Cass. civ. Sez. I, Sent., 26-01-2011, n. 1831 Obbligazioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Agroalimentare Trentina s.r.l. conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Roma il Ministero delle Risorse Agricole e Forestali, chiedendone la condanna al pagamento della somma di L. 374.104.190, per differenza tra interessi convenzionali ed a tasso agevolato per i ratei scaduti a giugno 1997 e successivamente, in relazione al mutuo contratto per fini istituzionali dalla SATO coop. a r.l., confluita poi nella società attrice.

Il Tribunale respingeva la domanda e condannava l’attrice al pagamento delle spese di lite.

Interponeva appello la società, sulla base di cinque motivi; il Ministero si opponeva. La corte d’appello ha respinto il gravame.

Quanto al primo motivo d’impugnazione, la corte ha rilevato che nella lettera del 30/1/92 (doc. 24), la SATO aveva fatto presente di avere conferito l’azienda alla Agroalimentare Trentina s.r.l., di cui diveniva socia al 99% e di avere trovato tre cooperative disposte a rilevare l’80% del capitale della proponente, dopo avere scartato il privato R., per il quale l’Amministrazione non aveva concesso l’autorizzazione, ed il Ministero aveva risposto con lettera del 21 febbraio 1992, prot. 20751, dando parere favorevole all’operazione, mantenendo in capo alla Agroalimentare Trentina s.r.l. i benefici concessi, con l’obbligo per la detta società di non vendere o trasferire altrove macchine o impianti finanziati; da tale disposizione, secondo la corte, emerge la premessa irrinunciabile dell’operazione, cioè che il capitale della Agroalimentare fosse costituito solo da apporti delle tre società cooperative indicate da SATO; diversamente, non sarebbe stato spiegabile il diniego precedente al privato R., ed era pertanto diversa l’operazione del 1995, di cessione dell’azienda alla Menz & Gasser, che è una società di capitali.

Quanto al secondo motivo, con il quale l’appellante aveva dedotto che l’operazione di finanziamento si doveva considerare compiuta nel 1991 con l’acquisto delle attrezzature finanziate e la rateizzazione costituiva pertanto solo il momento esecutivo del contratto già concesso, la corte territoriale ha rilevato che il finanziamento riguardava l’accollo dell’esubero della misura degli interessi ed influiva sulle singole rate, da cui conseguiva che "la beneficiarla continuava ad essere obbligata a rispettare i presupposti contrattuali del finanziamento, nel senso che la natura cooperativistica dei suoi aventi causa era condizione imprescindibile del permanere del beneficio".

La corte territoriale ha infine respinto tutti gli ulteriori motivi, rilevando, quanto al terzo, con cui l’appellante sosteneva l’irrilevanza della partecipazione al proprio capitale di cooperative agricole, che dalla lettera del Ministero e dalle norme in materia si evince la necessaria presenza dello scopo cooperativistico nelle società partecipanti al capitale della Agroalimentare; quanto al quarto motivo, che lo stesso era irrilevante, non essendo sub judice le operazioni antecedenti al 1995; quanto al quinto motivo, con il quale l’appellante intendeva censurare il comportamento dell’Amministrazione in tesi contraddittorio, che la doglianza era superata dalle argomentazioni avanzate in relazione al primo ed al terzo motivo, in quanto il comportamento del Ministero, lungi dall’essere stato contraddittorio, era stato lineare e tendente ad assicurare che del finanziamento fruissero solo le società cooperative.

Propone ricorso Agroalimentare Trentina s.r.l., sulla base di tre motivi; il Ministero si è costituito tardivamente al solo scopo di potere partecipare all’udienza di discussione della causa; la ricorrente ha depositato memoria.

Motivi della decisione

1.1.- Con il primo motivo, la ricorrente denuncia l’errata interpretazione, e quindi, falsa applicazione delle norme di diritto, in specie degli artt. 1362 e ss. c.c., delle disposizioni di cui alla L. n. 423 del 1981 e L. n. 194 del 1984, della L. n. 241 del 1990, art. 12, nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, per avere la sentenza impugnata considerato legittimo l’operato del Ministero, ritenendo che dall’autorizzazione del 21/2/92 emergesse la necessaria permanenza del requisito della mutualità dei soggetti beneficiari del finanziamento.

Secondo la ricorrente, in relazione alla nota ministeriale del 21/2/1992, vale il principio generale, secondo cui l’interpretazione degli atti amministrativi segue le regole dettate dagli artt. 1362 e ss. c.c., e pertanto illegittimamente la corte territoriale ha preteso di indurre, dalla chiara formulazione letterale della nota, requisiti e condizioni non assolutamente ivi formulate o segnalate, mentre il Ministero, lungi dal fondare le proprie valutazioni su di un inaffermato scopo mutualistico, da ritenersi fondamentale al fine della concessione e del godimento del finanziamento statale, si era solo limitato a precisare di considerare favorevolmente la soluzione prospettata, al fine del miglioramento-perfezionamento dell’attività di trasformazione dei prodotti ortofrutticoli, ed a richiedere l’unica ferma condizione del" mantenimento da parte della Soc. a r.l.

Agroalimentare Trentina, del vincolo di inalienabilità e destinazione degli impianti finanziati con le provvidenze di cui alle leggi in oggetto", atteso che le finalità cui era subordinato l’acquisto e la ristrutturazione di impianti ed attrezzature erano già state compiutamente realizzate all’atto del riconoscimento assegnazione e liquidazione ab origine del concorso pubblico nel pagamento degli interessi.

1.2.- Con il 2^ motivo, la ricorrente denuncia l’errata, e quindi falsa applicazione di norme di diritto, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost. e art. 1366 c.c., nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, laddove la corte territoriale, ritenendo che dalla nota del 21/2/1992 emergesse l’obbligo di mantenimento della componente cooperativistica – mutualistica dei soggetti beneficiari dell’operazione di finanziamento, aveva pretermesso il legittimo affidamento di Agroalimentare, ingenerato dal Ministero con la nota del 1992.

Secondo la ricorrente, il chiaro tenore letterale della nota in oggetto palesa la manifesta illegittimità della successiva nota ministeriale del 20/5/1997, che, oltre ad incidere su di un procedimento già concluso,ha leso, in un campo per contro connotato dal carattere vincolato dell’attività dell’amministrazione, la posizione di diritto soggettivo della società. 1.3.- Col 3^ motivo, la ricorrente denuncia l’errata interpretazione e, quindi, falsa applicazione dell’art. 2325 c.c., nonchè l’omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione su di punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, laddove la sentenza impugnata, ritenendo che dalla nota del 1992 emergesse l’obbligo di mantenimento della componente mutualistica e quindi ritenendo legittima la determinazione di cui alla nota del 20/5/1997, ha addebitato al terzo, Agroalimentare Trentina s.r.l., una sorta di responsabilità oggettiva per le vicende dei sottoscrittori delle proprie quote.

2.1.- Il 1^ motivo del ricorso è da ritenersi infondato, alla luce dei rilievi che seguono.

In primis, deve evidenziarsi che il concorso pubblico nel pagamento degli interessi di cui si tratta costituisce un beneficio a favore dell’agricoltura che, ai sensi della L. n. 423 del 1981, art. 12 e della L. n. 194 del 1984, art. 6, viene concesso per le finalità previste da detta ultima disposizione ("acquisizione, realizzazione, ampliamento, ammodernamento di impianti di conservazione, trasformazione…") alle cooperative agricole e loro consorzi di rilevanza nazionale; il beneficio pertanto richiede, oltre alla sussistenza delle specifiche finalità previste, il requisito soggettivo del beneficiario, ovvero la natura di cooperativa agricola o consorzio di cooperative, con ciò intendendo la normativa correlare il beneficio al fine mutualistico del beneficiario.

Con l’operazione del 1992, la Cooperativa SATO, conferendo all’Agroalimentare Trentina s.r.l. la propria azienda, ne era divenuta socia di maggioranza al 99% ed aveva reperito tre cooperative disposte a rilevare il capitale della stessa: alla richiesta della SATO di autorizzazione del Ministero al conferimento alla Agroalimentare Trentina con il mantenimento dei benefici concessi, il Ministero rispondeva affermativamente con la nota del 21/2/1992, prescrivendo alla Agroalimentare di non vendere o trasferire altrove i macchinari finanziati.

