la diversa disciplina in materia: cambiano, infatti, nella L. n. 222 del 1984 cit., le condizioni relative alla misura dello stato invalidante, giacchè la riduzione della capacità di "guadagno" prevista per la pensione investiva un ambito di operatività più ampio rispetto alla riduzione della capacità di "lavoro" prevista per l’assegno (art. 1, comma 1); la pensione di invalidità era prestazione a carattere definitivo, soggetta solo a revoca per riacquisto della capacità di guadagno (R.D.L. n. 636 del 1939, art. 10), mentre l’assegno ha durata triennale, confermabile su domanda dell’interessato (art. 1, comma 7); la pensione è reversibile ai superstiti mentre l’assegno non lo è (art. 1, comma 6); più oneroso è il requisito contributivo, poichè, se per entrambe le prestazioni è previsto il quinquennio di contribuzione, per l’assegno sono necessari tre anni di contribuzione nell’ultimo quinquennio (art. 4) mentre per la pensione era sufficiente un solo anno (L. n. 1272 del 1939, art. 9, n. 2, lett. b).

2.2. Deriva, da tutto ciò, che, da un lato, la trasformazione in pensione di vecchiaia è possibile solo se sussistono i requisiti propri di tale prestazione, non potendo essere utilizzati i periodi contributivi relativi al godimento della pensione di invalidità e, dall’altro, la pensione di vecchiaia, a seguito della trasformazione, può essere di importo inferiore a quello della pensione di invalidità in godimento.

3. In conclusione, va enunciato il seguente principio di diritto: "La trasformazione della pensione d’invalidità acquisita nel regime del R.D.L. n. 636 del 1939, in pensione di vecchiaia è consentita solo se sussistono i requisiti assicurativi e contributivi propri di quest’ultima prestazione (non potendo essere utilizzati i periodi di fruizione della pensione d’invalidità in cui non è stata svolta attività lavorativa) ed opera come effetto di una specifica opzione dell’assicurato, conseguendone che il relativo diritto decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa di conversione e non da titolo alla conservazione (se più favorevole) del trattamento economico in godimento".

La sentenza impugnata, che ha deciso difformemente da questo principio, deve pertanto essere cassata, con rinvio della causa alla stessa Corte d appello di Messina, in diversa composizione, che pronuncerà altresì sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Messina, in diversa composizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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