Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 27-01-2011, n. 1937 Lavoro subordinato Licenziamento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza resa il 23.11.2002/8.3.2002 il Tribunale di Napoli aveva dichiarato ingiustificato il licenziamento intimato a S. G., dirigente d’azienda, e condannato la srl INCHEM Service al pagamento della somma di L. 118.092.000 a titolo di indennità di preavviso e della somma di L. 216.502.000 quale indennità supplementare; aveva, poi, dichiarato il diritto del ricorrente al ricalcolo del tfr con inclusione del periodo di preavviso.

Con sentenza della Corte di Appello di Napoli del 5.11.2008 veniva respinto l’appello proposto dalla società, che era condannata al pagamento delle spese di lite.

Propone ricorso per Cassazione la società, con ricorso notificato il 25.3.2009, affidato a nove motivi di impugnazione. Lo S. è rimasto intimato.

Motivi della decisione

Con il primo motivo la società deduce l’insufficienza e/o contraddittorietà della motivazione della pronunzia impugnata circa un fatto controverso e decisivo (art. 360 c.p.c., n. 5).

Assume che l’attenzione della corte di merito si sia soffermata su di un antefatto solo marginalmente rilevante e costituente il presupposto di precedente contestazione disciplinare e non sull’evento che ha costituito l’unico motivo di recesso (comportamento violento e irriguardoso, oggetto di ulteriore contestazione del 2.1.1996 alla quale soltanto si riconduceva il recesso) e che, pur non negandosi nella decisione della corte territoriale che lo S. avesse pronunziato la frase "qui comando io" e "non devo dare conto a nessuno", si sia ridimensionata la insubordinazione con una contestualizzazione della frase che non trovava riscontro nelle deposizioni testimoniali e con un’assunta genericità delle stesse su particolari dell’episodio ritenuti ingiustificatamente rilevanti. Richiama la deposizione del teste M., il quale ebbe a riferire che in una prima occasione lo S. aveva alzato la voce ed affermato che non doveva ricevere ordini da nessuno, che esso teste non era stato presente a tutto tale primo colloquio in cui si era parlato dell’esistenza di una disposizione aziendale circa l’utilizzo di autovettura aziendale e che, in un secondo colloquio, si era discusso dell’episodio del lavaggio dell’ auto aziendale.

Evidenzia che non era contestabile che vi fossero, come confermato anche dal teste E., disposizioni aziendali volte a limitare l’uso delle autovetture e che qualunque fosse stato il contesto, rimaneva il comportamento di insubordinazione del dirigente.

Richiama, poi, la testimonianza resa dal teste G.S. e censura la motivazione della corte territoriale laddove aveva ritenuto che lo S., assumendosi ogni responsabilità circa le direttive per il lavaggio impartite al G., non intendeva contrapporsi all’azienda ed sminuire la volontà e l’autorità del vertice aziendale. Assume, sulla base di valutazioni circa la portata delle risultanze istruttorie, l’incoerenza logica della motivazione.

Con il secondo motivo di ricorso deduce la violazione dell’art. 2909 c.c. e art. 324 c.p.c., in particolare per quanto attiene la violazione del giudicato interno costituito dalla mancanza del fringe benefit dell’uso dell’auto aziendale, senza che vi fosse stato appello incidentale rispetto a sentenza che, appunto, aveva escluso tale beneficio in favore di tecnici-dirigenti della società. Formula al riguardo quesito di diritto.

Con il terzo motivo deduce la violazione dell’art. 112 c.p.c., assumendo l’ampliamento del thema decidendum, per essere stato il giudizio valutativo effettuato con riguardo a licenziamento per resistenza a direttiva aziendale e non a quello comminato per insubordinazione, e quindi essendo stata la motivazione espressa in riferimento a contesto non dedotto.

Con il quarto motivo censura la decisione per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2104 c.c., comma 2, deducendo che la corte territoriale aveva affermato nella sostanza la legittimità del comportamento del dirigente che aveva inteso farsi giustizia da sè, negando con ciò la gravità del comportamento e la sussistenza di un comportamento improntato a disobbedienza, idoneo di per sè a ledere il vincolo fiduciario, oltre che espressione di un disvalore ambientale. Formula corrispondente quesito di diritto.

Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., viene lamentata con il quinto motivo, rilevandosi che la Corte di Appello ha ritenuto sussistere a carico della società l’onere probatorio anche in ordine al fatto idoneo a paralizzare l’effetto della dichiarazione che denotava insubordinazione.

Si assume, quindi, la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 253 c.p.c., per la mancata attivazione da parte del giudice del merito dei suoi poteri istruttori al fine di chiarire le circostanze oggetto di deposizione dei testi attraverso specifiche domande.

Con il settimo motivo, la Inchem Service srl deduce violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 19 e 22 del cccnl dei dirigenti industriali e dell’art. 1349 c.c., assumendo l’erroneità della decisione in ordine alla questione relativa alla devoluzione de potere di quantificazione dell’indennità supplementare a Collegio arbitrale ex art. 19 ccnl, essendo palesemente le modalità procedimentali relative demandate, dalla contrattazione collettiva, a Collegio in funzione di terzo arbitratore. Pone al riguardo specifico quesito relativo alla sussistenza o meno de potere del giudice di sostituirsi al mandatario per la definizione e concreta determinazione della volontà contrattuale delle parti.

Omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria e/o incongrua motivazione su un punto rilevante della lite, con riferimento all’art. 360 c.p.c., punto 5, viene poi dedotta con l’ottavo motivo di ricorso per quanto attiene la misura dell’indennità supplementare nel massimo, assumendosi che non risulta consentita l’identificazione del procedimento logico giuridico posto a base della decisione e si formula in merito specifico quesito.

Infine, si lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., comma 1, in ordine alla liquidazione dell’indennità supplementare e di preavviso sulla base di retribuzione maggiore rispetto a quella desumibile dallo statino paga.

Con riguardo al primo motivo di ricorso si osserva che la corte territoriale ha motivatamente valutato che la società datrice di lavoro non aveva adempiuto all’onere probatorio relativo alle circostanze utili a ritenere la giustificatezza del licenziamento intimato al dirigente e che la prassi aziendale pregressa all’emanazione di recenti disposizioni aziendali in materia di utilizzo delle auto in dotazione dell’azienda da parte di personale tecnico di qualifica dirigenziale fosse nel senso di consentire un uso delle vetture non dissimile da quello che lo S. aveva inteso affermare nel corso degli episodi contestatigli in sede disciplinare.

In ordine a tale decisione sono, infatti, da respingere le censure proposte dalla società ricorrente in merito alla valutazione delle risultanze processuali pure per quanto attiene alla statuizione concernente la mancata utilizzazione di poteri di approfondimento istruttorio – che è stata compiuta dalla Corte di appello di Napoli con riferimento alla situazione fattuale correttamente e globalmente accertata -, in quanto la valutazione degli elementi probatori è attività istituzionalmente riservata ai giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità se non sotto il profilo della congruità della motivazione del relativo apprezzamento (Cass. n. 322/2003). Pervero, come già affermato da questa corte, "il giudice di merito è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze di prove che ritenga più attendibili ed idonee nella formazione dello stesso, essendo sufficiente, al fine della congruità della motivazione e del relativo apprezzamento, che da questa risulti che il convincimento nell’accertamento dei fatti su cui giudicare si sia realizzato attraverso una valutazione dei vari elementi probatori acquisiti considerati nel loro complesso, pur senza una esplicita confutazione degli altri elementi non menzionati o non considerati: come, nella specie, è di certo avvenuto per la sentenza impugnata. Non sussiste, comunque, il vizio di motivazione denunciato dal ricorrente, poichè la sentenza in esame appare – come è stato dinanzi evidenziato – congruamente motivata ed immune da vizi logico-giuridici con riferimento a quanto statuito in base all’esatta applicazione della normativa di legge ed alla corretta valutazione delle risultanze processuali" (cfr., in tali termini, Cass. sez. lav. 11670/2006).