Orbene, premesso che l’interpretazione degli atti amministrativi deve essere effettuata alla stregua delle stesse regole dettate per i contratti dagli artt. 1362 e ss. c.c., tra le quali carattere preminente va riconosciuto all’elemento letterale, in quanto compatibili con il provvedimento amministrativo, dovendo il giudice anche ricostruire l’intento dell’Amministrazione ed il potere che ha inteso in concreto esercitare, tenendo conto altresì del complesso dell’atto e del comportamento dell’Autorità amministrativa, oltre che di quanto può razionalmente intendere,secondo buona fede, il destinatario (così Cass. 11409/1998, e in senso conforme, Cass. 6535/02), da tale principio non può inferirsi, come vorrebbe la ricorrente, che avendo l’Amministrazione prescritto il solo obbligo di mantenimento del vincolo di inalienabilità e destinazione degli impianti, per ciò solo sarebbe venuto a cadere il mantenimento del requisito soggettivo.

E’ evidente infatti che la prescrizione resa palese nella nota del 1992 riguarda il vincolo sui beni finanziati, ed è cosa diversa dal requisito soggettivo del beneficiario. Secondo la ricorrente, "la previsione di siffatta unica condizione rinveniva la propria ragion d’essere nella circostanza per cui le finalità sottese alla liquidazione del concorso pubblico (acquisto e ristrutturazione impianti e attrezzature) erano già state compiutamente realizzate all’atto della liquidazione del concorso" (pag. 8 della memoria ex art. 378 c.p.c.): detta prospettazione tende sostanzialmente ad annullare il requisito soggettivo nel solo vincolo sui beni ed è altresì errata, laddove presenta la rateizzazione quale mera esecuzione di un obbligo di pagamento già assunto in via definitiva, mentre il beneficio, riguardando l’accollo della differenza della misura degli interessi, tra i convenzionali e quelli a tasso agevolato, era pertanto ad effetti pluriennali, da cui il necessario permanere per tutto il periodo interessato, del requisito soggettivo.

La corte d’appello ha sul punto correttamente motivato, senza profili di non erroneità o contraddittorietà, spiegando che la premessa dell’autorizzazione del Ministero del 1992 era costituita dal fatto che il capitale della Agroalimentare veniva ad essere costituito da apporti delle tre società cooperative indicate dalla SATO, che tale operazione era diversa da quella posta in essere nel 1995, di cessione dell’azienda alla Menz & Gasser, società di capitali, con mero scopo di lucro, ed ogni ulteriore valutazione di merito a riguardo sarebbe preclusa, in quanto inammissibile.

2.2.- E’ altresì infondato il 2^ motivo, atteso che nella specie, in radice, deve escludersi la invocabilità del principio dell’affidamento legittimo e della buona fede del cittadino nella sicurezza dei rapporti con la P.A. (su cui vedi, tra le ultime, la pronuncia di questa corte, n. 5248 del 2003, che si è pronunciata, in conformità ai precedenti, nel senso di ritenere che, una volta concesso e liquidato dalla P.A. il contributo, nel caso alle imprese danneggiate dal terremoto, la posizione del privato in relazione alla conservazione della disponibilità della somma assume la consistenza del diritto soggettivo), in forza dei rilievi sopra già evidenziati, della natura di durata del beneficio, e del fatto che la prescrizione della nota del 1992 aveva riguardo al solo profilo oggettivo e non soggettivo del beneficiario, requisito soggettivo che, come ha spiegato la corte d’appello, permaneva nell’operazione del 1992, diversamente da quella del 1995. 2.3.- E’ infine infondato il 3^ motivo, atteso che la parte prospetta la violazione dell’art. 2325 c.c. ed il vizio di motivazione, sul rilievo che la sentenza impugnata avrebbe gravato la Agroalimentare Trentina s.r.l. di una sorta di "responsabilità oggettiva" per il mutamento prodotto nei soggetti sottoscrittori del proprio capitale:

è palese l’inconferenza del richiamo al regime della responsabilità delle società di capitali, atteso che nel caso si trattava del tutt’altro diverso profilo del mantenimento del beneficio statale a seguito della cessione di azienda a società di capitali. Va pertanto rigettato il ricorso.

Le spese di lite del presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza, e si contengono in relazione all’attività defensionale orale svolta dall’Avvocatura.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente a rifondere all’Amministrazione le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 2,000,00, oltre le spese prenotate a debito.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *