Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 27-01-2011, n. 1875 Giurisdizione del giudice ordinario e del giudice amministrativo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Rilevato che in data (OMISSIS) A.G., alle dipendenze dell’USL come impiegato presso l’azienda ospedaliera (OMISSIS), è caduto in terra riportando la frattura del femore mentre usciva dall’ascensore al secondo piano interrato dell’ospedale;

che in considerazione di quanto sopra ed asserendo che l’infortunio era dipeso dal malfunzionamento dell’ascensore, che si era arrestato ad un livello inferiore di quello del pavimento, l’ A. si è rivolto al TAR del Friuli Venezia Giulia per ottenere il risarcimento dell’intero danno patito;

che il giudice adito ha, però, declinato la giurisdizione "avuto riguardo al petitum sostanziale ed alla situazione soggettiva dedotta";

che il Consiglio di Stato ha respinto l’appello, sottolineando in proposito che il rapporto lavorativo aveva rappresentato una "mera occasione dell’evento dannoso", perchè quest’ultimo si era verificato per "violazione di obblighi che non gravavano sull’Amministrazione ospedaliere come datore di lavoro", in quanto concernevano "piuttosto la salvaguardia delle condizioni di funzionamento degli ascensori in vista del loro uso da parte della generalità degli utenti, ossia di un numero indefinito di persone" che frequentavano l’ospedale a prescindere dall’esistenza o meno di un rapporto d’impiego;

che l’ A. ha proposto ricorso per cassazione sostenendo, in definitiva, che il giudice amministrativo avrebbe dovuto ritenere la propria giurisdizione perchè, da parte sua, aveva espressamente qualificato l’azione come contrattuale, richiedendo la condanne della controparte al risarcimento del danno biologico e morale per violazione del’art. 2087 c.c., e di altre specifiche norme antinfortunistiche;

che la Gestione Stralcio della USL n. (OMISSIS) "Udinese" e l’Azienda Ospedaliere – Universitaria (OMISSIS) hanno depositato controricorso, con il quale hanno contestato la fondatezza dell’avversa tesi;

che così riassunte le rispettive posizioni del le parti, osserva il Collegio che queste Sezioni Unite hanno già da tempo stabilito che ai fini della individuazione del giudice destinato a conoscere le cause di risarcimento danni da lesioni patite dal pubblico dipendente prima del 30/6/1998, occorre verificare se il fatto illecito ascritto all’Amministrazione costituisca espressione di responsabilità contrattuale od extracontrattuale, ovverosia se sia (in tesi) dipeso dalla violazione degli obblighi propri del datore lavoro oppure dalla violazione del generale divieto dei neminem leadere;

che a tal fine è irrilevante la qualificazione data dal danneggiato all’azione, perchè quello che conta sono "i tratti propri dell’elemento materiale dell’illecito", nel senso che deve affermarsi la giurisdizione del giudice ordinario qualora sia stata addebitata all’Amministrazione una condotta la cui capacità lesiva possa indifferentemente esplicarsi sia nei confronti dei dipendenti che degli estranei, mentre deve essere affermata la giurisdizione del giudice amministrativo nel caso in sia stata denunciata una condotta tale da escluderne qualsiasi rilevanza nei confronti dei soggetti non legati all’Amministrazione da un rapporto di pubblico impiego (C. Cass. 2008/18623, 2009/5468 e 2009/15849);

che in applicazione dei predetti principi, che il Collegio condivide e ribadisce, va nel caso di specie dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario perchè come già evidenziato dal Consiglio di Stato, trattasi di controversia diretta a far valere una responsabilità da comportamento capace d’incidere sulla generalità delle persone che accedevano all’ospedale;

che il ricorso va, pertanto, rigettato, con condanna dei l’ A. al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in complessivi 2.700,00 Euro, 200,00 dei quali per esborsi, oltre gli accessori di legge.

P.Q.M.

La Corte, a Sezioni Unite, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, rigetta il ricorso e condanna A.G. al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in complessivi 2.700,00 Euro, 200,00 dei quali per esborsi, oltre gli accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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