Al riguardo è stato condivisibilmente rilevato, in linea generale e di principio, che: a) il difetto di motivazione, nel senso d’insufficienza di essa, può riscontrarsi soltanto quando dall’esame del ragionamento svolto dal giudice e quale risulta dalla sentenza stessa emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione ovvero l’obiettiva deficienza, nel complesso di essa, del procedimento logico che ha indotto il giudice, sulla base degli elementi acquisiti, a suo convincimento, ma non già, invece, – come per le censure mosse nella specie dalla ricorrente – quando vi sia difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte sul valore e sul significato attribuiti dal giudice di merito agli elementi delibati (Cass. n. 2114/1995); b) il vizio di motivazione sussiste unicamente quando le motivazioni del giudice non consentano di ripercorrere l’iter logico da questi seguito o esibiscano al loro interno un insanabile contrasto ovvero quando nel ragionamento sviluppato nella sentenza sia mancato l’esame di punti decisivi della controversia (Cass. n. 3928/2000) – irregolarità queste che la sentenza impugnata di certo non presenta -; c) per poter considerare la motivazione adottata dal giudice di merito adeguata e sufficiente, non è necessario che nella stessa vengano prese in esame (al fine di confutarle o condividerle) tutte le argomentazioni svolte dalle parti, ma è sufficiente che il giudice indichi – come sicuramente ha fatto, nella specie, il Giudice di appello – le ragioni del proprio convincimento, dovendosi in questo caso ritenere implicitamente rigettate tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse (Cass. n. 13342/1999). In sostanza, il motivo di ricorso per cassazione con il quale la sentenza impugnata venga censurata per vizio della motivazione non può essere inteso a far valere la rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice del merito al diverso convincimento soggettivo della parte e, in particolare, non vi sì può proporre un preteso migliore e più appagante coordinamento dei molteplici dati acquisiti, atteso che tali aspetti del giudizio, interni all’ambito della discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell’apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi dell’iter formativo di tale convincimento rilevanti ai sensi della disposizione di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5: in caso contrario, il motivo di ricorso si risolverebbe in una inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito, id est di una nuova pronuncia sul fatto, sicuramente estranea alla natura e alle finalità del giudizio di Cassazione (Cass. cit., n. 11670/2006).

Quanto alla censura relativa al giudicato interno formatosi con riferimento alla esclusione del fringe benefit costituito dall’uso dell’auto aziendale anche per fini personali, non risulta specificamente riportato il capo della decisione di primo grado che ha escluso il relativo diritto e che non ha costituto oggetto, secondo la specifica deduzione, di impugnativa incidentale da parte dello S., vincitore in primo grado, onde deve rilevarsi la violazione del principio di autosufficienza del ricorso, funzionale alla possibilità di valutare la fondatezza del relativo motivo di impugnazione e la ricorrenza del presupposto stesso della censura, rappresentato dalla sostanziale autonomia del capo non impugnato rispetto al complessivo decisum.

Anche la doglianza riferita alla violazione del disposto di cui all’art. 112 c.p.c., merita di essere disattesa, considerandosi che, pure essendo la insubordinazione l’oggetto della contestazione e la causa del recesso, la valutazione della resistenza del dipendente a direttiva aziendale non ha costituito un ampliamento del thema decidendum ma una mera argomentazione a sostegno della obiettiva qualificazione della insubordinazione.

Nè può ritenersi fondata per come prospettata la censura relativa alla violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2104 c.c., comma 2, laddove si evidenzia la contrarietà del giudizio espresso dalla corte alla disposizione di cui sopra, non avendo quest’ultima affermato il principio che il non conformarsi a direttiva aziendale costituisca un comportamento che non giustifichi di per sè una valutazione di gravità della relativa condotta idonea a sorreggere provvedimenti disciplinari massimi, quanto piuttosto evidenziato, con valutazione sorretta, da idoneo e corretto iter argomentativo, immune da specifiche censure, che il contegno del dirigente era valutabile alla stregua di elementi che ne affievolivano il disvalore sociale ed escludevano la volontà dell’intimato di contrapporsi alla volontà datoriale e, quindi, di sottrarsi all’adempimento dei propri specifici doveri.

Ugualmente la prospettazione della erronea attribuzione di ultronei oneri probatori al datore, su cui incombeva unicamente la dimostrazione della veridicità della aperta dichiarazione di insubordinazione del dipendente, e non anche quella della insussistenza di elementi capaci di rendere inefficace la dichiarazione stessa, si pone in contrasto con il percorso logico giuridico seguito dai giudice del merito, il quale ha valutato la idoneità della dimostrazione del comportamento addebitato fornita dal datore alla stregua delle deposizioni testimoniali acquisite, ritenendo che le stesse deponessero per una insufficienza di elementi a sostegno della pretesa sussistenza di un contegno dello S. volontariamente diretto a screditare il datore di lavoro e la sua autorità.

Nè la mancata applicazione dell’art. 253 c.p.c., integra un vizio della decisione che possa costituire oggetto di autonoma censura, risolvendosi la relativa deduzione in una contestazione diretta a criticare la valutazione fattuale eseguita dai giudice del merito, per la quale valgono le considerazioni sopra svolte in merito alle doglianze attinenti al vizio di motivazione dedotto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

Infine, e con riguardo alla violazione degli artt. 19 e 22 de CCNL di categoria, deve rilevarsi che la normativa richiamata integra una clausola compromissoria per arbitrato irrituale. A ciò consegue che il dirigente di azienda industriale che, ai sensi della normativa predetta, abbia adito il collegio arbitrale, senza che a ciò si sia opposta la controparte – per la determinazione dell’indennità supplementare in relazione alla mancanza di giustificazione del proprio licenziamento – non può (salvo che il collegio predetto si sia dichiarato privo di legittimazione a decidere la controversia o che il procedimento non sia pervenuto alla sua conclusione con il lodo o che il relativo patto sia divenuto per qualsiasi ragione inoperante) proporre la medesima azione in sede giudiziaria, non essendo abilitato a trasferire unilateralmente la questione davanti al giudice dopo il compimento di atti incompatibili con la volontà di avvalersi di tale tutela ed in mancanza di una volontà del datore di lavoro contraria alla utilizzazione del procedimento arbitrale messo in moto dal dirigente medesimo (Cass., 13 novembre 1992, n. 12223; vedi anche Cass., 20 aprile 1998, n 4014, nonchè Cass. 28.3.2002 n, 4566). Ciò, tuttavia, non si è verificato nel caso in esame, in cui l’azione si è svolta dinanzi all’autorità giudiziaria, in conformità al principio di alternatività delle tutele consentite in relazione alla specificità dell’ipotesi delle controversie di lavoro. Siffatti principi sono stati applicati dall’impugnata sentenza che, dopo avere delineato in generale il sistema imperniato sulla garanzia della "facoltà delle parti di adire l’autorità giudiziaria (L. n. 533 del 1973, art. 5, comma 1), salvo "il limite costituito dalla sopravvenienza di un valido lodo", ha accertato che nella specie il Collegio arbitrale non doveva essere preventivamente adito ai sensi dell’art. 19 del CCNL in vigore per i dirigenti di aziende industriali, e che legittimamente la cognizione della vertenza relativa alla legittimità del licenziamento ai fini della corresponsione della indennità supplementare nella misura massima era stata devoluta alla giustizia ordinaria in ossequio ai principio dell’alternatività della tutela.

Da ultimo, non appaiono fondate le censure formulate con riguardo alla quantificazione dell’indennità supplementare, atteso che le stesse mirano a confutare in modo non consentito il percorso motivazionale seguito dal giudice del merito, che risulta condotto alla stregua di corretti criteri ermeneutici e logico giuridici, e che non risulta scalfito da critiche adeguate, attenendo queste ultime al merito della valutazione senza censurarne profili di illogicità e incoerenza al di là di una contestazione formale inidonea ad evidenziarne tali vizi.

Anche in ordine alla inclusione della compenso provvisionale nella misura della retribuzione utile al calcolo della indennità supplementare, il richiamo alla contestazione svolta in sede di gravame, che dovrebbe fondare una diversa considerazione dei profilo della novità della relativa deduzione in appello risulta tale, per la sua genericità, da confortare la decisione assunta dalla corte territoriale, che correttamente ha rilevato il carattere di novità della relativa questione.

In definitiva, alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso proposto deve essere respinto.

Nulla va statuito sulle spese, essendo lo S. rimasto intimato.

P.Q.M.

La Corte così provvede;

rigetta il ricorso. Nulla per spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *