Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 27-01-2011, n. 1864 Giurisdizione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

rilevato che a seguito della sottoposizione di A.G. a procedimento penale conclusosi con la sua condanna anche al pagamento della multa, delle spese processuali e dell’ammenda per inammissibilità del ricorso in cassazione, la concessionaria del servizio della riscossione nella Provincia di Napoli, Line spa, gli ha notificato una cartella esattoriale per il pagamento di complessivi 21.477,80 Euro per "Cassa Depositi e Prestiti, Cassa Ammende, Registro Multe – Ammende – Sanzioni amm.ve e Registro recuperi Spese Giustizia";

che l’intimato l’ha impugnata davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, che in accoglimento del ricorso ha annullato l’atto impugnato;

che l’Ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate ha interposto appello, deducendo che si trattava di materia non rientrante nella giurisdizione delle Commissioni Tributarie;

che la Commissione Regionale ha dichiarato, però, l’inammissibilità del gravame perchè basato su questione dedotta per la prima volta in appello; che l’Agenzia delle Entrate ha censurato l’anzidetta statuizione, asserendo che il giudice a quo avrebbe dovuto riconoscere l’ammissibilità dell’eccezione e decidere nel merito, declinando la giurisdizione in favore del giudice ordinario; che l’ A. ha resistito con controricorso, con il quale ha sostenuto l’infondatezza e, prima ancora, l’inammissibilità del ricorso, in quanto la controparte aveva lamentato la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, con riferimento al n. 4 anzichè al n. 3 dell’art. 360 c.p.c.; che così riassunte le rispettive posizioni delle parti e premesso, altresì, che la (peraltro insussistente) erroneità del richiamo al n. 4 in luogo del n. 3 dell’art. 360 c.p.c., non avrebbe potuto comportare l’inammissibilità del ricorso, osserva il Collegio che in base al combinato disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 3 e 57, la questione di giurisdizione rientra fra quelle proponibili anche per la prima volta in appello (v., in tal senso, anche C. Cass. 2008/24883);

che tanto puntualizzato, rimane unicamente da aggiungere che la giurisdizione delle Commissioni presuppone la natura tributaria della controversia, essendo stata, fra l’altro, dichiarata l’illegittimità della norma che riservava loro anche la cognizione delle sanzioni comunque irrogate dagli uffici finanziari (Corte cost. 2008/130); che nel caso di specie si tratta, invece, di crediti non aventi carattere fiscale, per cui va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario, davanti al quale si rimettono le parti previa cassazione della sentenza impugnata;

che in considerazione del loro esito, stimasi equo compensare per intero fra le parti le spese dei giudizi di primo e secondo grado, condannando l’ A. al pagamento di quelle della presente fase di legittimità, che si liquidano in complessivi 3.200,00 Euro, 200,00 dei quali per esborsi, oltre le spese prenotate a debito.

P.Q.M.

La Corte, a Sezioni Unite, dichiara la giurisdizione dell’AGO, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, rimette le parti davanti al competente giudice ordinario, compensa per intero fra di loro le spese di lite delle fasi di merito e condanna l’ A. al pagamento di quelle del presente giudizio di legittimità, liquidando le stesse in complessivi 3.200,00 Euro, 200,00 dei quali per esborsi, oltre le spese prenotate a debito.

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