Cass. civ. Sez. I, Sent., 26-01-2011, n. 1847 Revocatoria fallimentare

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte d’Appello di Bologna, con sentenza del 19.3.07 pronunciata in sede di rinvio dalla Cassazione, ha respinto l’appello di A. e D.G.C., eredi del defunto D.G. E., contro la sentenza del Tribunale di Parma del 18.6.97 che, accogliendo la domanda L. Fall., ex art. 67, comma 2 proposta dal Fallimento di M.A. nei confronti del loro dante causa, aveva dichiarato inefficaci i pagamenti per complessive L. 101.652.748 da questi ricevuti, a mezzo assegni bancari, dall’imprenditore poi dichiarato fallito (quale promotore finanziario della Pastorino & Partners S.I.M. s.p.a.) nel ed. periodo sospetto e l’aveva condannato a restituire alla curatela la somma predetta, maggiorata degli interessi legali dalla data della domanda al saldo effettivo.

La Corte di merito, ammessa la prova testimoniale articolata dagli appellanti, ha affermato che la tesi difensiva da costoro sostenuta – secondo cui gli assegni ricevuti da D.G.E. non costituivano un pagamento, trattandosi dei medesimi titoli che pochi giorni prima il de cuius aveva consegnato al M. con l’incarico di rimetterli alla SIM per un investimento e che il promotore finanziario gli aveva restituito a seguito della revoca del mandato conferitogli – non poteva ritenersi dimostrata sulla scorta delle generiche e vaghe dichiarazioni, fra l’altro prive di riscontri documentali, rese dall’unica teste escussa, signora N.D., vedova D.G., che si era limitata a confermare ciò che le era stato riferito all’epoca dei fatti dal marito e che pertanto aveva reso una testimonianza de relato, fondata su quanto appreso da una delle parti in causa, pressochè irrilevante a fini probatori.

Gli eredi D.G. hanno chiesto la cassazione della sentenza sulla base di quattro motivi di ricorso, sintetizzati in altrettanti quesiti di diritto. Il Fallimento di M.A. ha resistito con controricorso.

Motivi della decisione

1) Con il primo motivo di ricorso, gli eredi D.G., denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116 c.p.c. e art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, lamentano l’errata valutazione e/o il travisamento da parte della Corte territoriale delle dichiarazioni rese dall’unica teste escussa, la quale, a loro dire, lungi dall’essersi limitata a riferire ciò che all’epoca dei fatti aveva appreso da D.G.E., aveva affermato di essere stata presente alla consegna degli assegni da parte del marito ai M. e di averne personalmente constatato l’avvenuta restituzione.

Il motivo è inammissibile, prima ancora che infondato, in quanto con esso i ricorrenti mirano ad introdurre un valutazione della prova testimoniale diversa da quella compiuta dalla Corte di merito.

Va aggiunto che la dichiarazione della N. "gli assegni restituiti dal M. erano quelli consegnati da mio marito il quale così mi riferì mostrandomeli", in tali termini riportata nel verbale d’udienza e non seguita dalla precisazione che – presa visione dei titoli mostratile – la teste li aveva riconosciuti, non si presta ad interpretazione diversa da quella datane dalla Corte, che logicamente ne ha desunto che la signora avesse appreso dal marito la circostanza da questi riferita (e non già "confermata").

2) Con il secondo motivo i ricorrenti, denunciando ancora violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116 c.p.c. e art. 2697 c.c. nonchè degli artt. 2727 e 2729 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, rilevano che anche la deposizione de relato può assumere valore probatorio determinante qualora la circostanza venga riferita in un contesto temporale e fattuale correlato all’accadimento del fatto e del tutto avulso da ogni interesse sostanziale e processuale. Il motivo è infondato.

La Corte territoriale, infatti, non ha ritenuto irrilevante la testimonianza della N. solo perchè resa "de relato ex parte actoris", ma anche perchè "assolutamente generica e vaga, posto che (nel corso della stessa: n.d.r.) non è stato indicato con precisione nè il periodo in cui tutta la vicenda avvenne, nè il numero di assegni consegnati al M. per investire, nè la ragione specifica per la quale il D.G. chiese in restituzione al M. gli assegni in precedenza versati", nonchè in ragione del fatto che "la teste…. non è stata neanche in grado di riferire se gli assegni in questione, che nega fossero stati emessi dal marito, furono o meno da lui girati". 3) Con il terzo motivo di ricorso, gli eredi D.G. si dolgono dell’omessa valutazione da parte della Corte di merito di una serie di circostanze oggettive e soggettive che concorrevano a confortare la credibilità della N., quali: il difetto di titolarità in capo al M. del credito cartolare; la mancata contestazione da parte della curatela dell’identità degli assegni consegnati e restituiti;

la perfetta coincidenza dei loro importi; l’assenza di giustificazioni circa la provenienza dei titoli; la mancata dimostrazione delle ragioni per cui il M., che non ne era l’emittente nè il giratario, ne fosse in possesso o ne avesse la disponibilità; l’attività di intermediatore finanziario svolta dal fallito. Il motivo è inammissibile, posto che, a fronte dell’affermazione del giudice a quo secondo cui difettavano elementi di riscontro alle dichiarazioni della N., i ricorrenti, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso, avrebbero dovuto indicare da quali atti e da quali documenti emergevano le circostanze di fatto indicate ed asseritamene non valutate ed avrebbero dovuto illustrarne la decisività ai fini dell’accoglimento dell’appello.

4) Con il quarto motivo, i ricorrenti, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e della L. Fall., art. 67 in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, lamentano che la sentenza impugnata non abbia in alcun modo affrontato il problema della titolarità in capo al M. del credito portato dagli assegni restituiti al loro dante causa, ritenendo, acriticamente e con erronea applicazione dei principi sull’onere della prova, che tale consegna equivalesse a pagamento. Deducono a riguardo che, allorquando il soggetto poi fallito si limiti a consegnare un titolo di credito, da lui non emesso nè girato, ad un terzo, spetta al curatore di provare che il mero possesso del titolo implicava la disponibilità del credito dallo stesso portato e che pertanto la sua dazione costituiva pagamento revocabile.

Anche tale motivo va dichiarato inammissibile, in quanto i ricorrenti prospettano con esso una questione di fatto senza chiarire se l’abbiano mai dedotta in sede di merito e senza considerare che, in ogni caso, il suo esame doveva ormai ritenersi precluso nel giudizio di rinvio, nel quale la Corte territoriale era investita unicamente dell’accertamento delle circostanze indicate nella prova testimoniale, inerenti alla dedotta revoca del mandato ad investire conferito dal D.G. al M. ed alla pretesa restituzione da parte di quest’ultimo all’investitore dei medesimi titoli che gli erano stati consegnati.

Al rigetto del ricorso consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in complessivi Euro 2.600,00, di cui Euro 2.400,00 per onorari ed Euro 200,00 per spese, oltre alle spese generali ed agli accessori dovuti per legge.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna gli eredi di D.G.E. a pagare al Fallimento di M.A. le spese del presente giudizio, liquidate in Euro 2.600,00, oltre spese generali ed accessori di legge.

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