Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 27-01-2011, n. 1861 Giurisdizione del giudice ordinario e del giudice amministrativo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Che con ricorso depositato il 14/8/2003 nella cancelleria del Tribunale di Crema, l’Azienda Agricola Sacra Famiglia di Oprandi Sperandio ha chiesto l’annullamento del provvedimento con il quale l’AGEA le aveva comunicato il prelievo supplementare dovuto sulle consegne di latte vaccino negli anni 2002/03, intimandone il pagamento entro trenta giorni dalla comunicazione;

che il giudice adito ha accolto la domanda, ma su gravame dell’AGEA la Corte di appello di Brescia ha declinato la giurisdizione perchè la causa rientrava nel novero di quelle devolute alla cognizione del giudice amministrativo;

che l’Azienda Agricola Sacra Famiglia di Oprandi Spettindio ha presentato ricorso per cassazione sostenendo, in sintesi, che il giudice a quo avrebbe dovuto riconoscere la sussistenza della propria giurisdizione;

che l’AGEA ha depositato controricorso con il quale ha contestato la fondatezza dell’avversa tesi;

che così riassunte le rispettive posizioni delle parti, osserva il Collegio che già con sentenza n. 20254/2004 queste Sezioni Unite civili hanno preso atto di quanto stabilito dalla Corte di Giustizia con sentenze del 25 marzo 2004, riconoscendo che i diritti di prelievo supplementare sul latte vaccino sui suoi derivati appartenevano agli strumenti regolatori del mercato agricolo e non avevano, perciò, natura sanzionatoria, con la conseguenza che l’opposizione proposta contro i provvedimenti che ne imponevano il pagamento rientrava nella generale del giudice amministrativo e non in quella del giudice ordinario ai sensi della 24 novembre 1981, n. 689,artt. 22 e 23;

che alla medesima conclusione è poi pervenuta anche C. Cass. SU 23355/05 (seguita da numerose altre), che ha pure negato qualsiasi incidenza sul punto sia della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 551, (che nell’ammettere l’impugnabilità ex Lege n. 689 del 1981, dei provvedimenti amministrativi relativi alle misure comunitarie, aveva dettato, per il limitato periodo in cui aveva avuto efficacia, una norma ai natura esclusivamente sostanziale e, dunque, senza effetti sulla giurisdizione in tema di cause contro provvedimenti anteriormente emanati), che del D.L. n. 63 del 2005, art. 2 sexies, convertito in L. n. 109 del 2005 (il quale doveva essere interpretato nel senso che i giudizi promossi prima della sua promulgazione andavano ripartiti fra giudice ordinario ed amministrativo sulla base dell’ordinario criterio e, cioè, a seconda che riguardassero diritti soggettivi o interessi legittimi);

che in applicazione di tali principi, che il Collegio condivide e ribadisce, deve pertanto confermarsi la giurisdizione del giudice amministrativo sulla presente controversia, avendo essa ad oggetto i provvedimenti impositivi del prelievo supplementare per il periodo 2002/2003, che in quanto espressione di poteri discrezionali della pubblica amministrazione, connotano la posizione giuridica della destinataria in termini d’interesse legittimo anzichè di diritto soggettivo;

che il ricorso va pertanto rigettato, con rimessione delle parti davanti al TAR competente per territorio;

che le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in complessivi Euro 2.700,00, 200,00 dei quali per esborsi, oltre le spese prenotate a debito.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione, a sezioni unite, dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo, rigetta il ricorso, rimette le parti davanti al TAR competente per territorio e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi Euro 2.700,00, 200,00 dei quali per esborsi, oltre le spese prenotate a debito.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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