Cass. civ. Sez. II, Sent., 27-01-2011, n. 1887 Sanzione amministrativa

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

A seguito di ispezione svolta dalla CONSOB nei confronti della Banca di Roma nel periodo da 26.10.1998 all’11.07.2000 il Ministero delle Finanze con decreto n. 49315 del 21.5.2002 ingiungeva alla Banca di Roma s.p.a., in qualità di obbligato solidale, il pagamento di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni accertate a carico degli esponenti aziendali della società con regresso verso i responsabili.

Il suddetto provvedimento veniva impugnato dalla Banca di Roma s.p.a., dinanzi la Corte di appello di Roma che con decreto n. 7717/03 dichiarava inefficace l’ingiunzione in misura corrispondente all’entità complessiva delle sanzioni irrogate alle persone nei confronti delle quali il decreto sanzionatorio non era stato notificato e ridotta la sanzione, confermando nel resto il provvedimento impugnato.

Nelle more il Ministero reiterava l’ingiunzione di pagamento delle sanzioni mediante l’emissione del decreto n. 2674 del 13.1.2004, a causa delle difficoltà emerse, a seguito della riorganizzazione della "vecchia" Banca di Roma s.p.a., nell’individuazione del responsabile in solido, procedendo a notificare il decreto direttamente agli esponenti aziendali, nonchè alla Capitalia s.p.a., oltre che alla Banca di Roma s.p.a., Avvero tale decreto G.S. proponeva opposizione che veniva rigettata dalla Corte di appello con decreto dep. il 3 dicembre 2004. Secondo i giudici erano infondati i motivi posti a sostegno dell’opposizione, atteso che: 1) per quanto concerneva l’errata individuazione del responsabile in solido, la questione era da ritenersi ormai superata dalla avvenuta notificazione del decreto a Capitalia s.p.a., dovendo peraltro considerarsi che all’epoca dei fatti i funzionari responsabili erano funzionari della Banca di Roma s.p.a. e, con il precedente decreto emesso dalla Corte, era stata evidenziato come l’ingiunzione era stata correttamente effettuata nei confronti della predetta Banca di Roma s.p.a.;

2) riguardo alla decadenza eccepita dagli opponenti per il decorso del termine di 180 gg. prescritto dal regolamento CONSOB per la conclusione del procedimento amministrativo, tale previsione, che aveva la funzione di velocizzare il procedimento amministrativo, non aveva natura perentoria o tale da incidere sull’illegittimità del provvedimento amministrativo; 3) per quel che concerneva la tempestiva adozione dell’ingiunzione, la stessa era stata emessa nel termine di 90 gg. che decorreva dal 5 marzo 2003, data in cui il Ministero aveva ricevuto dalla CONSOB risposta ai chiarimenti chiesti con nota dell’11-12-2002; 4) era ancora respinta l’eccezione di prescrizione, sul rilievo che la contestazione formulata dalla CONSOB aveva avuto effetto interruttivo; 5) infine, era escluso il denunciato di difetto di motivazione atteso che il decreto opposto aveva fatto riferimento alla dettagliata proposta della CONSOB ed era confermativo del primo decreto che già era stato ritenuto legittimo dalla Corte.

Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione G. S. sulla base di undici motivi.

Resistono con controricorso gli intimati.

Le parti hanno depositato memoria illustrativa.

Motivi della decisione

Con il primo motivo il ricorrente, lamentando violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 195, in relazione all’art. 2560 c.c., comma 2 e al D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 58, censura la sentenza laddove aveva disatteso il primo motivo relativo alla nullità dell’ingiunzione che era stata emessa nei confronti di entrambe le società indicate quali responsabili solidali: poichè la solidarietà è giustificata dall’esistenza di un rapporto contrattuale nell’esecuzione del quale è compiuta la violazione, il responsabile non può che essere uno soltanto, per cui l’ingiunzione non poteva essere emessa nei confronti di entrambe le società ricorrenti.

Con il secondo motivo il ricorrente, lamentando violazione e falsa applicazione della L. n. 241 del 1990 e del regolamento CONSOB n. 12697/2000, denuncia l’illegittimità del decreto opposto per l’inosservanza del termine di 180 gg. prescritto per la durata del procedimento amministrativo.

Con il terzo motivo il ricorrente, lamentando violazione e falsa applicazione della L. n. 241 del 1990 e del regolamento del Ministero del Tesoro n. 304 del 1992, denuncia l’illegittimità del decreto opposto per l’inosservanza del termine di 90 gg. per la conclusione del procedimento amministrativo.

Con il quarto motivo il ricorrente, lamentando violazione e falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, art. 28, denuncia l’inefficacia parziale del decreto per il decorso del termine di prescrizione. Con il quinto motivo il ricorrente denuncia il difetto assoluto di motivazione con riferimento al motivo di opposizione n. 5.

Con il sesto motivo il ricorrente denuncia la violazione del principio del contraddittorio, violazione e falsa applicazione degli artt. 12 e 13 regolamento CONSOB 8850/1994, degli artt. 25 e 26 regolamento CONSOB n. 10943/1997 con riferimento alle violazioni n. 1 (e n. 2) del decreto ministeriale nonchè difetto assoluto di motivazione.

Con il settimo motivo il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 4 del regolamento CONSOB n. 8850/1994 e 4 del regolamento CONSOB n. 10943/1997 con riferimento alle sanzioni irrogate per le violazioni n. 1 e 2 nonchè difetto assoluto di motivazione.

Con l’ottavo motivo il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 7 del regolamento CONSOB n. 10943/1997 con riferimento alla violazioni n. 6 nonchè difetto assoluto di motivazione.

Con il nono motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 12 e 13 regolamento CONSOB 8850/1994, degli artt. 25 e 26 regolamento CONSOB n. 10943/1997 con riferimento alle violazioni n. 7 del decreto ministeriale nonchè difetto assoluto di motivazione.

Con il decimo motivo il ricorrente denuncia il difetto di motivazione in riferimento alle deduzioni formulate con l’atto di opposizione circa la non imputabilità ai singoli interessati delle ipotizzate violazioni.

Con l’undicesimo motivo il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, circa la mancata rideterminazione delle sanzioni irrogate.

Va esaminato il primo motivo del ricorso, che oltretutto ha priorità logico-giuridica rispetto agli altri.

Il motivo è fondato. la sentenza non ha fornito alcuna plausibile risposta alle doglianze formulate con l’atto di opposizione con cui era stata dedotta la nullità del decreto del Ministero che non sarebbe stato in grado di individuare il soggetto responsabile in solido con gli autori delle violazioni contestate ai sensi del D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 195.

Ed invero i Giudici, pur affermando che la questione circa l’individuazione del responsabile in solido doveva ritenersi superata con la successiva notificazione del decreto a Capitalia s.p.a., subentrata alla Banca di Roma s.p.a., nondimeno hanno ritenuto che correttamente l’ingiunzione era stata notificata anche alla Banca di Roma, facendo in proposito riferimento al decreto n. 7717/03 con cui la medesima Corte di appello aveva affermato la legittimità del decreto emesso nei confronti di quest’ultimo Istituto: tra l’altro era evidenziata l’appartenenza degli autori delle violazioni alla Banca di Roma s.p.a. secondo gli accertamenti risultanti dalla nota del 23-11-2000.

Pertanto, con riferimento alla individuazione della società responsabile in solido, la sentenza non ha in alcun modo verificato la legittimità dell’ingiunzione, avendo piuttosto ritenuto che la stessa era stata emessa nei confronti di due soggetti, che erano individuati al tempo stesso quali responsabili in solido.

L’accoglimento del primo motivo comporta l’assorbimento degli altri.

La sentenza va cassata in relazione al primo motivo con rinvio, anche per le spese della presente fase, ad altra sezione della Corte di appello di Roma.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo del ricorso assorbiti gli altri cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese della presente fase, ad altra sezione della Corte di appello di Roma.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *